CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 13149-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tra professionisti (già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; Comune di Giulianova; Comune di Roseto degli Abruzzi; Comune di Bellante; Comune di [OSCURATO:PERSONA]Oro; Comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo; [OSCURATO:PERSONA], Governo del Territorio e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] dei Rifiuti; - intimati - F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 13149/2024 Numero sezionale 43/2025 Numero di raccolta generale 13355/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 10127/2023, depositata in data 27 novembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 3 aprile 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in euro 3.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; in favore della Regione Abruzzo, in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 16 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3