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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16766/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza impugnata ha dato conto che l'annullamento della prima decisione resa dalla Corte bolognese era avvenuto per ragioni processuali, sicché a nulla rileva l'eventuale riproduzione grafica della prima sentenza d'appello — appunto annullata per altre ed assorbenti ragioni - allorché non viene affrontato il merito della vicenda, con la conseguente inammissibilità del motivo perché non adeguatamente specifico, essendo privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto, a fronte delle pertinenti e mai specificamente censurate considerazioni esposte dalla Corte in sede di rinvio; ? osservato /11 secondo motivo, che censura l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale rilevato che il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio di sostanze stupefacente non poteva considerarsi minimale, posto che egli aveva messo a disposizione i locali dove custodire la merce (cfr. pag. 6), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato della codetenzione di sostanza stupefacente, si sia adoperato per reperire un luogo ove occultarla e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, pur senza riceverla o custodirla materialmente (Sez. 4, n. 50307 del 20/07/2018, B., Rv. 274002); considerato che è parimenti inammissibile il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla aggravante contestata, sia alla mancata esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale, con non illogica motivazione, all'esito di adeguato esame delle doglianze difensive e alla luce degli elementi emersi nel corso del processo, sia valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini dello stesso riconoscimento delle richieste attenuanti (cfr. ad es.

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), sia ritenuto correttamente applicata la recidiva alla luce del precedente specifico di cui è gravato l'imputato, ponendo in adeguata connessione gli illeciti della medesima specie con coerente riconoscimento dell'accresciuta pericolosità sociale, siccome risultante dalla stessa natura aggravata del reato in esito al riconoscimento dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr. pag. 7); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza impugnata ha dato conto che l'annullamento della prima decisione resa dalla Corte bolognese era avvenuto per ragioni processuali, sicché a nulla rileva l'eventuale riproduzione grafica della prima sentenza d'appello — appunto annullata per altre ed assorbenti ragioni - allorché non viene affrontato il merito della vicenda, con la conseguente inammissibilità del motivo perché non adeguatamente specifico, essendo privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto, a fronte delle pertinenti e mai specificamente censurate considerazioni esposte dalla Corte in sede di rinvio; ? osservato /11 secondo motivo, che censura l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale rilevato che il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio di sostanze stupefacente non poteva considerarsi minimale, posto che egli aveva messo a disposizione i locali dove custodire la merce (cfr. pag. 6), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato della codetenzione di sostanza stupefacente, si sia adoperato per reperire un luogo ove occultarla e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, pur senza riceverla o custodirla materialmente (Sez. 4, n. 50307 del 20/07/2018, B., Rv. 274002); considerato che è parimenti inammissibile il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla aggravante contestata, sia alla mancata esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale, con non illogica motivazione, all'esito di adeguato esame delle doglianze difensive e alla luce degli elementi emersi nel corso del processo, sia valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini dello stesso riconoscimento delle richieste attenuanti (cfr. ad es. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), sia ritenuto correttamente applicata la recidiva alla luce del precedente specifico di cui è gravato l'imputato, ponendo in adeguata connessione gli illeciti della medesima specie con coerente riconoscimento dell'accresciuta pericolosità sociale, siccome risultante dalla stessa natura aggravata del reato in esito al riconoscimento dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr. pag. 7); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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