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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13806/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24012-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24012/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3000/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13806/2022Data pubblicazione 02/05/2022 PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE NAPOLI ed [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19.7.2019 la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Napolo aveva liquidato il compenso per la custodia giudiziaria di alcuni beni sottoposti a sequestro penale nell’importo di € 2.554,80 oltre iva.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione, riconoscendo all’odierna ricorrente la maggior somma di € 23.920 oltre iva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella [OSCURATO:EMAIL] facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato.

Il ricorso andava invece notificato alla Procura della Repubblica, come parte necessaria, presso il Tribunale di Napoli.

Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo, con termine per la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24012/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3000/2022 parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13806/2022Data pubblicazione 02/05/2022 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel termine indicato in dispositivo.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando termine alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24012-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24012/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3000/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13806/2022Data pubblicazione 02/05/2022 PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE NAPOLI ed [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19.7.2019 la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Napolo aveva liquidato il compenso per la custodia giudiziaria di alcuni beni sottoposti a sequestro penale nell’importo di € 2.554,80 oltre iva. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione, riconoscendo all’odierna ricorrente la maggior somma di € 23.920 oltre iva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella [OSCURATO:EMAIL] facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorso andava invece notificato alla Procura della Repubblica, come parte necessaria, presso il Tribunale di Napoli. Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo, con termine per la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24012/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3000/2022 parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13806/2022Data pubblicazione 02/05/2022 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel termine indicato in dispositivo. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando termine alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
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