CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione delle munizioni rinvenute in un locale rientrante nella sua esclusiva disponibilità; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, lamenta che la piena confessione da lui resa nell'immediatezza non costituisce elemento sufficiente a dimostrare, carente ogni accertamento in ordine alla proprietà dell'immobile in cui le munizioni erano custodite, la fondatezza dell'addebito; che, così facendo, Siclari propone un'obiezione manifestamente priva di pregio, posto che i giudici di merito hanno debitamente tratto argomento da quanto direttamente accertato dalla polizia giudiziaria, oltre che dalle rese ammissioni, di tenore talmente chiaro (egli ha, per di più, riferito di essere un collezionista di munizioni) da non lasciare spazio a dubbi di sorta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso