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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09506/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato di falso (483 cod. pen.), è inammissibile per carenza di interesse, in presenza della irrevocabile statuizione di prescrizione resa dalla Corte d'appello sul relativo capo; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio nella forma tentata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'applicazione delle suddette circostanze richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità indicando elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, tra cui la gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende così determ nata tenuto conto del gradi di colpa emersi e che, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile, pari ad euro 3.686,00 oltre accessori di legge, deve essere disattesa per mancanza di proprio rilevante contributo alla decisione (v.

Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato di falso (483 cod. pen.), è inammissibile per carenza di interesse, in presenza della irrevocabile statuizione di prescrizione resa dalla Corte d'appello sul relativo capo; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio nella forma tentata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'applicazione delle suddette circostanze richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità indicando elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, tra cui la gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende così determ nata tenuto conto del gradi di colpa emersi e che, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile, pari ad euro 3.686,00 oltre accessori di legge, deve essere disattesa per mancanza di proprio rilevante contributo alla decisione (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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