CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 20217/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 753/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5445/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo riportandosi alla requisitoria scritta ed insistendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di usura aggravata e di estorsione, a lei ascritti e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, applicata la diminuente per la scelta del rito, l’aveva condannata alla pena complessiva e finale di anni 4 di reclusione ed euro 8.000 di multa, oltre CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20217/2025 Roma, lì, 30/05/2025 al pagamento delle spese processuali ed applicando la pena accessoria dell’interdizione legale per la durata della pena. 2. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha revocato la sanzione accessoria dell’interdizione legale per la durata della pena sostituendola con quella dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione; erronea valutazione della prova dichiarativa ed intercettiva; violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.; omessa e manifesta illogicità della motivazione quanto ai capi A) e B) della rubrica; ripercorsa l’origine delle indagini, sviluppatesi prevalentemente attraverso un’attività di captazione, osserva che la sentenza d’appello si è limitata a richiamare per relationem quella di primo grado, salvo qualche sporadica precisazione; richiama, pertanto, le doglianze articolate con l’atto d’appello a partire dalla considerazione secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale aveva considerato attendibili, avrebbero dovuto essere vagliate alla luce dell’interesse patrimoniale da cui erano mosse e confortate da riscontri che non possono consistere nell’esistenza di un rapporto debitorio atteso di cui le stesse persone offese erano state in grado di ricostruirne con certezza i termini che non era desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate non in grado, per altro verso, di fondare il concorso della Cecere; segnala, ancora, come l’aggravante dello stato di bisogno sia stata confermata nonostante le evidenze probatorie dimostrassero l’esistenza di un commercio di oggetti d’oro tra le presunte persone offese e gli imputati che, tuttavia, la Corte d’appello ha escluso nonostante la pluralità dei riferimenti contenuti nelle intercettazioni e degli effettivi rapporti esistenti tra le parti; sottolinea come la difesa avesse messo l’accento sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] – riportate dalla Corte d’appello – che non davano affatto conto della necessità di ricorrere a prestiti per le necessità del nucleo familiare dalle condizioni economiche tutt’altro che disastrate; segnala, ancora, che la Corte d’appello non ha vagliato la doglianza difensiva concernente la posizione della Cecere che non aveva mai avanzato richieste di restituzione delle somme gravate di interessi usurari ma soltanto di quelle relative all’acquisto dell’oro lamentando, anzi, un comportamento truffaldino del [OSCURATO:PERSONA] ed assicurando la Tessitore che il debito con lei assunto per l’oro era già stato estinto; ribadisce, in definitiva, come la Corte d’appello non abbia affrontato le doglianze difensive che ha semplicemente espunto dalla motivazione non riuscendo a chiarire i termini e le condizioni dei prestiti; 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione: violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione: osserva che, secondo l’impianto accusatorio e le sentenze di merito, lo stato di bisogno in cui versavano le persone offese sarebbe stato dimostrato dalla percezione del reddito di cittadinanza e dal vortice dei prestiti usurari in cui costoro si erano avviluppate non essendovi prova, tuttavia, che quello intercorso con la Cecere fosse il primo della serie; osserva che gli elementi acquisiti consentivano di ritenere le persone offese protagoniste di un giro di affari di oggetti in oro che rappresentano in realtà il presupposto e la causale dei debiti contratti; 3.3. violazione di legge e vizio di motivazione; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di assorbimento del capo B) nel capo A): rileva il carattere manifestamente illogico della motivazione resa dalla Corte d’appello sulla doglianza difensiva diretta – in via subordinata – a ricondurre ad unità i fatti contemplati nei due capi di imputazione in quanto frutto di un prestito iniziale erogato alla Tessitore ed in cui era subentrata la madre; segnala, infatti, che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è in stridente contrasto con le stesse parole della Chiariello che aveva imputato il suo autonomo rapporto debitorio ad altro soggetto; 3.4. violazione di legge e vizio di motivazione; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di cui al capo D): rileva che la Corte d’appello ha confermato la responsabilità della ricorrente per il delitto di cui al capo D) sulla scorta della conversazione intercorsa in data 20/10/2020 con [OSCURATO:PERSONA]; osserva che la Corte ha omesso di considerare le doglianze difensive a partire da quella relativa al fatto che nessuna delle persone offese aveva menzionato l’episodio di cui la Cecere aveva accennato al [OSCURATO:PERSONA] per un semplice atteggiamento di vanteria legato al sospetto di essere invero truffata dal suo interlocutore; 3.5. violazione di legge e vizio di motivazione; erronea valutazione della prova dichiarativa ed intercettiva; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; omessa e manifesta illogicità della motivazione in merito alla richiesta di derubricazione: segnala l’omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto nel delitto di ragion fattasi, che la Corte ha respinto sul rilievo della mancanza di prova della natura non usuraria del credito che, invero, era in realtà esigibile proprio per la conclamata e sottolineata impossibilità di ricostruire il relativo tasso di interesse; ripercorre i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte circa la natura del reato di ragion fattasi ed i presupposti del concorso del terzo estraneo al rapporto sottolineando la necessaria differenze che occorre considerare tra il movente del reato ed il dolo; 3.6. violazione di legge e vizio di motivazione; violazione dell’art. 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione: segnala la natura di mero di stile della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in tal caso elusiva dell’obbligo del giudice di dar conto dell’esercizio del suo potere discrezionale nella individuazione della risposta sanzionatoria più adeguata sotto il profilo oggettivo e della personalità del reo. 4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. La difesa della Cecere, nei vari motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alle norme incriminatrici in relazione alle quali i giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno affermato la sua penale responsabilità. Ebbene, è allora il caso di ribadire che il motivo di ricorso fondato sulla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto – così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; non, invece, come anche nel ricorso qui esaminato, mettendo in dubbio o contestando che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione che comporta una rivalutazione delle fonti probatorie in vista di un’alternativa ricostruzione dei fatti, formulata mediante l’utilizzo di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, ovvero attraverso un’operazione assolutamente estranea al sindacato del presente giudizio, dove, com’è noto, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In particolare, le doglianze articolate in termini di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non possono essere dedotte con il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima disposizione, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F.; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo). Quanto al pur denunciato vizio di motivazione, è opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati; Sez. 1, n. 41738 del 10/10/2011, Longo; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula), sicché non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. 2. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta responsabile del fatto di usura aggravata – in concorso con [OSCURATO:PERSONA] – ed in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A) in quanto avrebbe fornito al medesimo [OSCURATO:PERSONA] il denaro da dare in prestito ad [OSCURATO:PERSONA], cui erano stati erogati 1.500 euro a fronte della cui dazione era stato richiesto il pagamento di 100 euro al mese sino alla restituzione del capitale, maggiorato del 50%; la Cecere è stata ritenuta responsabile anche del fatto di reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] cui, sempre tramite il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe prestato la somma iniziale di 4.000/5.000 euro da restituire alle medesime condizioni che avevano portato il debito a lievitare sino alla somma di circa 20.000 euro; da ultimo, la Cecere era stata riconosciuta responsabile del fatto di reato di estorsione di cui al capo C) della rubrica, in quanto si sarebbe recata a casa della madre del [OSCURATO:PERSONA] cui avrebbe rivolto minacce, destinate al figlio, al fine di ottenere la restituzione del prestito usurario. 3. I primi cinque motivo del ricorso sono articolati su questioni non deducibili in questa sede, ovvero attraverso la prospettazione di aspetti di violazione di legge e/o vizi di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata ma che, in realtà, finiscono per sollecitare la Corte a procedere ad una non consentita rivisitazione delle emergenze istruttorie in vista di una diversa ed alternativa ricostruzione della vicenda. Più in particolare, la difesa della Cecere, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe affrontato ed adeguatamente risolto le criticità della sentenza di primo grado che erano segnalate con i motivi d’appello, ne ripropone in sostanza il contenuto reiterando in questa sede le medesime doglianze cui - osserva il Collegio - la Corte d’appello ha, tuttavia, fornito una risposta sintetica ma complessivamente esaustiva e coerente con le emergenze istruttorie puntualmente richiamate. Va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, che rileva, a tal fine, solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01). D’altra parte, la stessa Corte d’appello ha chiarito che “le censure svolte con il gravame sono state sostanzialmente già esaminate e risolte, nel senso della loro infondatezza, dal primo giudice” (cfr., pag. 6 della sentenza d’appello); ed allora, appare opportuno ribadire che è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01; cfr., anche, Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01, in cui la Corte ha giudicato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata). Fermo quanto precede, la Corte d’appello ha comunque affrontato le questioni devolute dalla difesa, a partire da quella relativa alla ricostruzione complessiva della vicenda in termini alternativi rispetto a quelli prospettati dalla pubblica accusa ed incentrati, secondo la tesi difensiva, sull’esistenza di un rapporto di natura commerciale tra la Cecere da un lato, la Tessitore e la Chiariello, dall’altro, in forza del quale costoro sarebbero state incaricate dalla prima di vendere oggetti in oro rimettendone i proventi all’odierna ricorrente, finendo in tal modo, e per questa causale, per accumulare un debito oggetto - questo e non già il presunto prestito usurario - delle pretese dell’imputata e ricorrente delle conversazioni intercettate dagli investigatori. I giudici di secondo grado, proprio partendo dalla considerazione secondo cui la ricostruzione offerta dalla difesa era stata già vagliata dal primo giudice, hanno sostenuto che l’appellante “non ha dimostrato, come era suo onere fare, la propria tesi difensiva, ossia che a) a monte della vicenda si pone l’esistenza di un rapporto commerciale, in virtù del quale la Chiariello e la Tessitore si erano impegnate a vendere oggetti d’oro per conto della Cecere; b) il debito contratto nei confronti di quest’ultima … non aveva natura usuraria ma era collegato a tale traffico di preziosi; c) le due vittime avrebbero contratto debiti usurari con i [OSCURATO:PERSONA] per recuperare la provvista monetaria atta a soddisfare le richieste della Cecere, richieste legittime perché volte ad ottenere solo la corresponsione di quanto pattuito, ossia delle somme delle vendite delegate” (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata). Ad ogni modo, e prescindendo dal rilievo sopra riportato, hanno fatto presente (cfr., ivi, pag. 7) che, proprio dal contenuto delle intercettazioni, risulta la sollecitazione di Cecere ai [OSCURATO:PERSONA] ad esigere la restituzione del denaro dalla Tessitore e dalla Chiariello, circostanza che, con apprezzamento tipicamente di merito, è stata considerata idonea a smentire la pretesa autonomia dei rapporti intercorrenti tra la ricorrente da un lato (aventi ad oggetto il commercio di oggetti in oro), i [OSCURATO:PERSONA] dall’altro (relativi questi ultimi, ai prestiti usurari), e le due donne e che, invece ne dimostra l’unicità in coerenza con l’ipotesi prospettata dalla pubblica accusa e sopra riportata. La Corte territoriale, a tal proposito, ha richiamato la lunga conversazione intercorsa tra la Cecere e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pag. 7) in cui la prima, nel riferire che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un impegno “per le cinque cartelle d’oro” e che “ogni mese mi dà lui i soldi … il vado fino a là e lui mi dà i soldi” (cfr., ivi, pag. 7), si era lamentata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “abbuscato la mazzetta sull’oro che portava”; ha sottolineato, in particolare, come si trattasse dell’unica conversazione intercettata con i [OSCURATO:PERSONA] in cui si era fatto cenno al parallelo commercio di oggetti in oro evidenziando, nel contempo, come, in realtà, il suo stesso tenore confermasse che i due complici operavano direttamente alle sue dipendenze. Per altro verso, i giudici di merito hanno dovuto prendere atto della circostanza secondo cui la Cecere, che si era avvalsa della facoltà di non rispondere, non aveva mai potuto chiarire questi aspetti su cui, invece, aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] (marito della Tessitore e del tutto estraneo alle iniziative della moglie) il quale aveva fatto presente che la rivendita di oggetti in oro – di probabile origine illecita - era stata imposta proprio dalla Cecere per consentire alla Tessitore di rientrare nel debito usurario i cui termini erano stati puntualmente riferiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dalla Chiariello. Già il primo giudice, peraltro, aveva segnalato che l’indagine era partita, in realtà, dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Francesca e zio di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva avuto di mira i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] per prestiti usurari e condotte estorsive in danno delle due donne che, sentite dagli inquirenti, avevano inizialmente negato salvo poi - la Chiariello - messa a confronto con il contenuto delle intercettazioni, risolversi a presentare una denuncia in cui aveva finalmente dettagliato il suo rapporto con la Cecere (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado). Erano state infatti le indagini condotte attraverso l’attività di intercettazione che aveva permesso di ricostruire i termini delle pattuizioni e, in particolare, i rapporti tra la Cecere e i [OSCURATO:PERSONA] da un lato, la Chiariello e la Tessitore dall’altro (cfr., pagg. 5 e, poi, 19-20 della sentenza di primo grado). Sia il Tribunale che la Corte d’appello, inoltre, hanno richiamato, con puntualità, le emergenze istruttorie a conferma della autonomia dei due prestiti erogati nei confronti della Tessitore e della Chiariello avendo il [OSCURATO:PERSONA], marito della prima, venuto a conoscenza della vicenda, chiesto di rilevare il debito della moglie e non anche quello della suocera che, inizialmente, se ne era fatta carico (cfr., pag. 8 della sentenza d’appello). Con riguardo, poi, la capo D), la Corte d’appello ha valorizzato la “confessione stragiudiziale” della Cecere contenuta nella conversazione intercettata in data 20/10/2020 tra la ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] in cui la donna raccontava della sua visita alla Chiariello in termini che, ha osservato, non v’è motivo alcuno di presumere millantatori (cfr., ancora, ivi). Per altro verso, i giudici di merito, con argomentazione del tutto lineare, hanno corroborato la fondatezza della ricostruzione con l’esito della perquisizione eseguita presso la Cecere e che aveva consentito di rinvenire la somma di 81.850 euro in contanti (cfr., pag. 22 della sentenza di primo grado). Sullo stato di bisogno della Chiariello, la Corte d’appello ha motivato (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata) in termini con cui il ricorso non si confronta sino in fondo, avendo i giudici di merito fatto riferimento, in particolare, all’esito della perquisizione eseguita nei confronti delle persone offese e che aveva portato al rinvenimento di una serie di appunti rinvenuti presso al Chiariello e la Tessitore relativi vari nominativi ed annotazioni di somme di denaro da cui emergeva una situazione caratterizzata da plurimi rapporti debitori di natura usuraria (cfr., ancora, la conversazione del 24/10/2020 sul debito contratto dalla Chiariello con tale [OSCURATO:PERSONA]). A tal proposito, ed in ogni caso, va ribadito che lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, Spada, Rv. 285670-01) e che sono del tutto irrilevanti le cause da cui tale situazione sia stata originata, non essendo richiesto, dalla norma incriminatrice, che essa sia derivata da ragioni socialmente meritevoli (cfr., Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D’[OSCURATO:PERSONA]. 279548-01). 4. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’appello, infatti, ha motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche si è sostanzialmente attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (cfr., Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440-01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01). Nel caso di specie, peraltro, l’atto d’appello era formulato, sul punto (cfr., ivi, pagg. 23-24), in termini assolutamente generici risolvendosi in una mera sollecitazione al riconoscimento della diminuente il cui diniego, tuttavia, la Corte, in maniera incensurabile in questa sede, ha motivato anche con la complessiva gravità dei fatti. 5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere profili di colpa nell’attivare e coltivare la presente impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]