CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il PG chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 29 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto del 13 aprile 2021 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto il sequestro preventivo, dopo aver convalidato il provvedimento d'urgenza del Pubblico ministero, degli uffici, attrezzature, stabilimenti e terreni pertinenziali della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riesame ha ritenuto sussistetite il fumus dei reati ex artt. 452- bis, commi 1 e 2, 452-quaterdecies cod. pen., 256 d.lgs. n. 152 del 2006, ascritti in particolare a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], delegato della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nuova legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quale interessato avente diritto alla restituzione. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem. [OSCURATO:SOCIETA] riesame non avrebbe valutato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con il provvedimento del 23 marzo 2021, rigettò la richiesta di sequestro del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo che, svolgendo un'attività di per sé lecita, il capitale sociale non potesse essere ritenuta né prodotto né profitto del reato né strumento per commettere il reato. La successiva convalida da parte di altro Giudice per le indagini preliminari del sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico ministero violerebbe il principio del ne bis in idem cautelare in quanto i medesimi elementi erano già stati giudicati insussistenti o insufficienti; sul punto si sarebbe formato il giudicato cautelare. Il Pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la prima ordinanza di rigetto e non procedere d'urgenza e poi con la richiesta di convalida. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la mancata assunzione di prova decisiva e il vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen.; il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 240 e 452- bis cod. pen. [OSCURATO:SOCIETA] riesame avrebbe ritenuto erroneamente la confiscabilità perché la società costituirebbe il mezzo per commettere il reato; sarebbe incorso in errore equiparando la [OSCURATO:SOCIETA]. all'altra azienda che si occupava del trasporto, mentre la società svolgerebbe la lecita attività di produzione di profilati in alluminio e il reato contestato consisterebbe nell'illecito smaltimento dei rifiuti prodotti da tale attività ad opera di altri soggetti diversi dalla società. Sulla non sequestrabilità si riporta il contenuto del primo provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. La questione del giudicato cautelare per il precedente rigetto della richiesta di sequestro preventivo non risulta essere stata, dal testo dell'ordinanza impugnata, sottoposta dall'istante al Tribunale del riesame, sicché alcun vizio di mancanza di motivazione può mai essere proposto. 1.2. In ogni caso, risulta che le due richieste di sequestro preventivo del Pubblico ministero hanno ad oggetto beni diversi: la prima, rigettata, il capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; la seconda, accolta in sede di convalida, gli uffici, le attrezzature, gli stabilimenti ed i terreni pertinenziali della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui il ricorrente deduce i vizi ex art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen.: il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge. 2.1. Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, il motivo è inammissibile perché - oltre ad argomentare con valutazioni in fatto - si fonda sulle motivazioni del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari rigettò la richiesta di sequestro preventivo: tale motivazione, però, si riferisce al rigetto della richiesta di sequestro del capitale sociale, mentre il sequestro -preventivo ha ad oggetto beni diversi. 2.2. Inoltre, si sostiene che il Tribunale del riesame sia incorso nel travisamento: il travisamento però è deducibile solo quale vizio della motivazione. Anche su tale punto il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 325 cod. proc. pen. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 9) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de