CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42564/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] assistito ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 23 ottobre 2020 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da CAMMARATA Francesco, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di compact disk - CD musicali (supporto ottico digitale) e del relativo apparecchio elettronico di lettura (compact disk driver), ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento. 2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 DPR n. 230 del 2000, 41-bis e 87 ord. pen. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Devono essere richiamate le argomentazioni recentemente sviluppate da Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213, secondo la quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Conf. Sez. 1, n. 29819 del 2021). 3.2. Non può essere pretermessa la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.3.3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, facendo applicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così