CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAStmatite,le conclusioni del PG q.(K Ssssi n Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di nuova applicazione dell'indulto, già concesso con le ordinanze del 30 novembre 2006 della Corte di appello di Genova e del 18 maggio 2018 della Corte di appello di Bologna, e poi revocato con ordinanza del 10 luglio 2020, motivata con la deduzione della tardività della richiesta di revoca al tempo formulata dal pubblico ministero. Il giudice dell'esecuzione ha sul punto osservato che ogni doglianza contro il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere dedotta con ricorso per cassazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. La sentenza di condanna, che ha determinato la revoca dell'indulto precedentemente concesso, è divenuta irrevocabile il 7 novembre 2019. Il pubblico ministero avrebbe pertanto dovuto impugnare il proVs,édimento di concessione dell'indulto nel termine di quindici giorni a far data dall'acquisto della irrevocabilità della sentenza di condanna che è causa della revoca, ossia entro il 23 novembre 2019. Per tale ragione il ricorso del pubblico ministero è da ritenersi tardivo e il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca dell'indulto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. La tesi proposta in ricorso è manifestamente infondata. La richiesta di revoca dell'indulto non soggiace a termini perentori di proposizione, per la semplice considerazione che l'iniziativa per il procedimento di esecuzione non equivale a domanda di impugnazione, questa sì soggetta a termini di decadenza. Il pubblico ministero ha regolarmente richiesto al giudice dell'esecuzione, una volta intervenuta la causa che ne ha legittimato l'iniziativa, la revoca dell'indulto, ma certo questa iniziativa non può essere letta come impugnativa del precedente provvedimento di applicazione, peraltro da esercitarsi in un termine decorrente dalla irrevocabilità della sentenza che ha dato causa alla revoca. L'idea di adattare le dinamiche dei procedimenti di esecuzione alla struttura delle impugnazioni, per poi trarre le apparentemente logiche conclusioni in punto di tardività dell'iniziativa esecutiva, non ha fondamento alcuno. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,