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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con ordinanza in data 21 Gennaio 2021 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione sofferta dapprima in carcere dal 28 Aprile 2009 al 7 Maggio 2009 e, successivamente, agli arresti domiciliari fino al 8 Giugno 2019 in relazione a tre ipotesi di concorso in falso in qualità di funzionario del Genio civile di Caserta in relazione alla attestazione di conformità alla normativa antisismica di un progetto per la realizzazione di una centrale termica in [OSCURATO:PERSONA] e di ipotesi di corruzione, accuse in relazione alle quali era stata esclusa la gravità indiziaria relativamente a due ipotesi di falso (capi K e L), era stata disposta l'archiviazione relativamente alla corruzione ed era stata pronunciata sentenza di assoluzione dal Tribunale di Caserta con formule ampiamente liberatorie in relazione alle altre ipotesi di falso.

2. La Corte di Appello di Napoli, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, rilevava che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata ad imprudenza in quanto, pure assolto dai reati ascritti, aveva concorso a creare l'apparenza di una propria illegittima interferenza nella pratica amministrativa che avrebbe dovuto comportare l'approvazione del progetto, relativo alla realizzazione della centrale termica, presentato dall'azienda proponente.

Invero dal materiale intercettivo in atti, a seguito della modifica della normativa in materia di requisiti antisismici richiesti, a fronte del dubbio prospettato della società proponente di non avere rispettato i nuovi parametri richiesti, in qualità di funzionario del Genio Civile di Caserta, aveva suggerito di annotare nel progetto il rispetto dei nuovi requisiti, apponendo la dicitura classe 4, non tanto per eludere l'applicazione della normativa antisismica, quanto per prevenire eventuali obiezioni da parte dei successivi organi di controllo.

Condotta questa che andava ritenuta come deontologicamente scorretta e idonea a rappresentare, in accordo ai principi che regolano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, una apparenza di complicità nella realizzazione di un documento falso, idoneo a indurre in errore gli organi del Genio Civile che avrebbero dovuto deliberare sul progetto, a prescindere dalla verifica del rispetto dei requisiti della nuova normativa antisismica, requisiti che risultavano poi sostanzialmente rispettati.3.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] Michele assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per avere il provvedimento impugnato travalicato il perimetro valutativo assegnato al giudice della riparazione; in particolare lamenta che, al fine di escludere la riparazione, la Corte di Appello aveva utilizzato argomenti indiziari, valorizzati dal giudice della cautela, senza considerare che i fatti, posti a fondamento della misura, erano stati esclusi dapprima in fase cautelare, successivamente in sede di archiviazione della ipotesi corruttiva e successivamente nel giudizio assolutorio, anche in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto invero alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta come ostativa, individuata dal giudice della riparazione nel suggerimento di attestare, comunque, nel progetto il rispetto della più stringente normativa antisismica sopravvenuta, opina che si tratterebbe di condotta del tutto eccentrica rispetto a quanto al [OSCURATO:PERSONA] contestato nei vari capi di imputazione, che tale condotta non poteva assurgere a fattore ostativo alla riparazione in quanto espressione di un dubbio interpretativo sulla applicazione della nuova normativa al progetto di centrale termica già predisposto e che non aveva determinato alcun mendacio penalmente rilevante.

In particolare rileva che, in considerazione della specificità delle condotte ascritte, il rimprovero rivolto al [OSCURATO:PERSONA], del tutto decontestualizzato rispetto al contenuto dei provvedimenti che ne avevano decretato l'estraneità alle condotte illecite, non aveva spiegato alcun rilievo sinergico ai fini dell'adozione e al mantenimento della misura cautelare, che aveva come presupposto fondante una ipotesi corruttiva e la falsità materiale ed ideologica di attestazioni rese da pubblici ufficiali, ipotesi riconosciute come del tutto destituite di fondamento.

Assume pertanto la manifesta violazione dei principi giurisprudenziali relativi alla interpretazione della colpa grave ostativa.

4. Il sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.2.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testé richiamati).

Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza un solo elemento di fatto riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] (un suggerimento tecnico) in assenza di una adeguata contestualizzazione dello stesso con le originarie contestazioni mosse al prevenuto ed alle valutazioni operate dai giudizi di merito per escluderne la valenza indiziante.

Sotto un primo profilo il giudice della riparazione omette totalmente di considerare il dato, pure riconosciuto nella premessa in fatto della motivazione che, in relazione a due delle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA] già il giudice della cautela (in sede di riesame) aveva escluso la gravità indiziaria di talchè il titolo cautelare era stato annullato in relazione ad esse (i reati di falso di cui ai capi K e L).Il giudice distrettuale ha omesso pertanto di valutare, alla stregua dei profili denunciati dal ricorrente, se la richiesta indennitaria fosse stata avanzata soltanto per profili di ingiustizia sostanziale (in relazione al reato di corruzione e all'ipotesi di falso di cui al capo J), ovvero anche in relazione a profili di ingiustizia formale, in ragione dell'annullamento dell'ordinanza dispositiva da parte del giudice del riesame in relazioni agli ulteriori titoli cautelari per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, onde verificare se, del caso, possa riconoscersi rilievo sinergico alla condotta serbata dal cautelato in quanto improntata a colpa, nei limiti in cui la pronuncia assolutoria sia intervenuta sulla base di una piattaforma probatoria ulteriore rispetto agli elementi già considerati nella fase incidentale cautelare (sul punto sez.4, 16.4.2009, [OSCURATO:PERSONA].244686; sez.U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA].247663; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ministero delle Finanze, Rv.270099), che aveva escluso la gravità indiziaria. 3.1 Sotto un diverso profilo la Corte di Appello di Napoli omette totalmente di confrontarsi con l'ordinanza di archiviazione che aveva esclusa la ricorrenza del reato di corruzione in capo al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'assoluta estraneità dello stesso al proposito corruttivo, atteso che era risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione) e pertanto, anche in relazione alla suddetta fattispecie, non risulta adeguatamente delineata né la materialità della condotta colposa riconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] né il rilievo causale che la stessa possa avere svolto ai fini dell'adozione e al mantenimento della custodia cautelare dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari.

4. Quanto infine ai profili di colpa riconosciuti in capo al [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio di falso di cui al capo J della rubrica appare evidente l'errore logico giuridico in cui è incorso il giudice distrettuale il quale, dopo avere escluso l'intento del [OSCURATO:PERSONA] di eludere l'applicazione della legge e il rispetto della disciplina antisismica vigente al momento di presentazione del progetto e dopo avere riconosciuto che il suggerimento di annotare nel progetto il rispetto della "classe 4" era diretto a semplificare il lavoro degli organi deputati al controllo, laddove una diversa dicitura avrebbe potuto essere considerata non più attuale, ne ha ravvisato il carattere di inosservanza deontologica, tale da ingenerare un indizio di reità.5.

Invero il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andava svolta ex ante e a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che i fatti sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi.

Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta di quest'ultimo, prima e al momento dell'adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell'indagato.

Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che stà alla base dell'istituto (S.U. n.51779 del 28.11.2013, [OSCURATO:PERSONA] 257606). 5.1 II giudice della riparazione nella specie ha confuso il piano della cautela e delle contestazioni di cui al capo di imputazione, nell'ambito di una articolata indagine che aveva al centro una supposta commistione di interessi privati e di atti corruttivi ove i reati di falso contestati erano funzionali all'approvazione da parte del Genio Civile di un progetto privo del rispetto delle condizioni di legge in materia antisismica, rispetto a quello che è risultato l'esito delle varie fasi del giudizio, ove tali accuse sono risultate progressivamente svuotate di gravità indiziaria, archiviate e ritenute infine infondate, Ha invero individuato la colpa ostativa in un elemento di fatto (suggerimento offerto dal [OSCURATO:PERSONA] agli imprenditori che presentavano il progetto), la cui esatta interpretazione andava condotta alla luce delle circostanze del caso concreto e della stessa sentenza assolutoria che poneva in rilievo i dubbi interpretativi degli stessi funzionari del Genio Civile in ordine alla specifica normativa applicabile in presenza di una modifica normativa, della ricorrenza di circolari interpretative contrastanti e dell'assenza di un intento del [OSCURATO:PERSONA] di favorire un progetto imprenditoriale privo dei requisiti richiesti dalla legge, tenuto altresì conto che, sulla base della pronuncia assolutoria, il progetto avrebbe rispettato anche i requisiti più stringenti della nuova normativa e che pertanto il suggerimento dato dal [OSCURATO:PERSONA] atteneva esclusivamente alla enunciazione nella istanza progettuale di un elemento formale e di stile.

In sostanza nell'ordinanza impugnata manca del tutto una corretta individuazione del profilo di colpa ascritto al ricorrente. 5.2 Invero la motivazione in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale, professionale, amicale o lavorativo, in cui sarebbe stato fornito il suggerimento indebito; al contempo è mancata qualsiasi verifica sulla relazione causale tra il suggerimento dato dal funzionario del genio civile al presentatore del progetto rispetto alla decisione dell'autorità giudiziaria di procedere all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, tenuto conto che la prospettazione accusatoria era quella di un contesto corruttivo teso alla falsificazione di atti che avrebbero richiesto una valutazione di conformità da parte del pubblico funzionario, il che non era rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il quale non era nella specie chiamato a scrutinare la conformità a legge del suddetto progetto. 5.3 Invero perché la condotta dell'imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta deontologicamente, ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (sez.

IV, 10.3.2000, Revello, Rv.216479; sez.4, n.43457 del 29 Settembre 2015, Singh, Rv.264680).

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790)

6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con ordinanza in data 21 Gennaio 2021 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione sofferta dapprima in carcere dal 28 Aprile 2009 al 7 Maggio 2009 e, successivamente, agli arresti domiciliari fino al 8 Giugno 2019 in relazione a tre ipotesi di concorso in falso in qualità di funzionario del Genio civile di Caserta in relazione alla attestazione di conformità alla normativa antisismica di un progetto per la realizzazione di una centrale termica in [OSCURATO:PERSONA] e di ipotesi di corruzione, accuse in relazione alle quali era stata esclusa la gravità indiziaria relativamente a due ipotesi di falso (capi K e L), era stata disposta l'archiviazione relativamente alla corruzione ed era stata pronunciata sentenza di assoluzione dal Tribunale di Caserta con formule ampiamente liberatorie in relazione alle altre ipotesi di falso. 2. La Corte di Appello di Napoli, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, rilevava che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata ad imprudenza in quanto, pure assolto dai reati ascritti, aveva concorso a creare l'apparenza di una propria illegittima interferenza nella pratica amministrativa che avrebbe dovuto comportare l'approvazione del progetto, relativo alla realizzazione della centrale termica, presentato dall'azienda proponente. Invero dal materiale intercettivo in atti, a seguito della modifica della normativa in materia di requisiti antisismici richiesti, a fronte del dubbio prospettato della società proponente di non avere rispettato i nuovi parametri richiesti, in qualità di funzionario del Genio Civile di Caserta, aveva suggerito di annotare nel progetto il rispetto dei nuovi requisiti, apponendo la dicitura classe 4, non tanto per eludere l'applicazione della normativa antisismica, quanto per prevenire eventuali obiezioni da parte dei successivi organi di controllo. Condotta questa che andava ritenuta come deontologicamente scorretta e idonea a rappresentare, in accordo ai principi che regolano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, una apparenza di complicità nella realizzazione di un documento falso, idoneo a indurre in errore gli organi del Genio Civile che avrebbero dovuto deliberare sul progetto, a prescindere dalla verifica del rispetto dei requisiti della nuova normativa antisismica, requisiti che risultavano poi sostanzialmente rispettati.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] Michele assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per avere il provvedimento impugnato travalicato il perimetro valutativo assegnato al giudice della riparazione; in particolare lamenta che, al fine di escludere la riparazione, la Corte di Appello aveva utilizzato argomenti indiziari, valorizzati dal giudice della cautela, senza considerare che i fatti, posti a fondamento della misura, erano stati esclusi dapprima in fase cautelare, successivamente in sede di archiviazione della ipotesi corruttiva e successivamente nel giudizio assolutorio, anche in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto invero alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta come ostativa, individuata dal giudice della riparazione nel suggerimento di attestare, comunque, nel progetto il rispetto della più stringente normativa antisismica sopravvenuta, opina che si tratterebbe di condotta del tutto eccentrica rispetto a quanto al [OSCURATO:PERSONA] contestato nei vari capi di imputazione, che tale condotta non poteva assurgere a fattore ostativo alla riparazione in quanto espressione di un dubbio interpretativo sulla applicazione della nuova normativa al progetto di centrale termica già predisposto e che non aveva determinato alcun mendacio penalmente rilevante. In particolare rileva che, in considerazione della specificità delle condotte ascritte, il rimprovero rivolto al [OSCURATO:PERSONA], del tutto decontestualizzato rispetto al contenuto dei provvedimenti che ne avevano decretato l'estraneità alle condotte illecite, non aveva spiegato alcun rilievo sinergico ai fini dell'adozione e al mantenimento della misura cautelare, che aveva come presupposto fondante una ipotesi corruttiva e la falsità materiale ed ideologica di attestazioni rese da pubblici ufficiali, ipotesi riconosciute come del tutto destituite di fondamento. Assume pertanto la manifesta violazione dei principi giurisprudenziali relativi alla interpretazione della colpa grave ostativa. 4. Il sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testé richiamati). Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza un solo elemento di fatto riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] (un suggerimento tecnico) in assenza di una adeguata contestualizzazione dello stesso con le originarie contestazioni mosse al prevenuto ed alle valutazioni operate dai giudizi di merito per escluderne la valenza indiziante. Sotto un primo profilo il giudice della riparazione omette totalmente di considerare il dato, pure riconosciuto nella premessa in fatto della motivazione che, in relazione a due delle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA] già il giudice della cautela (in sede di riesame) aveva escluso la gravità indiziaria di talchè il titolo cautelare era stato annullato in relazione ad esse (i reati di falso di cui ai capi K e L).Il giudice distrettuale ha omesso pertanto di valutare, alla stregua dei profili denunciati dal ricorrente, se la richiesta indennitaria fosse stata avanzata soltanto per profili di ingiustizia sostanziale (in relazione al reato di corruzione e all'ipotesi di falso di cui al capo J), ovvero anche in relazione a profili di ingiustizia formale, in ragione dell'annullamento dell'ordinanza dispositiva da parte del giudice del riesame in relazioni agli ulteriori titoli cautelari per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, onde verificare se, del caso, possa riconoscersi rilievo sinergico alla condotta serbata dal cautelato in quanto improntata a colpa, nei limiti in cui la pronuncia assolutoria sia intervenuta sulla base di una piattaforma probatoria ulteriore rispetto agli elementi già considerati nella fase incidentale cautelare (sul punto sez.4, 16.4.2009, [OSCURATO:PERSONA].244686; sez.U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA].247663; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ministero delle Finanze, Rv.270099), che aveva escluso la gravità indiziaria. 3.1 Sotto un diverso profilo la Corte di Appello di Napoli omette totalmente di confrontarsi con l'ordinanza di archiviazione che aveva esclusa la ricorrenza del reato di corruzione in capo al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'assoluta estraneità dello stesso al proposito corruttivo, atteso che era risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione) e pertanto, anche in relazione alla suddetta fattispecie, non risulta adeguatamente delineata né la materialità della condotta colposa riconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] né il rilievo causale che la stessa possa avere svolto ai fini dell'adozione e al mantenimento della custodia cautelare dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari. 4. Quanto infine ai profili di colpa riconosciuti in capo al [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio di falso di cui al capo J della rubrica appare evidente l'errore logico giuridico in cui è incorso il giudice distrettuale il quale, dopo avere escluso l'intento del [OSCURATO:PERSONA] di eludere l'applicazione della legge e il rispetto della disciplina antisismica vigente al momento di presentazione del progetto e dopo avere riconosciuto che il suggerimento di annotare nel progetto il rispetto della "classe 4" era diretto a semplificare il lavoro degli organi deputati al controllo, laddove una diversa dicitura avrebbe potuto essere considerata non più attuale, ne ha ravvisato il carattere di inosservanza deontologica, tale da ingenerare un indizio di reità.5. Invero il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andava svolta ex ante e a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che i fatti sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi. Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta di quest'ultimo, prima e al momento dell'adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell'indagato. Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che stà alla base dell'istituto (S.U. n.51779 del 28.11.2013, [OSCURATO:PERSONA] 257606). 5.1 II giudice della riparazione nella specie ha confuso il piano della cautela e delle contestazioni di cui al capo di imputazione, nell'ambito di una articolata indagine che aveva al centro una supposta commistione di interessi privati e di atti corruttivi ove i reati di falso contestati erano funzionali all'approvazione da parte del Genio Civile di un progetto privo del rispetto delle condizioni di legge in materia antisismica, rispetto a quello che è risultato l'esito delle varie fasi del giudizio, ove tali accuse sono risultate progressivamente svuotate di gravità indiziaria, archiviate e ritenute infine infondate, Ha invero individuato la colpa ostativa in un elemento di fatto (suggerimento offerto dal [OSCURATO:PERSONA] agli imprenditori che presentavano il progetto), la cui esatta interpretazione andava condotta alla luce delle circostanze del caso concreto e della stessa sentenza assolutoria che poneva in rilievo i dubbi interpretativi degli stessi funzionari del Genio Civile in ordine alla specifica normativa applicabile in presenza di una modifica normativa, della ricorrenza di circolari interpretative contrastanti e dell'assenza di un intento del [OSCURATO:PERSONA] di favorire un progetto imprenditoriale privo dei requisiti richiesti dalla legge, tenuto altresì conto che, sulla base della pronuncia assolutoria, il progetto avrebbe rispettato anche i requisiti più stringenti della nuova normativa e che pertanto il suggerimento dato dal [OSCURATO:PERSONA] atteneva esclusivamente alla enunciazione nella istanza progettuale di un elemento formale e di stile. In sostanza nell'ordinanza impugnata manca del tutto una corretta individuazione del profilo di colpa ascritto al ricorrente. 5.2 Invero la motivazione in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale, professionale, amicale o lavorativo, in cui sarebbe stato fornito il suggerimento indebito; al contempo è mancata qualsiasi verifica sulla relazione causale tra il suggerimento dato dal funzionario del genio civile al presentatore del progetto rispetto alla decisione dell'autorità giudiziaria di procedere all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, tenuto conto che la prospettazione accusatoria era quella di un contesto corruttivo teso alla falsificazione di atti che avrebbero richiesto una valutazione di conformità da parte del pubblico funzionario, il che non era rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il quale non era nella specie chiamato a scrutinare la conformità a legge del suddetto progetto. 5.3 Invero perché la condotta dell'imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta deontologicamente, ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (sez. IV, 10.3.2000, Revello, Rv.216479; sez.4, n.43457 del 29 Settembre 2015, Singh, Rv.264680). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790) 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug
Sentenza Cassazione n. 15198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris