CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30744/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066N25A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, 337, 582, 585 co., pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sia relativamente alla determinazione della pena base che in ordine agli aumenti applicati per la continuazione. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, nel* confermare il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice ad esito di giudizio abbreviato, pari a mesi cinque di reclusione e d euro 1000 di multa, ha richiamato il quantitativo di sostanza pari a grammi 8,68 di crack e una dose di hashish, nonché i rapporti dell'imputato con importanti trafficanti. La questione relativa al difetto di motivazione in ordine al quantum di pena applicato a titolo di continuazione non è deducibile, non essendo stata formulata con i motivi di appello. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendbsi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere est ns re Il Presidente