Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1531/2009
ECLI:EU:T:2009:363
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 29 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(cause riunite T‑225/07 e T‑364/07)
«Unione doganale – Importazione di ricevitori televisivi a colori fabbricati in Thailandia – Sgravio di dazi all’importazione – Manifesta negligenza – Mancato recupero di dazi all’importazione – Ricorso di annullamento – Atto che arreca pregiudizio – Irricevibilità»
1.
Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92,
art. 239, n. 2584/98, n. 710/95 e n. 1531/2002; regolamenti della Commissione n. 2454/93, art. 905 e allegato 11, e n. 2376/94)
(v. punti 66‑68, 72‑132, 137‑154)
2.
Procedura – Provvedimenti istruttori [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett. d); regolamento del Consiglio
n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 90] (v. punti 163‑169)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti [Art. 230 CE; regolamento
del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b); regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 873, 874 e 876] (v. punti 177‑188)
4.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario (Artt. 7 CE e 225 CE) (v. punti 218‑222)
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑225/07, domanda di annullamento della decisione REM della Commissione 7 maggio 2007, n. 03/05, che indica alle
autorità francesi che era ingiustificato concedere una riduzione dei dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori
fabbricati in Thailandia contemplati nella loro domanda del 14 settembre 2005, nonché, nella causa T‑364/07, domanda di annullamento
della lettera della Commissione del 20 luglio 2007, che non conferma l’acquisizione del beneficio del mancato recupero dei
dazi all’importazione su detti apparecchi.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità
europee.