CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - considerato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia emessa dal G.d.P. di Catania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e carenza di motivazione relativamente al trattamento punitivo; - che le doglianze proposte con il primo e secondo motivo s;ono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]