CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato ladecisione del Tribunale di Gorizia - che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nellerispettive qualità di amministratore unico e di amministratore di fatto della societàEurocostruzioni s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 5 dicembre 2013, - colpevoli dibancarotta distrattiva contestata nei capi A) e D) per lo [OSCURATO:PERSONA], e nel solo capo B) per il [OSCURATO:PERSONA].1.1. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, i ricorrenti hanno acquistato lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. il 24 aprile 2012, epoca nella quale era ancora attiva, e annoveravanel suo patrimonio delle villette a schiera, ma aveva anche già accumulato ingenti debiti, siacon istituti bancari il 2 aprile 2012 il conto corrente acceso presso la BBC di Staranzano e diVillesse, era in sofferenza per 831.400,94, mentre un secondo conto corrente acceso pressoMSP aveva un saldo pari a zero), sia con l’Erario (nel 2012, pari a euro 425.455,79) sia con ildifensore, che aveva chiesto il fallimento; non avendo ottenuto dalle banche ulteriori linee dicredito, gli imputati avevano deciso di appropriarsi di quanto residuava in capo alla società,effettuando operazioni di prelievo di somme di danaro senza destinarle a fini societari,trasferendole mediante bonifico o versamento su conti correnti a imprese di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] titolari. In particolare, gli odierni ricorrenti sottraevano dalle casse sociali della fallita lesomme derivanti dalla vendita di uno degli immobili di proprietà della società, introitando ildenaro che dividevano in proporzione alle rispettive quote sociali. Occultavano l’operazionefacendo figurare che si trattava di lavori svolti dagli imputati in favore della Eurocostruzionis.r.l., lavori mai dimostrati e la cui fatturazione risultava mai registrata nella contabilità dellafallita. Il totale delle somme distolte dalle casse sociali della fallita sviate a esclusivo beneficiodei soci, - in quanto risultate prive di giustificazione - era pari ad euro 19.770,11 per Peressine a 50.251,00 per [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia,che, con separati atti, svolge i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avereeffettuato due prelievi (di euro 5.690,11 e di 14.8080,00), non giustificati, quando la societàera già in stato di decozione, in favore della propria ditta PSA.3.1. Con i primi quattro motivi, vengono denunciati violazione dell’art. 2639 cod. civ. inrelazione agli artt. 216 e 223 Legge fall. e correlati vizi della motivazione con riferimento alruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato affermato senza laindividuazione di specifici indicatori dello svolgimento dell’esercizio continuativo e significativodei poteri inerenti alla funzione, non risultando sufficienti episodi isolati, salva l’ipotesi deldisegno fraudolento di svuotamento societario, qui indimostrato. Piuttosto, la Corte di appelloha valorizzato solo elementi utili alla tesi accusatoria, come le dichiarazioni del coimputatoZorzi, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto le medesime mansioni intrattenendo anche regolarirapporti con le banche, obliterando altri elementi, significativi della assenza di competenzeimprenditoriali: infatti, il ricorrente aveva sempre svolto il ruolo di socio d’opera quale muratoreesperto nel settore dell’edilizia. Così come la Corte di appello ha trascurato le dichiarazioni delcoimputato (non ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo stato amministratore della società,ha sempre riferito di essersi rapportato con il solo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si censura la valutazionedell’elemento oggettivo del reato, costituito dal pregiudizio al ceto creditorio con lo scopo diprocurare un vantaggio a sè o ad altri che, qui, non sarebbe stato ricorrente, mancando ladestinazione del bene a finalità diverse da quelle societarie. Infatti, l’imputato era subentratonella compagine sociale con la prospettiva di risanare la situazione finanziaria e proseguire icantieri in essere, come si rileva dalle comunicazioni intercorse con gli istituti bancari. In taleottica, il capitale sociale utilizzato per il pagamento di debiti pregressi non può essereconsiderato come distratto, e deve escludersi anche l’elemento soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva, non risultando la finalità di profitto per sé o per altriperseguita dall’imprenditore, così come la volontà di pregiudicare la massa creditoria.3.2. Con l’ultimo motivo, è censurata la qualificazione giuridica del fatto, da ascriversi,secondo il ricorrente, al paradigma della bancarotta preferenziale. Posto che a carico delricorrente sussistono solo due operazioni consistite nel remunerare la propria ditta individualeper pregresse attività edilizie e forniture in favore della fallita, si tratta, non di corresponsionedi un compenso all’amministratore o di un proprio credito personale come sostenuto dalla Cortedi appello, quanto di estinzione di un diverso debito comprovato dalla riconosciuta esistenzadella compagine societaria alla quale faceva capo in precedenza l’imputato. In sostanza – sisostiene – l’imputato non si è rimborsato quale socio o amministratore della fallita, quantoquale creditore della compagine e titolare di ditta che ha svolto attività edilizia in favore dellaprima, dovendo scindersi la qualità di creditore, quale titolare della ditta individuale che ebbea svolgere prestazioni in favore della fallita, da quella di amministratore della fallita. Si aggiungeche, in realtà, della bancarotta preferenziale non sussisterebbe l’elemento soggettivo, stantel’intento di migliorare la situazione economica dell’azienda ed evitare la procedura concorsuale.4.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, con i quali si propongono in sostanza lemedesime doglianze già veicolate con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sono contestati prelieviingiustificati dalle casse sociali della fallita di somme di danaro per complessivi euro 50.251,10(capo A), ricondotti dall’imputato a lavori edili svolti dalla sua ditta in favore della fallita, equanto al capo D), la sottrazione dell’importo totale di euro 6.270,00, destinati al coimputatoNumani per restituire un debito maturato nei suoi confronti dalla ditta individuale dello [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con i primi due motivi, sono denunciati violazione di legge con riferimento all’elementooggettivo e a quello soggettivo del reato di bancarotta distrattiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]., per avere destinato risorse dellastessa, già in fase di decozione, a una propria differente ditta creditrice. La Corte di appello nonha considerato come, dalla stessa relazione del curatore fallimentare, risulti la volontà diproseguire proficuamente l’attività di impresa. Infatti, l’imputato era subentrato nellacompagine sociale con la prospettiva di risanare la situazione finanziaria e proseguire i cantieriin essere. In tale ottica, il capitale sociale utilizzato per il pagamento di debiti pregressi nonpuò essere considerato come distratto, e deve escludersi anche l’elemento soggettivo del delittodi bancarotta fraudolenta distrattiva, non risultando la finalità di profitto per sé o per altriperseguita dall’imprenditore, così come la volontà di pregiudicare la massa creditoria.4.2. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata in merito alla qualificazione giuridicadel fatto, da ascriversi, secondo il ricorrente, al paradigma della bancarotta preferenziale. Postoche a carico del ricorrente sussistono solo due operazioni consistite nel remunerare la propriaditta individuale per pregresse attività edilizie e forniture in favore della fallita, si tratta non dicorresponsione di un compenso all’amministratore o di un proprio credito personale comesostenuto dalla Corte di appello, quanto di estinzione di un diverso debito comprovato dallariconosciuta esistenza della compagine alla quale faceva capo in precedenza l’imputato. Insostanza – si sostiene – l’imputato non si è rimborsato quale socio o amministratore della fallita,quanto quale creditore della compagine e titolare di ditta che ha svolto attività edilizia in favoredella prima, dovendo scindersi la qualità di creditore, quale titolare della ditta individuale cheebbe a svolgere prestazioni in favore della fallita, da quella di amministratore della fallita. Siaggiunge che in realtà della bancarotta preferenziale non sussisterebbe l’elemento soggettivo,stante l’intento di migliorare la situazione economica dell’azienda e evitare la proceduraconcorsuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono, nel complesso, infondati e per alcuni aspetti inammissibilmente declinati,in quanto reiterativi di doglianze già scrutinate adeguatamente dai giudici di merito, che hannoreplicato alle censure difensive con argomenti coerenti con i risultati dell’istruttoriadibattimentale e giuridicamente corretti, in quanto conformi a orientamenti consolidati.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1. Non hanno pregio le censure svolte dal [OSCURATO:PERSONA], già ampiamente e logicamenteesaminate dai giudici di merito in merito alla qualifica di amministratore di fatto della societàfallita, che, in sostanza, invocano, al di là della formale denuncia di violazioni di legge, unarivalutazione del compendio fattuale non consentita in questa sede, incorrendo nel vizio di a-specificità del motivo per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, laquale ha motivato esaustivamente la decisione, mediante un percorso logico e coerente (da p.g.12), richiamando i tre elementi indiziari individuati dal primo giudice, sulla base dei quali è stataricostruita la predetta sua qualifica: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], zio del [OSCURATO:PERSONA], circa le mansionisvolte dal nipote ( le medesime dell’amministratore formale al quale si accompagnava negliincontri presso gli istituti bancari); la possibilità di gestire il conto corrente della fallita, tanto cheegli ordinava un bonifico in suo favore di 5690,00 euro; la sottoscrizione di una missivaindirizzata all’istituto bancario per chiedere un finanziamento e la riduzione degli interessi sulmutuo concesso.Del tutto congruamente con tali indicatori fattuali, la Corte territoriale ha ritenuto provatala partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle scelte operative e gestionali dell’amministratore formale, tantopiù che la società non aveva dipendenti, e, quindi, lo svolgimento non occasionale di attivitàgestoria, che – secondo le linee ermeneutiche tracciate da questa Corte - consente di ritenerloamministratore di fatto. A fronte di tale chiara e lineare trama argomentativa, che non denunciaevidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio – peraltroformulate in termini ipotetici e, quindi, astratti, mancando di correlare le ragioni argomentatenella decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (comeviceversa richiede l'art. 581, comma 1, lett. a)cod. proc. pen.), finendo così con l’ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato (Cass. Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep.10/09/2007) - si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice delmerito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.2.2. Analoghe osservazioni possono farsi con riguardo alle censure incentrate sull’elementomateriale del reato di bancarotta fraudolenta, fronteggiate dalla sentenza avversata conargomentazioni che non si prestano alle critiche avanzate dalla difesa ricorrente. La Corte diappello ha segnalato come l’istruttoria non abbia fornito documentazione contabile giustificativadi due prelievi dalle casse sociali in favore della ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA], i quali, in quantoavvenuti in periodo di decozione (di cui l’imputato è stato ragionevolmente ritenutoconsapevole), e depauperativi della integrità del patrimonio sociale, si configurano, quindi, qualidistacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l’elementooggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma econ qualsiasi modalità, potendo trarsi la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni dellasocietà dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, delladestinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048del 27/11/2008, Rv. 243295), stante la posizione di garanzia dell’imprenditore nei confronti deicreditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazionisociali, derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali la valida presunzione della loro dolosadistrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nellaloro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425).2.3. Non colgono nel segno le censure riguardanti l’elemento soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, ècostituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere oconcorre nell’attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che sicompiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sianecessaria l’intenzione dai causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), cosicchè, ciòche si richiede per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale è la rappresentazione, daparte dell'agente, della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effettodepressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, larappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020,dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è,dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, né un evento di danno, nonincidendo sul dolo né la finalità perseguita in via contingente dall’agente, che è elementoestraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del benedistaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogiaalla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, checostituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione.E, naturalmente, le valutazioni svolte al riguardo dai giudici di merito non sono censurabiliin sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità (Sez.5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Rv. 251714); ciò che non è riscontrabile nel caso dispecie, anche alla luce della complessiva situazione di sofferenza patrimoniale già conclamata esussistente al momento dell’acquisto delle quote sociali da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.4. Il quinto motivo, con il quale è cesurata la qualificazione giuridica del fatto ascritto alPeressin, che, in ottica difensiva, costituirebbe, al più, una bancarotta preferenziale (purdubitandosi, anche in tal caso, della sussistenza dell’elemento soggettivo, in ragione delprospettato intento di migliorare la situazione economica dell’azienda ed evitare la proceduraconcorsuale), non si misura con la ricostruzione della Corte di appello, che ha ritenuto nonprovato il credito in capo alle ditte individuali dei ricorrenti, e, quindi, la stessa circostanza cheessi abbiano svolto lavori per la fallita, ciò che rende, in radice, inconfigurabile la bancarottapreferenziale. D’altronde, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principiogiurisprudenziale secondo cui risponde, appunto, di bancarotta distrattiva, l’amministratore diuna società di capitali che, nonostante il dissesto, prelevi dalle casse sociali sommeasseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interessedella società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione(Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464), atteso che il rapporto di immedesimazioneorganica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contrattod'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé ilcredito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, diun tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivosvolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica(Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204).3. Ricorso ZORZI3.1. Non dissimili le valutazioni da farsi in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].3.2. Il primo motivo - con il quale si eccepisce violazione di legge con riferimentoall’elemento oggettivo del reato di bancarotta - è manifestamente infondato: anche in questocaso, il ricorrente omette di confrontarsi con le articolate argomentazioni della Corte territorialeche, con riguardo ai prelievi di consistenti somme dalle casse sociali da parte dell’amministratoreformale, ne ha ben chiarito la loro effettiva portata distrattiva, escludendo del tuttoragionevolmente la attendibilità della lettura alternativa proposta dallo [OSCURATO:PERSONA], in specie, per ilmancato rinvenimento di documenti contabili idonei a giustificare in modo diverso i prelievieseguiti (capo A), e per avere utilizzato il patrimonio della fallita per fronteggiare debiti di unadiversa impresa (capo D).3.3. Non hanno pregio le deduzioni difensive afferenti all’elemento soggettivo, che la Corteterritoriale ha scrutinato con pertinenti argomenti, seppur richiamando le ragioni rappresentatein ordine alla posizione del computato, sottolineando, con specifico riguardo allo [OSCURATO:PERSONA], laviolazione degli obblighi di fedeltà e buona amministrazione connaturati alla posizione diamministratore formale della società fallita, e facendo leva sostanzialmente - così superando lecensure difensive - sulla accertata consapevolezza dello stato di decozione della società da luiamministrata, e conseguentemente-superando le sue obiezioni, del tutto genericamentesupportate in fatto - sulla coscienza che con la sua condotta andava a ridurre la garanziapatrimoniale della società, pertanto con il richiesto dolo generico.3.4. Il terzo motivo persegue una diversa qualificazione giuridica della condotta distrattivain termini di bancarotta preferenziale, che, come si è già osservato scrutinando l’analogo quintomotivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], è stata congruamente sconfessata dalla sentenza impugnata, quiriproponendosi argomenti già scrutinati che, quindi, rendono il motivo sostanzialmente generico.4.Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 11 marzo 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]