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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23924/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sgAtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede la riqualificazione del ricorso in reclamo ex art. 69 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza quale giudice competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del 31 agosto 2021 del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta con la quale era stata richiesta ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 l'esecuzione domiciliare della pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha evidenziato che una medesima richiesta era stata già rigettata con provvedimento del 5 luglio 2021 e che l'interessato non aveva allegato alcun nuovo motivo.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nella nuova istanza, era stato indicato un domicilio diverso da quello indicato nella precedente richiesta.

Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei nuovi risultati positivi scaturiti a seguito dell'osservazione e della valutazione della personalità del condannato nel periodo di detenzione, alla luce della sua resipiscenza.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con provvedimento dell'Il novembre 2021 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Assumono rilievo preliminare le questioni, strettamente connesse, della qualificazione giuridica della impugnazione proposta dal condannato e della competenza del giudice ad quem.

2. La Corte ritiene che la qualificazione giuridica del proposto reclamo effettuata dal Tribunale di sorveglianza non è condivisibile, posto che, così come già è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liberazione anticipata, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza in generale e che impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, per dare modo alle stesse parti di partecipare e di interloquire.

Tale disciplina, inoltre, impone che, nel caso in cui l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata, per difetto delle condizioni di legge, il relativo decreto di inammissibilità adottato de plano dal Magistrato di sorveglianza sia impugnabile solo per mezzo di ricorso per cassazione.

Nel caso in esame, invece, trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 69 bis Ord. pen., in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 5, della legge 26 novembre 2010, n. 199 che prevede che sia escluso il rito della camera di consiglio partecipata, poiché il contraddittorio è solo eventuale e differito, essendone contemplata l'instaurazione solo in caso di impugnazione mediante reclamo.

Di conseguenza, il provvedimento di inammissibilità pronunciato de plano dal Magistrato di sorveglianza è impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 bis, comma terzo, Ord, pen., e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Santin, Rv. 270717; Sez. 1, n. 19307 del 9/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 279317).

3. In forza di quanto sopra, la Corte qualifica l'impugnazione di Genna come reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorvegli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sgAtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede la riqualificazione del ricorso in reclamo ex art. 69 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza quale giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del 31 agosto 2021 del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta con la quale era stata richiesta ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 l'esecuzione domiciliare della pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha evidenziato che una medesima richiesta era stata già rigettata con provvedimento del 5 luglio 2021 e che l'interessato non aveva allegato alcun nuovo motivo. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nella nuova istanza, era stato indicato un domicilio diverso da quello indicato nella precedente richiesta. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei nuovi risultati positivi scaturiti a seguito dell'osservazione e della valutazione della personalità del condannato nel periodo di detenzione, alla luce della sua resipiscenza. 3. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con provvedimento dell'Il novembre 2021 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assumono rilievo preliminare le questioni, strettamente connesse, della qualificazione giuridica della impugnazione proposta dal condannato e della competenza del giudice ad quem. 2. La Corte ritiene che la qualificazione giuridica del proposto reclamo effettuata dal Tribunale di sorveglianza non è condivisibile, posto che, così come già è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liberazione anticipata, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza in generale e che impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, per dare modo alle stesse parti di partecipare e di interloquire. Tale disciplina, inoltre, impone che, nel caso in cui l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata, per difetto delle condizioni di legge, il relativo decreto di inammissibilità adottato de plano dal Magistrato di sorveglianza sia impugnabile solo per mezzo di ricorso per cassazione. Nel caso in esame, invece, trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 69 bis Ord. pen., in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 5, della legge 26 novembre 2010, n. 199 che prevede che sia escluso il rito della camera di consiglio partecipata, poiché il contraddittorio è solo eventuale e differito, essendone contemplata l'instaurazione solo in caso di impugnazione mediante reclamo. Di conseguenza, il provvedimento di inammissibilità pronunciato de plano dal Magistrato di sorveglianza è impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 bis, comma terzo, Ord, pen., e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Santin, Rv. 270717; Sez. 1, n. 19307 del 9/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 279317). 3. In forza di quanto sopra, la Corte qualifica l'impugnazione di Genna come reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorvegli
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