CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in sede cautelare, ha rigettatol’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello diVenezia aveva, a sua volta, respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelarein carcere con quella degli arresti domiciliari; misura applicata al ricorrente in relazioneai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari,commessi per agevolare cosche di ‘ndrangheta e con il ruolo di promotore, nonché per ilreato di riciclaggio, delitti per i quali è intervenuta doppia condanna nei giudizi di merito.Il Tribunale ha rilevato l’assenza di elementi di novità rispetto ai precedentipronunciamenti avutisi in fase cautelare, sia nel procedimento di riesame che in quello diappello avverso tre ordinanze di rigetto di identiche istanze, valorizzando la presunzionedi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico ed articolato motivo,violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte considerato, qualeelemento di novità, la circostanza che all’esito del giudizio di appello la pena inflitta alricorrente era stata diminuita rispetto a quella inflittagli in primo grado, da anni otto direclusione ad anni cinque e mesi quattro di reclusione.Sarebbe mancata la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari all’esito dellasentenza di condanna, così come prescrive l’art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. ed ilTribunale avrebbe motivato solo per relationem a precedenti pronunce che non potevanotenere conto del nuovo elemento addotto.Il ricorrente si duole della mancata considerazione anche del fatto di avere trascorso inregime detentivo oltre la metà della pena inflittagli, essendo stato ristretto in carcere il 4ottobre 2022, dato temporale che non poteva ritenersi irrilevante, così come il fatto chealtri coindagati con posizioni più gravose avevano ottenuto una misura cautelare menograve della sua.Inoltre, la posizione processuale del ricorrente ne avrebbe indicato la marginalità nellevicende di interesse e le condotte contestate, siccome arrestatesi al massimo nel 2017,erano assai risalenti nel tempo.Inoltre, le aziende del ricorrente erano state confiscate e quindi rese inattive.Non sarebbe stata valutata una memoria difensiva prodotta in sede di appello con la qualesi segnalava il ruolo marginale del ricorrente come era emerso nel giudizio di secondogrado.Per tali ragioni avrebbe dovuto risultare adeguata la misura degli arresti domiciliari conuso del braccialetto elettronico, valutazione del tutto sfuggita al Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.1. Il Tribunale ha messo in luce le plurime occasioni, ben quattro, nelle quali, lungo ilcorso del procedimento, le esigenze cautelari erano state valutate, con decisionisfavorevoli al ricorrente, accusato di gravi reati per i quali è intervenuta condanna neidue gradi di merito, commessi con la finalità di agevolare una cosca mafiosa e, dunque,compresi fra quelli ai quali è applicabile l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e lepresunzioni ivi previste in tema di esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale, in tema di misurecautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzaal loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generaledi cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvoprova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, deicaratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità. (Sez. 2, n. 1709 del23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277–01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025,Licandro, Rv. 288309-01).2. Ne consegue che, alla luce delle condanne intervenute nei due gradi di merito – chehanno attestato il ruolo del ricorrente, definito dal Tribunale “essenziale per ilperseguimento delle finalità criminali ‘ndranghetistiche rese possibili dalla messa adisposizione di società di cui era legale rappresentante” – non si rinviene nell’unicoelemento proposto inerente all’elemento temporale, alcun elemento di concreta novità,avuto riguardo al fatto che, ferma restando l’impossibilità di saggiare, sotto il profilo diinteresse, le diverse determinazioni inerenti a differenti posizioni processuali, le condanneintervenute non hanno marginalizzato il ruolo dell’imputato, ma ne hanno limitato laportata solo rispetto a quella del di lui fratello Pasquale, come specificato nelprovvedimento impugnato; rimane decisiva, in relazione alla presunzione legale primarichiamata, la valutazione di gravità degli addebiti ai fini di rendere sterile ogni altraargomentazione difensiva, anche in relazione alla adeguatezza della misura.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att. cod.proc. pen.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]