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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03166/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto (in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo la Corte errato nel ritenere che lo stesso avesse conoscenza della revoca della patente, in quanto la notifica del decreto di revoca è stata effettuata in un luogo diverso rispetto alla residenza dell'imputato), è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha disatteso in maniera congrua e logica il gravame (che si era doluto del difetto di prova della revoca della patente, il cui smarrimento è stato ritenuto falsamente denunciato dall'imputato, e in termini generici della prova della notifica di detta revoca allo stesso ricorrente) e ciò alla luce degli atti acquisiti proprio nel giudizio di secondo grado, non potendo in questa sede confutarsi quanto ritenuto dal Giudice di appello per il tramite della produzione, in questa sede, di un certificato di residenza volto a confutare la ritualità della menzionata notifica (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01: «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»; cfr. pure Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); inoltre, la notificazione all'imputato della revoca della patente oggetto della falsa denuncia in imputazione non attiene, come si trae dalla sentenza impugnata, alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato ma è stata valorizzata solo sub specie del motivo che avrebbe determinato l'imputato a presentare la falsa dichiarazione, ex se non rilevante (cfr. Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 02: «il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto (in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo la Corte errato nel ritenere che lo stesso avesse conoscenza della revoca della patente, in quanto la notifica del decreto di revoca è stata effettuata in un luogo diverso rispetto alla residenza dell'imputato), è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha disatteso in maniera congrua e logica il gravame (che si era doluto del difetto di prova della revoca della patente, il cui smarrimento è stato ritenuto falsamente denunciato dall'imputato, e in termini generici della prova della notifica di detta revoca allo stesso ricorrente) e ciò alla luce degli atti acquisiti proprio nel giudizio di secondo grado, non potendo in questa sede confutarsi quanto ritenuto dal Giudice di appello per il tramite della produzione, in questa sede, di un certificato di residenza volto a confutare la ritualità della menzionata notifica (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01: «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»; cfr. pure Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); inoltre, la notificazione all'imputato della revoca della patente oggetto della falsa denuncia in imputazione non attiene, come si trae dalla sentenza impugnata, alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato ma è stata valorizzata solo sub specie del motivo che avrebbe determinato l'imputato a presentare la falsa dichiarazione, ex se non rilevante (cfr. Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 02: «il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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