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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 08732/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /tÌ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, nel calcolare il termine prescrizionale dell'unico reato per cui è intervenuta condanna - quello di cui artt. 1-ter, comma 15, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - ha correttamente applicato i principi enunciati dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che ha definitivamente superato l'orientamento minoritario citato dal ricorrente.

Deve, pertanto, ribadirsi in questa sede che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01).

Correttamente, pertanto, il termine di prescrizione è stato computato in anni 16 e mesi 8 di reclusione: pena edittale massima 6 anni, aumentata di 4 anni per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed ulteriormente aumentata di 6 anni e 8 mesi per effetto dell'interruzione.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. - 2 _ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /tÌ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel calcolare il termine prescrizionale dell'unico reato per cui è intervenuta condanna - quello di cui artt. 1-ter, comma 15, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - ha correttamente applicato i principi enunciati dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che ha definitivamente superato l'orientamento minoritario citato dal ricorrente. Deve, pertanto, ribadirsi in questa sede che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). Correttamente, pertanto, il termine di prescrizione è stato computato in anni 16 e mesi 8 di reclusione: pena edittale massima 6 anni, aumentata di 4 anni per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed ulteriormente aumentata di 6 anni e 8 mesi per effetto dell'interruzione. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. - 2 _ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
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