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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15336/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità anche in ordine al contestato reato di acquisto di gr. 20,5 di sostanza stupefacente, senza rispondere alla doglianza proposta circa il modo in cui detta sostanza sarebbe stata pagata; Considerato che si tratta di motivo inammissibile, in quanto già disatteso dal giudice d'appello con adeguata motivazione, non inficiata dall'omessa risposta alla doglianza di cui si è detto, stante l'inidoneità della censura a scardinare la logicità della decisione, dovendo ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445); Ritenuto, in particolare, che le prove riassunte (i contatti telefonici tra cedente ed acquirente dai quali si è desunto l'intervenuto accordo, con consumazione del reato, per l'acquisto di droga e il successivo arresto in flagranza dei due al momento della consegna dei 20 gr. di cocaina) supportino non illogicamente l'affermazione di responsabilità anche per quel reato, la cui esecuzione è caduta sotto la diretta percezione dei militari operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità anche in ordine al contestato reato di acquisto di gr. 20,5 di sostanza stupefacente, senza rispondere alla doglianza proposta circa il modo in cui detta sostanza sarebbe stata pagata; Considerato che si tratta di motivo inammissibile, in quanto già disatteso dal giudice d'appello con adeguata motivazione, non inficiata dall'omessa risposta alla doglianza di cui si è detto, stante l'inidoneità della censura a scardinare la logicità della decisione, dovendo ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445); Ritenuto, in particolare, che le prove riassunte (i contatti telefonici tra cedente ed acquirente dai quali si è desunto l'intervenuto accordo, con consumazione del reato, per l'acquisto di droga e il successivo arresto in flagranza dei due al momento della consegna dei 20 gr. di cocaina) supportino non illogicamente l'affermazione di responsabilità anche per quel reato, la cui esecuzione è caduta sotto la diretta percezione dei militari operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO M [OSCURATO:PERSONA]