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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 22753/2022

Testo disponibile della fonte

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NZA sul ricorso iscritto al n. 2087/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, 288, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aci e rappresentata e difesa da quest’ultima e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 65/2016, depositata il 17/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] – sede secondaria italiana ricorre , nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe che ha IRES ACCERTAMENTOaccolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo gradodi Bolzano di accoglimento del ricorso avverso gli avvisi di accertamento (nn.

TBA3A101189-2012, TBA3A101192-2012, TBA3A1011 93 - 2012 ) con i quali, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini Ires.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, individuato nella mancanza di «normativa legislativa», negli anni 2007 2008, 2009, volta a disciplinare il fondo della sede secondaria italiana di società avente sede all’estero.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 81 e ss, 109, 151, 152, 162, 169 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 1981, ratificata dalla legge 18 ottobre 1984, n. 762, deli artt. 23 e 53 Cost, degli artt. 31, 32, 33 Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n.112., dell’art. 55 T.F.U.E.

3. Preliminarmenteva rilevatadi ufficio l’inammissibilità del ricorso.

3.1. La società ricorrente non ha dato prova della rituale notifica del ricorso all’intimata, avvenuta a mezzo posta.

In particolare, la medesima ha versato in atti la ricevuta di spedizione delle raccomandate spedite sia all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, Ufficio controlli, sia all’Avvocatura generale dello Stato, ma non ha versato in atti le relative cartoline di ritorno. 3.2.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, legge 20 nove mbre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8641, Cass., 0 1/10/2015, n. 19623, Cass., 30/12/2015, n. 26108; Cass., 01/10/ 2018, n. 23793).

La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.U., 12/05/2010, n. 11429).

Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. 4.Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attivitàdifensiva svolta dalla controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 2087/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, 288, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aci e rappresentata e difesa da quest’ultima e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 65/2016, depositata il 17/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] – sede secondaria italiana ricorre , nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe che ha IRES ACCERTAMENTOaccolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo gradodi Bolzano di accoglimento del ricorso avverso gli avvisi di accertamento (nn. TBA3A101189-2012, TBA3A101192-2012, TBA3A1011 93 - 2012 ) con i quali, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini Ires. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, individuato nella mancanza di «normativa legislativa», negli anni 2007 2008, 2009, volta a disciplinare il fondo della sede secondaria italiana di società avente sede all’estero. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 81 e ss, 109, 151, 152, 162, 169 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 1981, ratificata dalla legge 18 ottobre 1984, n. 762, deli artt. 23 e 53 Cost, degli artt. 31, 32, 33 Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n.112., dell’art. 55 T.F.U.E. 3. Preliminarmenteva rilevatadi ufficio l’inammissibilità del ricorso. 3.1. La società ricorrente non ha dato prova della rituale notifica del ricorso all’intimata, avvenuta a mezzo posta. In particolare, la medesima ha versato in atti la ricevuta di spedizione delle raccomandate spedite sia all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, Ufficio controlli, sia all’Avvocatura generale dello Stato, ma non ha versato in atti le relative cartoline di ritorno. 3.2.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, legge 20 nove mbre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8641, Cass., 0 1/10/2015, n. 19623, Cass., 30/12/2015, n. 26108; Cass., 01/10/ 2018, n. 23793). La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.U., 12/05/2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. 4.Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attivitàdifensiva svolta dalla controparte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se
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