CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04071/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13983-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Annullamento nomina dirigenti Regione Puglia – atto transattivo stipulato per incentivo all’esodo RGN 13983/2024 Pag. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 661/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 839/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni intimati, tutti ex dipendenti della Regione, agivano dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: - i loro rapporti erano stati risolti consensualmente nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la qualifica dirigenziale; - avevano ricevuto nell’agosto 2018 le determine regionali con cui era stato loro comunicato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ex VIII q.f. in luogo della qualifica dirigenziale e tanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013; - essi erano stati inquadrati nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002 a seguito del superamento del concorso interno ex art. 95 della l.r. Puglia n. 18 del 1974, al quale erano stati ammessi a partecipare dopo l’esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001; - era accaduto che, dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti il Consiglio di Stato con sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001 cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell’inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e della successiva rideterminazione delle posizioni economiche. Deducevano che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. RGN 13983/2024 Pag. 28 della L.R. Puglia n. 7/2002 avevano determinato la irretrattabilità degli inquadramenti a presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l’art. 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato) essendosi determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale, rapporti che erano poi cessati per effetto di tali risoluzioni consensuali. Chiedevano, pertanto, l’accertamento del loro diritto a mantenere l’inquadramento nella suddetta qualifica denunciando l’illegittimità delle determine regionali in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all’esodo, erano stati espressamente qualificati come “non soggetti a revoca” e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la loro posizione e deducendo altresì che il comportamento della Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento. Costituitasi in giudizio la Regione Puglia chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso sul presupposto che, per effetto della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, erano nulli i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati. 2. Il Tribunale accoglieva il ricorso. Riteneva che con i pre detti contratti, privi di un’esplicita riserva rispetto all’esito del contenzioso amministrativo e stipulati sulla base di una previsione di legge (art. 28 L.R. Puglia n. 7/2002)richiamando espressamente la qualifica dirigenziale che evidentemente era stata considerata acquisita, le parti avevano inteso estinguere i rapporti di lavoro tenendo conto solo della qualifica dirigenziale degli originari ricorrenti con l’effetto finale che detti accordi erano insensibili all’esito del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. 3. Proponeva appello la Regione, lamentando che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, con la sottoscrizione dell’accordo di risoluzione, la stessa avesse prestato acquiescenza rispetto alla definitività dell’inquadramento dei dirigenti nella qualifica dirigenziale; sotto altro RGN 13983/2024 Pag. aspetto, la Regione evidenziava che, anche in assenza di una clausola che prevedeva la provvisorietà del contratto di risoluzione, l’effetto doveroso del recupero dell’indebito non era pregiudicato, per cui anche l’affermato carattere “irrevocabile” del contratto di risoluzione consensuale era recessivo rispetto alla ripetizione di somme illegittimamente liquidate. Da ultimo, la Regione contestava pure il mancato effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Si costituivano gli ex dirigenti chiedendo la reiezione del gravame. La Corte d’appello di Bari rigettava l’appello; ad avviso della Corte, erano del tutto inconferenti i richiami operati dalla Regione all’art. 2033 cod. civ.,posto che l’azione proposta dagli ex dipendenti non era diretta a contrastare la pretesa restitutoria avanzata dall’amministrazione, ma era finalizzata ad ottenere l’affermazione del loro diritto a mantenere la qualifica dirigenziale nonostante l’esito sfavorevole del giudizio relativo alla pretesa di partecipare al concorso interno. E tanto, agevolmente rilevabile dalla lettura delle conclusioni rassegnate dai dirigenti nel ricorso introduttivo, non scalfiva la ratio decidendi del primo Giudice che aveva correttamente individuato nell’interpretazione degli accordi risolutivi l’oggetto della controversia. Pertanto, secondo la Corte era non meritevole di accoglimento, perché estraneo al thema decidendum, anche il rilievo sul mancato svolgimento delle mansioni dirigenziali. Rilevava che l’unica argomentazione contenuta nell’atto di gravame che si confrontava con la ratio decidendi della sentenza appellata era quella che faceva leva sul fatto che, al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti di risoluzione del rapporto di lavoro, i dipendenti erano consapevoli dell’esistenza dell’impugnazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001, e che comunque con la sottoscrizione degli accordi la Regione non aveva inteso prestare acquiescenza rispetto alla definitività dei ricorrenti nella qualifica dirigenziale. Riteneva, tuttavia, che l’argomento non fosse convincente in virtù delle condivisibili considerazioni già spese dal Tribunale di Bari nella sentenza appellata. Evidenziava che nei contratti RGN 13983/2024 Pag. di risoluzione in questione - che si inseriscono nella procedura di “incentivazione all’esodo del personale” disciplinata dall’art. 28 della l.r. Puglia n. 7 del 2002 - la qualifica dirigenziale dei dipendenti, presupposto indefettibile per la presentazione dell’istanza di esodo, era da ritenersi “definitivamente acquisita”. Inoltre richiamava l’art. 2 del contratto e la prevista espressa irrevocabilità dell’accordo risolutivo («Il presente contratto non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.»), che non poteva non estendersi alla qualifica dirigenziale del personale sia perché mancava sul punto una clausola di riserva, sia perché la qualifica dirigenziale era elemento necessario della procedura di esodo sia ancora perché le parti, quando avevano inteso sottoporre a revisione qualche aspetto dell’accordo, lo avevano fatto espressamente, come nel caso dell’indennità supplementare destinata ad incentivare l’esodo. Né rilevava il fatto che i dipendenti che avevano sottoscritto gli accordi risolutivi fossero consapevoli della pendenza, all’epoca, del giudizio d’appello relativo alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in quanto i medesimi avevano fatto affidamento nella conservazione della qualifica dirigenziale. Riteneva indubbio che la volontà delle parti (e dunque anche della Regione) fosse quella di rendere irrevocabile il contratto di risoluzione consensuale incentivata, il cui presupposto essenziale era proprio il possesso della qualifica dirigenziale che la Regione intende rimettere in discussione. Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, la nuova regolamentazione del rapporto intercorso fra le parti a seguito della norma sopravvenuta e dell’accordo risolutivo sottoscritto dalle medesime non poteva essere rivisitata alla luce della successiva sentenza del Consiglio di Stato, i cui effetti non erano idonei ad alterare il contenuto dell’assetto di interessi che le parti vollero dare al loro rapporto per effetto dell’entrata in vigore della disciplina di incentivazione all’esodo di cui avevanofruito i dipendenti. RGN 13983/2024 Pag. 4. Avverso tale sentenza la Regione Puglia ha proposto ricorso affidandolo a due motivi (erroneamente indicati in premessa come tre motivi). 5. Hanno resistito con controricorso gli ex dipendenti Monaco, Decandia, Palermo, Rizzo e Ricciardi. [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] non hanno inizialmente svolto attività difensiva. 6. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbito il secondo. 7. Le parti costituite hanno depositato memorie. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 7485del 2025 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ed a [OSCURATO:PERSONA], a cura della Regione Puglia. 9. La Regione ha, quindi, depositato gli atti relativi alla effettuata rinnovazione (quanto a [OSCURATO:PERSONA], agli eredi di quest’ultima). 10. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato a soggetto deceduto, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all’eredità. 11. Gli altri controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, costituita in primo grado mediante difensore, è deceduta nel 2020, quando il processo davanti al Tribunale era ancora in corso. Non risulta che l’evento fosse stato dichiarato nelle forme di rito dalla difesa della Violante e dunque vi è stata pronuncia in primo grado di sentenza ad essa favorevole. RGN 13983/2024 Pag. Proposto appello dalla Regione Puglia, evidentemente notificato come da rito presso la difesa della Violante, nessuna dichiarazione di morte della parte risulta ancora esservi stata e nessuno si è costituito in sua vece in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi considerata contumace e ciò è quanto risulta dalla sentenza di secondo grado qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione notificandolo presso i difensori di primo grado della Violante ed è quindi accaduto ulteriormente quanto segue: - con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica in quanto nulla – ovviamente non potendosi sapere che la parte fosse deceduta; –la nuova notificazione è stata eseguita presso i figli della Violante, indicati nella veste di eredi della stessa; - questi ultimi si sono quindi costituiti, facendo rilevare di aver rinunciato all’eredità fin dal 2020 ed hanno insistito per veder riconoscere la carenza della loro legittimazione passiva, con vittoria di spese. In diritto è pacifico che al processo di cassazione si applichi l’art. 291 c.p.c. e che quindi, a fronte di una notificazione nulla, essa vada rinnovata, nel termine (perentorio) stabilito dal giudice (tra le molte, v. Cass. 18 gennaio 2016, n. 710; Cass. 3 luglio 2014, n. 15236). È altresì pacifico che «la mancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso percassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso» (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625). RGN 13983/2024 Pag. Nessuna notifica, oltre a quella ai presunti eredi, è stata poi eseguita e dunque va verificato quali siano le conseguenze della notifica eseguita presso di loro. Essendovi prova che essi non erano eredi della Violante, ma semmai che sono stati in una certa fase chiamati all’eredità, l’inoltro presso di loro dell’atto di instaurazione del giudizio di cassazione non è rituale. Certamente, pur potendosi dire, sulla base delle conoscenze poi acquisite, che non vi poteva essere notificazione alla Violante, essendo la stessa deceduta e non costituita in appello, è da valutare il fatto che il ricorso per cassazione è stato notificato la prima volta con riferimento a soggetto non più esistente e poi, in sede di rinnovazione, a soggetti che non sono palesemente muniti di legittimazione sostanziale e neanche processuale a contraddire, perché non successori mortis causadella parte. In tale situazione, si sovrappone il tema del rinnovo della notificazione (art. 291 c.p.c.), con quello del rinnovo dell’impugnazione nei riguardi della parte correttamente da evocare in giudizio. A quest’ultimo proposito può dirsi consolidato l’orientamento per cui l’impugnazione proposta «nei confronti di un soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione (...) anziché nei confronti dei suoi eredi, non è affetta da nullità della notifica, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della "vocatio in ius", stante il principio di cui all’art. 328 c.p.c., dovendo trovare applicazione (...) in assenza di specifica regolamentazione, la disciplina di cui all’art. 164, commi 1 e 2, c.p.c.» (Cass. 6 dicembre 2022, n. 35884; Cass. 14 gennaio 2011, n. 776), che comporta l’attribuzione di un termine per rimediare a tale (diverso) deficitprocessuale. Tale principio è stato formulato rispetto al caso di decesso verificatosi nella pendenza del termine di impugnazione, ma vale evidentemente anche per il caso in cui il decesso, pur avvenuto prima (qui, nel corso del giudizio di primo grado), assuma rilievo processuale, per mancanza di atti precedenti riguardanti il suo verificarsi che siano processualmente RGN 13983/2024 Pag. significativi (dichiarazione da parte del difensore; risultare del fatto in sede di notifica o dichiarazione ad opera della controparte: art. 300, co. 4, c.p.c.) solo in quel frangente temporale. Che è quanto accaduto nel caso di specie, perché l’appello, pur se la parte appellata era già deceduta, è stato ritualmente instaurato nei riguardi di essa e con notifica, in ragione della c.d. ultrattività del mandato, presso il suo difensore (Cass, S.U., 4 luglio 2014, n. 15295). La trattazione dell’appello in contumacia è stata quindi in sé rituale. Un’applicazione calibrata dei principi di cui sopra sul modo in cui gli eventi si sono manifestati cronologicamente nel processo potrebbe far pensare che, concesso ritualmente dalla S.C. il termine per il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., quando nel processo non poteva essere nota la morte della parte, ed eseguita tale notificazione a soggetti che, stante la rinuncia all’eredità, non siano le corrette parti, si debba ora applicare l’art. 164 c.p.c., con la concessione di un nuovo termine potenzialmente tale da realizzare la sanatoria con effetti ex tunc. Ci si deve tuttavia confrontare con la perentorietà del termine concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e con l’ulteriore consolidato principio per cui in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (da ultimo, Cass. 7 aprile 2023, n. 9541). In proposito viene in evidenza, in quanto riguardante situazione che presenta forti tratti di similitudine con la presente, il caso dell’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in cui nel termine stabilito dal giudice (pacificamente perentorio: da ultimo, Cass. 15 ottobre 2021, n. 28298) va eseguita la notificazione, seppure possa poi porsi un problema di identificazione della parte, specie qualora si realizzi l’interferenza con RGN 13983/2024 Pag. eventi estintivi della capacità giuridica dei destinatari (morte; cessazione dell’ente etc.). In proposito, Cass., S.U., 24 maggio 2019, n. 14266 ha delineato il principio per cui, nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato. È, tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c. La linea tracciata è chiara, nel senso che l’evento modificativo della capacità altrui sopravvenuto può incidere sul termine per la notificazione in corso, nel senso di comportarne ipso iure un nuovo inizio dal momento in cui le attività svolte hanno consentito l’acquisizione di una notizia (ad es. il decesso) processualmente significativa e destinata a dispiegare effetti sulle persone da evocare in giudizio, ma non sul fatto che il termine (perentorio) sia stato fissato e dunque vada rispettato, salvo ricorrano i presupposti per la rimessione in termini. Quindi, se il giudice concede un termine perentorio per la notificazione o rinnovazione della notifica ad un dato contraddittore, l’accertamento del decesso in occasione di tale notificazione fa decorrere ex novo il termine per tale notificazione dal momento dell’acquisizione di tale notizia, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 328, co. 1, c.p.c., senza che si debba attendere la fissazione di un nuovo termine in sede giudiziale. RGN 13983/2024 Pag. Se però, nonostante tale proroga, la notificazione alla parte da evocare non sia efficacemente attuata, si completa comunque la fattispecie decadenziale di cui all’art. 291 (o 331) c.p.c., senza che si possa ipotizzare la fissazione di un nuovo termine ai sensi dell’art. 164, commi primo e secondo, c.p.c. e salva la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c., se ne ricorrano i presupposti. Detto altrimenti, in tali evenienze, la dinamica processuale di cui all’art. 291 c.p.c. (o 331 c.p.c.) prevale su quella di cui all’art. 164 c.p.c. con le sole salvaguardie di cui all’art. 328, comma primo, c.p.c., 153, comma secondo, c.p.c. ed eventualmente, come si farà cenno, 328, co. 3, c.p.c. Calando quanto sopra nel caso di specie, può dirsi che, in effetti, la notifica eseguita nel termine concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. non ha sortito gli effetti di regolare instaurazione del contraddittorio che le sono propri. Infatti, essa è stata effettuata a persone che erano solo state chiamate all’eredità ma vi avevano rinunciato, sicché i soggetti intimati non sono le corrette controparti processuali dell’impugnazione proposta. Tuttavia, la fattispecie innescata dall’originaria notifica nulla eseguita presso i difensori di primo grado della Violante, si fonda su un errore originario della parte. La Regione, infatti, per quanto si è già detto, stante la contumacia in appello della Violante, avrebbe dovuto notificare ad essa personalmente l’impugnazione per cassazione e non ai difensori di primo grado (Cass., S.U., 10817/2008 cit.). A parte la nullità della notificazione così verificatasi, da ciò si evidenzia che, se fosse stato tenuto il comportamento dovuto, si sarebbe avuta fin da allora la conoscenza della morte della parte e ciò, oltre all’eventuale dilazione del termine ai sensi dell’art. 328, co. 3, c.p.c., avrebbe consentito la notifica collettiva ed impersonale agli eredi nell’ultimo RGN 13983/2024 Pag. domicilio della de cuius (art. 330, co. 2, c.p.c.) o avrebbe permesso di dare corso agli opportuni accertamenti. Tutto ciò non ha potuto avere corso per effetto della errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla presso i difensori di primo grado e l’evidenza dell’errore, oltre alla sua palese incidenza causale su tutto quanto si è poi verificato presso la S.C. esclude che si possa utilmente discorrere di una rimessione in termini. Ne deriva che il superamento del termine perentorio concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. non può essere sanato e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 2. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima è deceduta in data 1/11/2021, nel corso del giudizio di primo grado, senza che il processo fosse interrotto. Nel giudizio di appello, come risulta sempre dalla sentenza impugnata, si è costituita volontariamente [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione è stato, però, proposto nei confronti della de cuius (si vedano intestazione e relata di notifica) e l’erede, costituitasi dopo la rinnovazione della notifica, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. Sez. Un., n. 11394 del 19/12/1996) che in caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Ove ciò non avvenga -in quanto l’appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla RGN 13983/2024 Pag. controparte di proporre appello contro di essi - si verifica una nullità dell’impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell’ipotesi, esclusivamente "ex nunc", a norma dell’art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995) per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d’impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine "breve"). È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell’indicata ipotesi, venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell’intestazione della sentenza d’appello continui a figurare, per mero errore materiale, l’indicazione della parte defunta (si vedano in senso conforme Cass. n. 16365 del 20 agosto 2004; Cass. n. 22392 del 26 settembre 2017). Diversamente da quanto opinato in sede di ordinanza interlocutoria, non può, allora, in detta ipotesi, discorrersi di nullità ma di vera e propria inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria. 3. Tanto precisato si osserva che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001. Secondo parte ricorrente, ha errato la Corte d’appello nel ritenere validi gli accordi risolutivi poiché l’annullamento della procedura di reclutamento per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa. Censura la sentenza impugnata stante l’omessa considerazione ai fini della risoluzione della controversia, dell’intervenuto annullamento da parte del Consiglio di Stato n. 4888/2013 della procedura concorsuale all’esito della quale gli originari ricorrenti erano stati inquadrati nella I qualifica dirigenziale. RGN 13983/2024 Pag. Deduce l’Ente territoriale che detto annullamento ha inevitabilmente comportato la nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito alla stessa, come infatti sancito inequivocabilmente dal disposto dell’art. 35, comma 1, lett. a). In ragione di detta nullità, nemmeno a seguito della sottoscrizione tra le parti dei contratti individuali di risoluzione del rapporto di lavoro, espressamente qualificati dalle parti come non revocabili, con cui la Regione avrebbe prestato acquiescenza rispetto alla pretesa di veder riconosciuta la qualifica da dirigente, si sarebbe potuto evitare l’effetto del giudicato amministrativo, comportante il travolgimento dell’attribuzione della superiore qualifica. 4. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia errata valutazione ed interpretazione dei contratti di risoluzione consensuale. Addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la ‘manifesta’ volontà delle parti spiegata nei contratti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Critica la sentenza impugnata per non aver considerato tutti gli aspetti della vicenda e gli atti pregressi e per avere erroneamente desunto dall’atto di risoluzione la volontà della Regione di attribuire definitivamente la qualifica dirigenziale e la convinzione dei lavoratori di avere raggiunto definitivamente il titolo e l’utilità, solo sulla base della mancata apposizione della clausola di riserva nel contratto di risoluzione consensuale. Richiama quanto argomentato dal Consiglio di Stato nella sentenza, sezione VII, n. 9200/2023 in punto di mancanza di affidamento nell’ipotesi di consapevolezza da parte del lavoratore della pendenza di un giudizio amministrativo, essendo la meritevolezza di tale affidamento esclusa dalla efficacia di misure interinali e precarie, inidonee a determinare l’insorgenza di una aspettativa in merito alla stabilità ed irretrattabilità di una determinata attribuzione. Rileva che i lavoratori, costituiti in appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR di Bari, non hanno mai vantato RGN 13983/2024 Pag. l’intervenuto difetto di interesse a proseguire l’azione per avere sottoscritto un contratto di risoluzione consensuale che cristallizzava il loro inquadramento nella qualifica dirigenziale, ma hanno resistito in giudizio ed ha altresì agito per la revocazione della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, definito con sentenza n. 6439/2021. Evidenzia che l’assunzione era avvenuta a seguito di un provvedimento cautelare del giudice ed era pertanto instabile, essendo destinata ad essere superata e se del caso travolta dalla successiva pronuncia di merito e che l’irrevocabilità dell’accordo risolutivo non poteva estendersi alla qualifica dirigenziale del personale. 5. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, nonché del primo motivo, sollevata dagli altri controricorrenti. Il ricorso è correttamente articolato, con riferimento alla ratio decidendidella sentenza impugnata, in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il giudizio di cassazione è un rimedio a critica vincolata (v., Cass., n. 4905 del 2020 e n. 6519 del 2019), e nel rispetto dei criteri di sufficienza e specificità. In particolare, va osservato che il primo motivo di ricorso è prospettato indicando le norme di legge di cui si deduce la violazione, che sono prese in esame e poste in relazione alla decisione di appello (cfr. Cass., S.U., n. 23745 del 2020). 6. Il primo motivo di ricorso è fondato (si vedano i precedenti di questa Corte resi in vicende del tutto analoghe: Cass. n. 4080 del 2025; Cass.n. 4567 del 2025; Cass. n. 4569 del 2025; Cass. n. 7486 del 2025). In modo condivisibile la Regione ricorrente richiama l’unanime giurisprudenza di legittimità che, in applicazione del precetto legislativo sopra richiamato, ha avuto modo di ribadire in plurime occasioni (v., da ult. Cass., n. 30922 del 2019) che “la procedura concorsuale costituisce l’atto presupposto del contratto individuale del quale condiziona la validità, sicché sia l’assenza sia l’illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, rientrando nell’ambito di applicazione di portata RGN 13983/2024 Pag. generale del successivo art. 36, comportano la nullità del contratto individuale” (v. anche Cass., n. 1307 del 2022). Per altro verso (Cass., n. 4057 del 2021) si è sancito che “l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell’immissione in ruolo del medesimo; tuttavia, l’accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell’azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’amministrazione, ma non può impedire a quest’ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l’assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa”. 7. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 2013 era, allora, vincolante e la corte territoriale avrebbe dovuto conformarsi al suo decisum. Ciò, anche considerando che costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti (Cass. n. 28415 del 2017). Nella specie, con la sentenza n. 4888 del 2013 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Puglia n. 7399 del 2001, ha rigettato le domande con cui i dipendenti della Regione Puglia avevano impugnato il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] di controllo emesso in data 10.5.1990, che aveva disposto l’annullamento del provvedimento in data 12.4.1990 di riapertura dei termini per la partecipazione al concorso bandito dalla Regione Puglia con DPGR n. 314 del 7.7.1982 per il passaggio dal VI al VII livello, ex art. 95 legge regionale n. 18/1974; i RGN 13983/2024 Pag. controricorrenti aveva no partecipato al concorso ed era no risultat i vincitoriin base al provvedimento di riapertura dei termini. Il Consiglio di Stato ha evidenziato la natura transitoria della previsione contenuta nell’art. 95 della legge regionale Puglia n. 18/1974 (successivamente abrogato dall’art. 5 della legge regionale n. 28/2000); ha, inoltre, precisato che il concorso interno per il passaggio al VII livello funzionale era riservato al personale regionale immesso in ruolo già al VI livello in occasione del primo inquadramento, a nulla rilevando i successivi passaggi di livello eventualmente conseguiti, quand’anche disposti ex lege e con efficacia retroattiva, come avvenuto nella Regione Puglia. Ha rilevato, poi, che, secondo il bando, erano legittimati a partecipare al suddetto concorso esclusivamente i dipendenti della Regione Puglia inquadrati nel ruolo regionale nel VI livello f. e f. alla data del 14.4.1980, in possesso alla stessa data di un’anzianità complessiva di 5 anni di cui almeno 3 prestati presso la Regione Puglia, e ha, pertanto, ritenuto legittimo l’annullamento, da parte della Commissione di controllo, della deliberazione n. 1903 del 12.4.1990, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva riaperto per la terza volta i termini per la partecipazione al concorso. 8. La Corte territoriale, inoltre, ha totalmente ignorato la giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (Cass., n. 1307 del 2022). RGN 13983/2024 Pag. Infatti, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell’immissione in ruolo del medesimo. L’accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell’azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’amministrazione, ma non può impedire a quest’ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l’assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa (Cass., n. 4057 del 2021). 10. Ne consegue che, in tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza (Cass., n. 20416 del 2019), atteso che, in questo caso, si verificano una violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. e, quindi, in applicazione del disposto, di portata generale, del successivo art. 36, una nullità del contratto individuale. (Cass., n. 30992 del 2019). Pertanto, la Regione Puglia era tenuta, in esecuzione del giudicato amministrativo intervenuto, ad annullare l’inquadramento del controricorrente quale dirigente e a recuperare ciò che era stato da lui indebitamente percepito. 11. Neppure giustifica la decisione di appello l’accordo di risoluzione consensuale già menzionato. L’art. 28, comma 1, della legge Regione Puglia n. 7 del 2002 prescrive che “Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del RGN 13983/2024 Pag. trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”. Ciò non esclude, però, che l’Amministrazione, come ha fatto, una volta accertato giudizialmente in via definitiva che il presupposto di detto accordo non sussisteva (la qualifica dirigenziale), avesse il dovere di agire per ripristinare la legalità, atteso che la fattispecie prevista dalla legge regionale non si era perfezionata. Infatti, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (Cass., n. 13479 del 2018). D’altronde, gli atti di risoluzione consensuale, essendo espressione di volontà negoziale, sono tenuti al rispetto della vigente normativa e il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione regionale citata li ha resi nulli per violazione di legge. 12. A maggior ragione deve giungersi a questa conclusione qualora si voglia valorizzare la sopravvenienza della sentenza del Consiglio di Stato RGN 13983/2024 Pag. n. 4888 del 2013 e una natura transattiva dell’intesa finalizzata all’erogazione dell’incentivo. L’intervenuta intesa negoziale, invero, non era stata resa nota al giudice amministrativo, con l’effetto che il venire meno della qualifica dirigenziale era avvenuto a prescindere da detto accordo, rendendolo, pertanto, del tutto irrilevante. Tale intesa, in realtà, avrebbe dovuto essere presa eventualmente in considerazione dal giudice amministrativo, ma, non essendo questo avvenuto, essa non poteva prevalere sulla decisione del Consiglio di Stato, che aveva accertato, in via definitiva, la mancanza di legittimazione del controricorrente a partecipare alla procedura de qua. Per quel che concerne la transazione, poi, la giurisprudenza tradizionale, ha chiarito che, nel caso in cui essa intervenga tra le parti di un giudizio, senza tuttavia che alcuna di esse ne deduca il sopravvenire ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell’accordo transattivo (Cass., n. 2155 del 2012; Cass., n. 20723 del 2007; Cass., n. 3026 del 2005). 13. Le considerazioni svolte rendono evidente l’irrilevanza della mancanza di una riserva di efficacia dell’atto di risoluzione consensuale all’esito del contenzioso amministrativo, e dell’esclusione della revocabilità del medesimo accordo, che concerneva palesemente, stante il riferimento agli artt. 1334 e 1335, c.c., il semplice incontro delle volontà, ma non potevano sanare vizi genetici dell’intesa. Chiariscono, altresì, come da detta intesa non potessero trarsi conseguenze quanto all’eventuale acquiescenza della Regione Puglia alla definitività degli inquadramenti dei dipendenti interessati. 14. Infine, non conforme a diritto è l’affermazione della corte territoriale secondo cui la citata normativa regionale e il successivo accordo di risoluzione consensuale rappresentavano “sopravvenienze RGN 13983/2024 Pag. giuridiche e fattuali idonee ad impedire l’esecuzione del giudicato”, quantomeno perché si trattava di eventi anteriori alla formazione dello stesso, comunque non idonei a rendere impossibile la concreta attuazione del comando del giudice amministrativo. Per le ragioni esposte, la risoluzione consensuale non poteva incidere sulla successiva sentenza del Consiglio di Stato, in quanto la sua esistenza non era stata prospettata al giudice amministrativo. Allo stesso modo, la legge regionale non poteva avere valore, in assenza dei suoi presupposti di applicazione. La riconosciuta nullità della procedura concorsuale travolge, comunque, la stipula dei contratti, senza che l’effetto possa essere vanificato dall’incontro della volontà delle parti contraenti espressesi in senso difforme. Si tratta, infatti, di materia che non è disponibile dalle parti contrattuali: deve ribadirsi quello che è principio cardine della materia, per cui la pubblica amministrazione è sempre e comunque tenuta al rispetto della legalità e, in virtù di ciò, è obbligata a recedere dal rapporto affetto da nullità per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, che sono poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa (v. Cass., n. 4057 del 2021, cit.). 15. Dalle ragioni sopra esposte deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso. 16. Con il secondo motivo la Regione denuncia l’errata valutazione ed interpretazione dei contratti di risoluzione consensuale. 17. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 18. Conclusivamente: - va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; RGN 13983/2024 Pag. - quanto alle altre posizioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza di appello va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, atteso che il giudice del merito, accogliendo erroneamente la domanda principale, ha assorbito e non ha esaminato le ulteriori domande proposte dai controricorrenti in via subordinata e gradata, che richiedono ulteriori accertamenti di fatto. 19. La regolamentazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] (in persona dell’amministratore di sostegno) seguela soccombenza. La Corte del rinvio provvederà sulle spese relative agli altri odierni controricorrenti. P.Q.M La Corte: - dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna la Regione Pu