CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11749/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ciccarelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ciccarelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva larichiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reatoavanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art 335 -quater cod. proc. pen.2. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'articolo 606lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 335 -quater commi 3 e 6,cod. proc. pen. la violazione di legge procedurale e sostanziale e il correlato viziodi motivazione, in quanto il GIP ha individuato il dies a quo da cui far decorrereil termine di 20 giorni entro il quale può essere presentata l’istanza diretrodatazione, individuato al comma 3 dell’art. 335 -quater in «quello in cui lapersona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza deglipiù tardi nel giorno successivo in cui sono stati fatti gli avvisi di fissazione degliinterrogatori e messi a disposizione della difesa tutti gli atti, invece che nel giornoin cui si è svolto l'interrogatorio di garanzia e, pe per [OSCURATO:PERSONA], in quelloin cui questi ha formalizzato la nomina fiduciaria in favore del difensore, avvenutasoltanto il 1 ottobre 2025.3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiaratainammissibile, ai sensi dell’art. 591 lett. b), cod. proc. pen., in quanto avverso ilprovvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione.3.1. Rileva il collegio che la procedura innovativa inserita con l'art 335quater cod. proc. pen. dall'art 15, comma 1, lett. b), d.Lgs n. 150 del 2022 (c.d.riforma Cartabia), con la quale la persona la sottoposta a indagini può chiedereal giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione con richiesta diretrodatazione, prevede che la richiesta debba essere notificata al pubblicoministero e poi depositata presso la cancelleria del giudice; ne deriva una primafase di contraddittorio cartolare regolato dal comma 6 dell'art 335 -quater e, seil giudice lo ritiene necessario, un'eventuale contraddittorio orale in camera diconsiglio, che non impone comunque la partecipazione del pubblico ministero edel difensore, i quali sono sentiti solo se compaiono; se l'istanza è proposta nelcorso dell'udienza preliminare o del giudizio viene trattata e decisa in udienza (intal senso si veda, in parte motiva, Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019Cc. Rv. 277156 - 01), né si discute del fatto che, in virtù di quanto disposto dalcomma 5 della stessa norma, se la retrodatazione è rilevante ai fini delladecisione, la richiesta possa essere, a scelta dell'indagato, essere direttamenterivolta al giudice del riesame (Sez. 5, Sentenza n. 37237 del 08/10/2025 Cc., Rv.288913 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 36918 del 11/07/2024 Cc., Rv. 287130 - 02);inoltre, fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3 - che consentedi proporre ulteriori richieste, decorso il primo termine, solo se fondate su attidiversi in precedenza non conoscibili - la parte la cui richiesta di retrodatazioneè stata respinta, ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblicoministero e la parte civile, possono chiedere che la questione sia nuovamenteesaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o entro il termineprevisto dall'articolo 491, comma 1, mentre nel dibattimento preceduto daudienza preliminare la richiesta di retrodatazione può essere riproposta solo segià avanzata nell'udienza preliminare. Solo per l'ordinanza del giudicedibattimentale è prevista la possibilità di impugnazione nei casi e nei modiprevisti dall'articolo 586 cod. proc. pen. (quanto ai limiti alla riproposizionedell'istanza di retrodatazione, si veda anche, Sez. 5 - , Sentenza n. 37237 del08/10/2025 Cc., Rv. 288913 - 01).3.2. Dunque, nel caso in esame, il legislatore ha autonomamente normatola procedura, eventualmente partecipata, prevedendo espressamente lapossibilità di impugnare l'ordinanza del giudice del dibattimento, davanti al quale,si rammenti, può utilmente essere riproposta la questione della retrodatazione,insieme con la sentenza. Né il legislatore ha fatto rinvio esplicito alle formedell'art. 127 cod. proc. pen., che peraltro, alla luce dell'insegnamento delle S.U.Bernini (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786), ha in ogni casonatura neutra, in quanto la regolamentazione della procedura camerale e delcontraddittorio che in essa deve essere garantito, ai sensi della norma citata, nondetermina la automatica applicazione del comma 7 di quella norma e quindi delprincipio di ricorribilità per cassazione, senza limiti, del provvedimento emessoall'esito; tantomeno può vincolare riguardo alla ampiezza e alle regole di quellaimpugnabilità, come dimostra il lampante esempio delle impugnazioni in materiadi misure cautelari, con procedimento regolato nelle forme dell'art. 127 cit., macon contestuale previsione di specifiche e differenziate norme sulla ricorribilitàper cassazione (si vedano le, già citate, Sez. U, Sentenza n. 46898 del26/09/2019 Cc. Rv. 277156 - 01).D'altra parte, neppure può essere utilmente evocata la regola generale sullaimpugnazione con ricorso, di cui all'art. 111, comma 7, Cost., se si considera che,ove l’istanza genetica sia stata tempestiva, può essere utilmente riproposta algiudice dell'udienza preliminare e poi a quello del dibattimento e la relativaordinanza impugnata unitamente alla sentenza; che i provvedimenti dei quali sidiscute non attengono direttamente alla materia della libertà personale e che,laddove rilevanti a tal fine vi è la possibilità di avanzare l’istanza unitamente allarichiesta di riesame, con la conseguente applicazione del relativo modelloprocedimentale.4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende,non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del2000).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11749/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 167/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39209/2025SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA]'ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ciccarelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ciccarelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva larichiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reatoavanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art 335 -quater cod. proc. pen.2. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'articolo 606lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 335 -quater commi 3 e 6,cod. proc. pen. la violazione di legge procedurale e sostanziale e il correlato viziodi motivazione, in quanto il GIP ha individuato il dies a quo da cui far decorrereil termine di 20 giorni entro il quale può essere presentata l’istanza diretrodatazione, individuato al comma 3 dell’art. 335 -quater in «quello in cui lapersona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza deglipiù tardi nel giorno successivo in cui sono stati fatti gli avvisi di fissazione degliinterrogatori e messi a disposizione della difesa tutti gli atti, invece che nel giornoin cui si è svolto l'interrogatorio di garanzia e, pe per [OSCURATO:PERSONA], in quelloin cui questi ha formalizzato la nomina fiduciaria in favore del difensore, avvenutasoltanto il 1 ottobre 2025.3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiaratainammissibile, ai sensi dell’art. 591 lett. b), cod. proc. pen., in quanto avverso ilprovvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione.3.1. Rileva il collegio che la procedura innovativa inserita con l'art 335quater cod. proc. pen. dall'art 15, comma 1, lett. b), d.Lgs n. 150 del 2022 (c.d.riforma Cartabia), con la quale la persona la sottoposta a indagini può chiedereal giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione con richiesta diretrodatazione, prevede che la richiesta debba essere notificata al pubblicoministero e poi depositata presso la cancelleria del giudice; ne deriva una primafase di contraddittorio cartolare regolato dal comma 6 dell'art 335 -quater e, seil giudice lo ritiene necessario, un'eventuale contraddittorio orale in camera diconsiglio, che non impone comunque la partecipazione del pubblico ministero edel difensore, i quali sono sentiti solo se compaiono; se l'istanza è proposta nelcorso dell'udienza preliminare o del giudizio viene trattata e decisa in udienza (intal senso si veda, in parte motiva, Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019Cc. Rv. 277156 - 01), né si discute del fatto che, in virtù di quanto disposto dalcomma 5 della stessa norma, se la retrodatazione è rilevante ai fini delladecisione, la richiesta possa essere, a scelta dell'indagato, essere direttamenterivolta al giudice del riesame (Sez. 5, Sentenza n. 37237 del 08/10/2025 Cc., Rv.288913 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 36918 del 11/07/2024 Cc., Rv. 287130 - 02);inoltre, fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3 - che consentedi proporre ulteriori richieste, decorso il primo termine, solo se fondate su attidiversi in precedenza non conoscibili - la parte la cui richiesta di retrodatazioneè stata respinta, ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblicoministero e la parte civile, possono chiedere che la questione sia nuovamenteesaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o entro il termineprevisto dall'articolo 491, comma 1, mentre nel dibattimento preceduto daudienza preliminare la richiesta di retrodatazione può essere riproposta solo segià avanzata nell'udienza preliminare. Solo per l'ordinanza del giudicedibattimentale è prevista la possibilità di impugnazione nei casi e nei modiprevisti dall'articolo 586 cod. proc. pen. (quanto ai limiti alla riproposizionedell'istanza di retrodatazione, si veda anche, Sez. 5 - , Sentenza n. 37237 del08/10/2025 Cc., Rv. 288913 - 01).3.2. Dunque, nel caso in esame, il legislatore ha autonomamente normatola procedura, eventualmente partecipata, prevedendo espressamente lapossibilità di impugnare l'ordinanza del giudice del dibattimento, davanti al quale,si rammenti, può utilmente essere riproposta la questione della retrodatazione,insieme con la sentenza. Né il legislatore ha fatto rinvio esplicito alle formedell'art. 127 cod. proc. pen., che peraltro, alla luce dell'insegnamento delle S.U.Bernini (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786), ha in ogni casonatura neutra, in quanto la regolamentazione della procedura camerale e delcontraddittorio che in essa deve essere garantito, ai sensi della norma citata, nondetermina la automatica applicazione del comma 7 di quella norma e quindi delprincipio di ricorribilità per cassazione, senza limiti, del provvedimento emessoall'esito; tantomeno può vincolare riguardo alla ampiezza e alle regole di quellaimpugnabilità, come dimostra il lampante esempio delle impugnazioni in materiadi misure cautelari, con procedimento regolato nelle forme dell'art. 127 cit., macon contestuale previsione di specifiche e differenziate norme sulla ricorribilitàper cassazione (si vedano le, già citate, Sez. U, Sentenza n. 46898 del26/09/2019 Cc. Rv. 277156 - 01).D'altra parte, neppure può essere utilmente evocata la regola generale sullaimpugnazione con ricorso, di cui all'art. 111, comma 7, Cost., se si considera che,ove l’istanza genetica sia stata tempestiva, può essere utilmente riproposta algiudice dell'udienza preliminare e poi a quello del dibattimento e la relativaordinanza impugnata unitamente alla sentenza; che i provvedimenti dei quali sidiscute non attengono direttamente alla materia della libertà personale e che,laddove rilevanti a tal fine vi è la possibilità di avanzare l’istanza unitamente allarichiesta di riesame, con la conseguente applicazione del relativo modelloprocedimentale.4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende,non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]