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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36363/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed insiste per l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva e riconosciuta la continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, già applicata la riduzione del rito, per i seguenti reati: 1) per concorso nel delitto di illegale detenzione, custodendoli in un'unica stanza angusta all'interno di un locale :seminterrato, di oltre 55 Kg netti di esplosivi, comprensivi di 29 manufatti artigianali pericolosi, n. 190 manufatti esplosivi di tipo pirotecnico detonante destinato a usi esclusivamente professionali, un manufatto solido cilindrico, munito di miccia di accensione, n. 3 imballi omologati ADR contenenti plurimi fuochi di artificio, in Foggia il 2 novembre 2020 - capo 3) -; 2) per concorso nel delitto di coltivazione, senza autorizzazione, di sessanta piante di cannabis indica "marijuana", contenenti in media, a secco, 173.22 gr. di principio attivo pure), sufficiente a ricavare approssimativamente 6.929 dosi medie giornaliere, in Foggia il 2 novembre 2020 - capo 4) -; 3) per concorso nel delitto di ricettazione, per aver ricevuto a fini di profitto e comunque occultato i seguenti oggetti di provenienza delittuosa: 29 manufatti artigianali pericolosi e n. 1290 manufatti esplosivi di tipo pirotecnico detonante di cui al capo 3), in Foggia il 2 novembre 2020 - capo 5) -.

2. All'esito di una perquisizione operata nei locali concessi in locazione ai due imputati sono stati rinvenuti gli esplosivi e i manufatti pericolosi di cui al capo 3), oltre che le piante di cannabis indica di cui al capo 4).

Effettuato un accertamento tecnico sugli esplosivi si è concluso che, in ragione delle precarie condizioni di custodia, della presenza di attigui appartamenti abitati, del quantitativo di esplosivo, il tutto stoccato senza cautele, il materiale rivenuto aveva potenzialità esplosiva con portata offensiva di tipo micidiale e distruttiva.

Di qui la configurabilità del reato di cui all'art. 2

I. n. 895 del 1967 e la conseguente configurabilità del delitto di ricettazione di cui al capo 5).

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con atti separati, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. L'avv.to F. P. Ferragonio, difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato più motivi.4.1.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello non ha dato risposta al motivo di impugnazione con cui si è contestata la sussistenza del delitto di ricettazione di cui al capo 5).

Non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso in esame si possa parlare di ricettazione di giochi pirotecnici acquistati e/o ricevuti senza essere muniti della autorizzazione.

La mancanza di autorizzazione incide sulla possibilità di detenere legalmente quegli artifici e non sulla natura della compravendita e/o della cessione tra il commerciante/produttore e l'acquirente.

La detenzione degli artifici pirotecnici senza autorizzazione integra per il solo detentore la violazione dell'art. 678 cod. pen. e nessuna conseguenza può intravedersi ed è prevista a carico del cedente.

Inconferente è il richiamo all'art. 1

I. n. 895 del 1967, perché si riferisce ad ipotesi delittuosa diversa da quella in esame.

L'assenza di autorizzazione non integra il reato presupposto necessario per potersi parlare di ricettazione.

Il reato presupposto deve essere un delitto e non una contravvenzione.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha errato nel ritenere inammissibile la richiesta di definizione di patteggiamento per alcuni reati e lo svolgimento del giudizio abbreviato per i restanti.

Il richiamo ad un precedente giurisprudenziale non ha colto nel segno perché in quel caso si è trattò di una richiesta di patteggiamento parziale con contestuale richiesta di prosecuzione con il rito ordinario per il resto delle imputazioni.

È invece possibile e legittimo che coesistano i due riti speciali senza dibattimento, perché il ricorso contestuale ad entrambi non pregiudica e non mette a rischio i criteri di economicità e di velocità che caratterizzano entrambi i riti.

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva.

La Corte di appello non ha dato conto di come la commissione del nuovo reato sia stata sintomatica di una maggiore pericolosità.

Non vi è stata alcuna valutazione in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, ed è mancata la valutazione sulla continuità con le precedenti condanne per fatti risalenti nel tempo.

4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.

5. L'avv.to C. Caira, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha articolato, con atti separati ma sovrapponibili, più motivi che possono qui sintetizzarsi unitariamente.

5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione e difetto di motivazione relativamente alla imputazione di cui al capo 3).

Dal contenuto della relazione tecnica la Corte di appello non poteva affatto asserire con certezza la micidialità e capacità esplosiva di tutti i fuochi pirotecnici rinvenuti (55 Kg.); diversamente, in mancanza di prove tecniche su ogni singolo manufatto, avrebbe dovuto accogliere la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ex art. 678 cod. pen.

Nel caso di specie, gli artificieri hanno fatto detonare in un'unica soluzione i quattro manufatti insieme, e questi hanno generato un "cratere" dimostrato una capacità esplosiva intrinseca, non di fatto posseduta, atteso che la carica esplosiva dimostrata non era del singolo manufatto ma di tutti i manufatti detonati contemporaneamente.

5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla imputazione di cui al capo 5).

La circostanza di aver ricevuto, senza la prescritta autorizzazione, il materiale esplodente, non prova affatto che quest'ultimo fosse di provenienza delittuosa.

Non vi è nessun accertamento in atti che tenda a dimostrare che il materiale rinvenuto fosse stato acquistato in un mercato clandestino e fosse di provenienza delittuosa.

5.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla imputazione di cui al capo 4), per la quale non si rinviene alcuna puntuale motivazione, non tanto relativamente al materiale sequestrato quanto piuttosto proprio in riferimento al delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti.

5.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva.

A [OSCURATO:PERSONA], a cui ora è applicata la recidiva reiterata, non è stata mai in precedenza applicata la recidiva.

Ciò rende illegittima l'applicazione ora della recidiva reiterata.

Per entrambi i ricorrenti l'applicazione della recidiva non è sostenuta da motivazione che dia conto di come i fatti ora in contestazione siano in concreto manifestazione di una spiccata pericolosità.

In ordine poi al diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello non ha tenuto conto del comportamento confessorio dei due imputati.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono soltanto in parte fondati, specificamente per quel che attiene al reato di ricettazione di cui al capo 5, e per il resto invece non meritano accoglimento.

2. La Corte di appello non ha motivato in ordine alle doglianze mosse dagli imputati sul capo della ritenuta ricettazione.

Ha dedicato appena un rapido cenno affermando che, una volta riconosciuta la natura micidiale del materiale detenuto con conseguente qualificazione della condotta ascritta al capo 3) in termini di illegale detenzione di esplosivi ai sensi dell'art. 2

I. n. 895 del 1967, si impone l'affermazione della sussistenza del reato di ricettazione.

L'argomentazione è carente anche se letta alla luce di quanto affermato dal giudice di primo grado.

Questi, a sua volta, ha statuito che "la provenienza illecita degli ordigni esplosivi è in re ipsa, siccome la fabbricazione o la acquisizione/cessione di tali ordigni integra delitto".

Di qui, ha aggiunto, la prova della condotta di ricettazione in capo agli imputati che ne avevano la disponibilità e che avevano consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi in ragione della loro natura, appunto micidiale, e dei canali illegali utilizzati per l'approvvigionamento (fl 9-10).

Non vi è infatti alcun riferimento concreto alla provenienza delittuosa del materiale, la cui potenzialità esplosiva, che ne ha consentito la riconducibilità agli oggetti di cui all'art. 2

I. n. 895 del 1967, è conseguenza della ingente quantità e della qualità di alcuni dei manufatti, oltre che delle "modalità di conservazione e di custodia all'interno di una stanza angusta, sotterranea, senza accorgimenti e cautele da innesco occasionale, in prossimità di abitazioni e di persone..." - così, fl. 7 e 8 della sentenza di primo grado -.

Nulla è stato detto in ordine, appunto, alla provenienza da altro delitto, nulla è stato affermato per escludere che i manufatti siano stati fabbricati dagli stessi imputati, e il fatto che la loro potenzialità offensiva sia stata collegata, per la gran parte, alla quantità e alle modalità di conservazione e di custodia induce a ritenere che dalla configurazione dell'illecito di cui all'art. 2

I. n. 895 del 1967 non si possano trarre le conseguenze a cui sono giunti entrambi i giudici di merito in ordine alla sussistenza a monte di un delitto che abbia procurato il materiale in oggetto.

3. È infondato il motivo in riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 2

I. n. 895 del 1967 di cui al capo

3. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di miciclialità di esplosivi ed ordigni.

Ha evidenziato che in ragione delle precarie condizioni di sicurezza nella custodia e della presenza di attigui appartamenti abitati il rilevante quantitativo di esplosivo di tipo pirotecnico, composto in parte da manufatti improvvisati e in parte da manufatti esplosivi di tipo denotante per usi esclusivamente professionali, stoccati senza cautele insieme a materiale esplodente del tipo fuochi di artificio, ha assunto re caratteristiche di potenzialità offensiva che ne giustificano lei riconducibilità al novero degli oggetti di cui all'art. 2

I. n. 895 del 1967.

Ha in tal modo motivato in conformità al principio di diritto per il quale "integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba- carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza)" - Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 -.

Si consideri, ancora, quanto affermato da Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, Rv. 234979, secondo cui "nella categoria delle materie esplodenti indicata nell'art.678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio; vanno invece annoverate nella categoria degli esplosivi - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.

Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità".

Nessun rilievo ha poi la deduzione di ricorso in ordine al modo con cui gli artificieri fecero esplodere i manufatti, ancora una volta perché la loro potenzialità offensiva era in gran parte diretta conseguenza del modo con cui erano custoditi, ammassati in un unico angusto luogo e senza alcuna cautela che potesse, tra l'altro, preservare su una simultanea esplosione.

4. É infondato il motivo in ordine alla pretesa illegittimità della decisione del giudice di primo grado di rigetto della richiesta di patteggiamento limitata ad alcune delle imputazioni.

È pur vero che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che "la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale" - Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Rv. 248792 -.

E però, si deve tener conto del fatto che dalla sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato si trae che la richiesta del rito fu formulata dopo che il pubblico ministero aveva negato il consenso ad una richiesta di patteggiamento parziale.

Non si evince proprio quel dato che avrebbe dato fondatezza al rilievo di ricorso, ossia che ci fu una contestuale richiesta di patteggiamento per taluni reati e di abbreviato per altri.5.

É inammissibile il motivo in ordine al capo 4, atteso che non risulta che con l'atto di appello siano stati mossi rilievi alla sentenza di primo grado in riferimento alla statuizione di condanna per il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti.

6. I motivi inerenti alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche restano assorbiti, senza preclusione ad un successivo eventuale esame, dall'annullamento con rinvio della statuizione di conferma della condanna per il reato di ricettazione di cui al capo 5, che dai giudici di merito è sl:ato ritenuto reato più grave della serie di continuazione e la cui pena ha costituito pertanto la base per le scelte in punto di individuazione del trattamento sanzionatorio più adeguato.

7. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo 5 e, siccome questo ha costituito il reato più grave della affermata serie di continuazione, anche in riferimento alla misura della pena, con assorbimento, senza preclusione per un successivo esame, dei motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, in specie alle attenuanti generiche e alla recidiva.

Per il resto, alla luce delle argomentazioni svolte, i ricorsi devono invece essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione contestato al capo 5 e conseguentemente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed insiste per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva e riconosciuta la continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, già applicata la riduzione del rito, per i seguenti reati: 1) per concorso nel delitto di illegale detenzione, custodendoli in un'unica stanza angusta all'interno di un locale :seminterrato, di oltre 55 Kg netti di esplosivi, comprensivi di 29 manufatti artigianali pericolosi, n. 190 manufatti esplosivi di tipo pirotecnico detonante destinato a usi esclusivamente professionali, un manufatto solido cilindrico, munito di miccia di accensione, n. 3 imballi omologati ADR contenenti plurimi fuochi di artificio, in Foggia il 2 novembre 2020 - capo 3) -; 2) per concorso nel delitto di coltivazione, senza autorizzazione, di sessanta piante di cannabis indica "marijuana", contenenti in media, a secco, 173.22 gr. di principio attivo pure), sufficiente a ricavare approssimativamente 6.929 dosi medie giornaliere, in Foggia il 2 novembre 2020 - capo 4) -; 3) per concorso nel delitto di ricettazione, per aver ricevuto a fini di profitto e comunque occultato i seguenti oggetti di provenienza delittuosa: 29 manufatti artigianali pericolosi e n. 1290 manufatti esplosivi di tipo pirotecnico detonante di cui al capo 3), in Foggia il 2 novembre 2020 - capo 5) -. 2. All'esito di una perquisizione operata nei locali concessi in locazione ai due imputati sono stati rinvenuti gli esplosivi e i manufatti pericolosi di cui al capo 3), oltre che le piante di cannabis indica di cui al capo 4). Effettuato un accertamento tecnico sugli esplosivi si è concluso che, in ragione delle precarie condizioni di custodia, della presenza di attigui appartamenti abitati, del quantitativo di esplosivo, il tutto stoccato senza cautele, il materiale rivenuto aveva potenzialità esplosiva con portata offensiva di tipo micidiale e distruttiva. Di qui la configurabilità del reato di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967 e la conseguente configurabilità del delitto di ricettazione di cui al capo 5). 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con atti separati, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'avv.to F. P. Ferragonio, difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato più motivi.4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta al motivo di impugnazione con cui si è contestata la sussistenza del delitto di ricettazione di cui al capo 5). Non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso in esame si possa parlare di ricettazione di giochi pirotecnici acquistati e/o ricevuti senza essere muniti della autorizzazione. La mancanza di autorizzazione incide sulla possibilità di detenere legalmente quegli artifici e non sulla natura della compravendita e/o della cessione tra il commerciante/produttore e l'acquirente. La detenzione degli artifici pirotecnici senza autorizzazione integra per il solo detentore la violazione dell'art. 678 cod. pen. e nessuna conseguenza può intravedersi ed è prevista a carico del cedente. Inconferente è il richiamo all'art. 1 I. n. 895 del 1967, perché si riferisce ad ipotesi delittuosa diversa da quella in esame. L'assenza di autorizzazione non integra il reato presupposto necessario per potersi parlare di ricettazione. Il reato presupposto deve essere un delitto e non una contravvenzione. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nel ritenere inammissibile la richiesta di definizione di patteggiamento per alcuni reati e lo svolgimento del giudizio abbreviato per i restanti. Il richiamo ad un precedente giurisprudenziale non ha colto nel segno perché in quel caso si è trattò di una richiesta di patteggiamento parziale con contestuale richiesta di prosecuzione con il rito ordinario per il resto delle imputazioni. È invece possibile e legittimo che coesistano i due riti speciali senza dibattimento, perché il ricorso contestuale ad entrambi non pregiudica e non mette a rischio i criteri di economicità e di velocità che caratterizzano entrambi i riti. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva. La Corte di appello non ha dato conto di come la commissione del nuovo reato sia stata sintomatica di una maggiore pericolosità. Non vi è stata alcuna valutazione in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, ed è mancata la valutazione sulla continuità con le precedenti condanne per fatti risalenti nel tempo. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 5. L'avv.to C. Caira, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha articolato, con atti separati ma sovrapponibili, più motivi che possono qui sintetizzarsi unitariamente. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione e difetto di motivazione relativamente alla imputazione di cui al capo 3). Dal contenuto della relazione tecnica la Corte di appello non poteva affatto asserire con certezza la micidialità e capacità esplosiva di tutti i fuochi pirotecnici rinvenuti (55 Kg.); diversamente, in mancanza di prove tecniche su ogni singolo manufatto, avrebbe dovuto accogliere la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ex art. 678 cod. pen. Nel caso di specie, gli artificieri hanno fatto detonare in un'unica soluzione i quattro manufatti insieme, e questi hanno generato un "cratere" dimostrato una capacità esplosiva intrinseca, non di fatto posseduta, atteso che la carica esplosiva dimostrata non era del singolo manufatto ma di tutti i manufatti detonati contemporaneamente. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla imputazione di cui al capo 5). La circostanza di aver ricevuto, senza la prescritta autorizzazione, il materiale esplodente, non prova affatto che quest'ultimo fosse di provenienza delittuosa. Non vi è nessun accertamento in atti che tenda a dimostrare che il materiale rinvenuto fosse stato acquistato in un mercato clandestino e fosse di provenienza delittuosa. 5.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla imputazione di cui al capo 4), per la quale non si rinviene alcuna puntuale motivazione, non tanto relativamente al materiale sequestrato quanto piuttosto proprio in riferimento al delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti. 5.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva. A [OSCURATO:PERSONA], a cui ora è applicata la recidiva reiterata, non è stata mai in precedenza applicata la recidiva. Ciò rende illegittima l'applicazione ora della recidiva reiterata. Per entrambi i ricorrenti l'applicazione della recidiva non è sostenuta da motivazione che dia conto di come i fatti ora in contestazione siano in concreto manifestazione di una spiccata pericolosità. In ordine poi al diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello non ha tenuto conto del comportamento confessorio dei due imputati. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono soltanto in parte fondati, specificamente per quel che attiene al reato di ricettazione di cui al capo 5, e per il resto invece non meritano accoglimento. 2. La Corte di appello non ha motivato in ordine alle doglianze mosse dagli imputati sul capo della ritenuta ricettazione. Ha dedicato appena un rapido cenno affermando che, una volta riconosciuta la natura micidiale del materiale detenuto con conseguente qualificazione della condotta ascritta al capo 3) in termini di illegale detenzione di esplosivi ai sensi dell'art. 2 I. n. 895 del 1967, si impone l'affermazione della sussistenza del reato di ricettazione. L'argomentazione è carente anche se letta alla luce di quanto affermato dal giudice di primo grado. Questi, a sua volta, ha statuito che "la provenienza illecita degli ordigni esplosivi è in re ipsa, siccome la fabbricazione o la acquisizione/cessione di tali ordigni integra delitto". Di qui, ha aggiunto, la prova della condotta di ricettazione in capo agli imputati che ne avevano la disponibilità e che avevano consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi in ragione della loro natura, appunto micidiale, e dei canali illegali utilizzati per l'approvvigionamento (fl 9-10). Non vi è infatti alcun riferimento concreto alla provenienza delittuosa del materiale, la cui potenzialità esplosiva, che ne ha consentito la riconducibilità agli oggetti di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967, è conseguenza della ingente quantità e della qualità di alcuni dei manufatti, oltre che delle "modalità di conservazione e di custodia all'interno di una stanza angusta, sotterranea, senza accorgimenti e cautele da innesco occasionale, in prossimità di abitazioni e di persone..." - così, fl. 7 e 8 della sentenza di primo grado -. Nulla è stato detto in ordine, appunto, alla provenienza da altro delitto, nulla è stato affermato per escludere che i manufatti siano stati fabbricati dagli stessi imputati, e il fatto che la loro potenzialità offensiva sia stata collegata, per la gran parte, alla quantità e alle modalità di conservazione e di custodia induce a ritenere che dalla configurazione dell'illecito di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967 non si possano trarre le conseguenze a cui sono giunti entrambi i giudici di merito in ordine alla sussistenza a monte di un delitto che abbia procurato il materiale in oggetto. 3. È infondato il motivo in riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967 di cui al capo 3. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di miciclialità di esplosivi ed ordigni. Ha evidenziato che in ragione delle precarie condizioni di sicurezza nella custodia e della presenza di attigui appartamenti abitati il rilevante quantitativo di esplosivo di tipo pirotecnico, composto in parte da manufatti improvvisati e in parte da manufatti esplosivi di tipo denotante per usi esclusivamente professionali, stoccati senza cautele insieme a materiale esplodente del tipo fuochi di artificio, ha assunto re caratteristiche di potenzialità offensiva che ne giustificano lei riconducibilità al novero degli oggetti di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967. Ha in tal modo motivato in conformità al principio di diritto per il quale "integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba- carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza)" - Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 -. Si consideri, ancora, quanto affermato da Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, Rv. 234979, secondo cui "nella categoria delle materie esplodenti indicata nell'art.678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio; vanno invece annoverate nella categoria degli esplosivi - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità". Nessun rilievo ha poi la deduzione di ricorso in ordine al modo con cui gli artificieri fecero esplodere i manufatti, ancora una volta perché la loro potenzialità offensiva era in gran parte diretta conseguenza del modo con cui erano custoditi, ammassati in un unico angusto luogo e senza alcuna cautela che potesse, tra l'altro, preservare su una simultanea esplosione. 4. É infondato il motivo in ordine alla pretesa illegittimità della decisione del giudice di primo grado di rigetto della richiesta di patteggiamento limitata ad alcune delle imputazioni. È pur vero che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che "la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale" - Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Rv. 248792 -. E però, si deve tener conto del fatto che dalla sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato si trae che la richiesta del rito fu formulata dopo che il pubblico ministero aveva negato il consenso ad una richiesta di patteggiamento parziale. Non si evince proprio quel dato che avrebbe dato fondatezza al rilievo di ricorso, ossia che ci fu una contestuale richiesta di patteggiamento per taluni reati e di abbreviato per altri.5. É inammissibile il motivo in ordine al capo 4, atteso che non risulta che con l'atto di appello siano stati mossi rilievi alla sentenza di primo grado in riferimento alla statuizione di condanna per il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti. 6. I motivi inerenti alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche restano assorbiti, senza preclusione ad un successivo eventuale esame, dall'annullamento con rinvio della statuizione di conferma della condanna per il reato di ricettazione di cui al capo 5, che dai giudici di merito è sl:ato ritenuto reato più grave della serie di continuazione e la cui pena ha costituito pertanto la base per le scelte in punto di individuazione del trattamento sanzionatorio più adeguato. 7. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo 5 e, siccome questo ha costituito il reato più grave della affermata serie di continuazione, anche in riferimento alla misura della pena, con assorbimento, senza preclusione per un successivo esame, dei motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, in specie alle attenuanti generiche e alla recidiva. Per il resto, alla luce delle argomentazioni svolte, i ricorsi devono invece essere rigettati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione contestato al capo 5 e conseguentemente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Ri
Sentenza Cassazione n. 36363/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris