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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 22169/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990; -che il ricorso è tardivo.

Il termine per impugnare scadeva in data 11/10/2024 (dal 28/05/24 più 60 giorni per il deposito della motivazione più 45 giorni per impugnare).

Il ricorso è stato depositato il 23/10/2024.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del-Ocorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Càssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990; -che il ricorso è tardivo. Il termine per impugnare scadeva in data 11/10/2024 (dal 28/05/24 più 60 giorni per il deposito della motivazione più 45 giorni per impugnare). Il ricorso è stato depositato il 23/10/2024. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del-Ocorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Càssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 202
Sentenza Cassazione n. 22169/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris