CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione della pena residua. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 1° giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 14 novembre 2014 in composizione monocratica con la quale l'imputato era stato condannato, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la aggravante e la contestata recidiva e ravvisato il vincolo della continuazione, alla pena di giustizia per: - il reato di cui al capo A) (artt.624,625 n.2 cod. pen.) di furto aggravato dalla violenza sulle cose in danno di una donna;- il reato di cui al capo B) (artt. 56,624 nn.5 e 7 cod. pen.) di tentato furto di un'auto e degli oggetti in essa custoditi. Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione della normativa sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Lamenta il Procuratore generale che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il reato di cui al capo A) non fosse estinto per prescrizione in ragione della contestazione della recidiva qualificata ex art. 99 comma quarto cod. pen. Nel caso di specie si è in presenza di due aggravanti ad effetto speciale per le quali si applica il regime sanzionatorio di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. La circostanza più grave è quella di cui all'art.625 n.2 cod. pen, che consente di pervenire ad una pena massima di anni sei, mentre con la recidiva qualificata di due terzi si perviene alla pena di anni cinque. Quindi alla pena aumentata per la circostanza più grave va aggiunto l'aumento di un terzo in virtù della previsione di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. per complessivi anni otto. In questo caso non interessa il termine di prescrizione massimo che scatta in presenza di atti interruttivi: nel caso di specie tra la sentenza di primo grado pronunziata in data 14 novembre 2014 e quella pronunziata in appello in data 10 giugno 2023 sono trascorsi più di otto anni. Lo stesso non può dirsi in relazione al capo B: la pena massima per il tentato furto pluriaggravato è pari a 6 anni e mesi otto (un terzo di 10) e con l'ulteriore aumento di un terzo si perviene ad anni 8 e mesi sei, non ancora decorsi alla data di emissione della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.Come correttamente evidenziato nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale il reato di cui al capo A) risulta estinto per la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione ordinario dalla data della pronunzia di sentenza di primo grado alla pronunzia della sentenza impugnata, nonostante la contestazione della recidiva.Nel caso di specie la condotta di furto risulta aggravata dalla circostanza di cui all'art.625 n.2 cod. pen. e dalla recidiva reiterata , specifica ed infraquinquennale. Si è in presenza di due aggravanti ad effetto speciale per le quali si applica il regime sanzionatorio di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. La circostanza più grave è quella di cui all'art.625 n.2 cod. pen. che consente di pervenire ad una pena massima di anni sei, mentre con la recidiva qualificata di due terzi si perviene alla pena di anni cinque. Quindi alla pena aumentata per la circostanza più grave va aggiunto l'aumento di un terzo in virtù della previsione di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. per complessivi anni otto. Nel caso di specie il termine di prescrizione massimo che scatta in presenza di atti interruttivi non viene in rilievo: tra la sentenza di primo grado pronunziata in data 14 novembre 2014 e quella pronunziata in appello in data 1° giugno 2023 sono trascorsi più di otto anni. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.La sentenza va annullata altresì con rinvio con riferimento al capo B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio non essendo possibile procedere ai sensi dell'art. 620 lett. L) cod. proc. pen. alla rideterminazione della pena residua per l'altra contestazione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a) perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per la rideterminazione della pena in relazione al residuo capo b) ad altra se