CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14795/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente volto a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, inerente al merito e preclusa in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte sulla base delle testimonianze acquisite, sulla base delle quali ha ritenuto non illogicamente che il ricorrente, avvedutosi della presenza degli operanti, aveva cercato di darsi alla fuga, per sottrarsi al controllo, compiendo spericolate manovre e mettendo in pericolo sia gli inseguitori sia gli utenti della strada, condotta integrante il delitto contestato; Ritenuto che il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in sede di legittimità, avendo la Corte rilevato che la gravità della condotta e la negativa personalità del reo, gravato da vari precedenti, giustificava la pena irrogata e il diniego delle attenuanti generiche, ferma restando la genericità della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce dei precedenti di cui la Corte ha fatto menzione; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, c:onseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I