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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01202/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9159/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (sia [OSCURATO:PERSONA] Assicurazioni) in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.97/2025 depositata il 18/02/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 9159/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 1202/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e le stesse possono essere compensate per la metà, tenuto conto della desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione alla resistente della metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre euro 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9159/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 1202/2026 Data pubblicazione 20/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9159/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (sia [OSCURATO:PERSONA] Assicurazioni) in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.97/2025 depositata il 18/02/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 9159/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 1202/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e le stesse possono essere compensate per la metà, tenuto conto della desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione alla resistente della metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre euro 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 19/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9159/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 1202/2026 Data pubblicazione 20/01/2026
Decreto Cassazione n. 01202/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris