CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso15154/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchécontro RG 15154/22 Windowmist-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 38331/2021 depositata il 03/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'epigrafata ordinanza questa Corte, attinta dall'odierna ricorrente per la cassazione della sentenza di appello che aveva respinto la domanda della stessa intesa ad accertare la nullità di un contratto di mutuogarantito da ipoteca su immobili divenuti di proprietà della ricorrente, ha respinto il ricorso e disposto la condanna alle spese di giudizio della soccombente; preso atto del ricorso a questa Corte interposto dalla soccombenti avverso detta ordinanza ai sensi dell'art. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.; considerato che la ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso e che l'atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. che vi ha apposto il proprio visto in atto di assenso; ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione delgiudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della