CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 14060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per intervenuta remissione di querela delle parti civili con contestuale accettazione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE sia in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del co-difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO. Il difensore dopo aver evidenziato che tutte le parti civili, ad eccezione di MARCINO' ANTONIO, hanno formalizzato la remissione di querela nei confronti dell'imputato, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accetl:azione con firma autenticata del CAVALERA, precisa altresì che la parte civile Marcinò non ha mai sporto denuncia in quanto nella fase di I°, ha definito in via transattiva la propria posizione, come da comunicazione avuta mezzo PEC dal suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce. Il difensore depositando gli atti menzionati conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale il quale, all'esito di giudizio ordinario, svoltosi anche nei confronti del responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA]., ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da tutti i reati contestati come commessi in data antecedente al 10/08/2007, per non aver commesso il fatto; ha riqualificato i residuali fatti contestati quale violazione degli artt. 624 e 625 n. 2, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. L'imputato era stato accusato di aver posto in essere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente) e approfittando del proprio ruolo di promotore finanziario dell'anzidetto istituto di credito, una serie di furti agciravati ai danni di clienti investitori dello stesso, persone offese costituitesi parti civili e cioè: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2. Deve precisarsi che, dopo la presentazione dell'impugnazione, tutte le anzidette parti civili, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che risulta non aver mai proposto querela, per avere in primo grado definito in via transattiva la propria posizione, hanno formalizzato le rispettive remissioni di querela, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accettazione, con firma autenticata del Cavalera. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per intervenuta remissione di querela delle parti civili con contestuale / accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per le richiamate remissioni delle rispettive querele. 2. Giova ricordare che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate. (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282301). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 19 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]