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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 24571/2024

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uente DECRETO Sul ricorso 1431-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, elegge domicilio ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocat e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7005 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 7 luglio 2023 (RG 14767/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che -2 - devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. debitamente prodotta con il ricorso per cassazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Sul ricorso 1431-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, elegge domicilio ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocat e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7005 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 7 luglio 2023 (RG 14767/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che -2 - devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. debitamente prodotta con il ricorso per cassazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma,
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