CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente -avverso la sentenza n. 84/2015 della CORTED'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 257/2014;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022RILEVATO CHE1. la Corte d’Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari – ha respintol’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato il dirittodell’originaria ricorrente a percepire il trattamento economico e giuridico previstodal C.C.N.L. per i lavoratori dei porti nonché l’indennità sostitutiva di mensa nellamisura contrattualmente prevista;2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha evidenziatoche al personale dipendente delle [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono entipubblici non economici, si applica il d.lgs. n. 165/2001, che riserva allacontrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico spettanteai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sottrae al particolare regimedettato dal T.U. solo i rapporti menzionati dall’art. 3;3. quanto all’indennità di mensa, unilateralmente ridotta dall’AutoritàPortuale all’importo unitario di € 7,00 in luogo della maggior somma di € 13,00prevista dall’accordo territoriale, il giudice d’appello ha richiamato l’art. 6 del d.l.n. 333/1992 che, nell’escludere la natura retributiva dell’indennità, consente unadiversa qualificazione alle parti collettive;4. ha ritenuto che nella specie detto potere fosse stato esercitato attraversola previsione, contenuta nell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] deiLavoratori Portuali, della natura retributiva di tutti gli elementi accessori previstidallo stesso contratto;5. ha aggiunto che l’art. 4, seppure relativo al solo personale con qualificadi quadro, esprimeva «il concetto di retribuzione contrattuale per tutti i lavoratoridelle [OSCURATO:PERSONA]» e che la nozione onnicomprensiva andava estesa ancheall’indennità di mensa, prevista dal [OSCURATO:PERSONA] di secondo livello del12 ottobre 2010;6. dalla ritenuta natura retributiva, la Corte territoriale ha, poi, tratto laconseguenza dell’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 5, comma 7, deld.l. n. 95/2012, riferibile ai soli buoni pasto, che costituiscono un’agevolazioneNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da nesso di meraoccasionalità;7. per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso sulla base di otto motivi, ai quali ha opposto difese MANELASPANO con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.CONSIDERATO CHE1. con i primi due motivi di ricorso, unitariamente argomentati, la ricorrentedenuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012,dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, dell’art. 1, comma2, della legge n. 196/2009, dell’art. 5 del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n.44/2012, dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 333/1992, convertito in legge n.359/1992, degli artt. 1, 2 e 51 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2, comma uno,del d.lgs. n. 421/1992;1.1. sostiene, in sintesi, la ricorrente che:a) tanto l’art. 9 del d.l. n. 78/2010 quanto l’art. 5 del d.l. n. 95/2012, al finedi contenere la spesa pubblica, hanno imposto limitazioni alle amministrazioniinserite nel conto consolidato, fra le quali rientra, pacificamente, l’AutoritàPortuale;b) il legislatore con entrambi i testi normativi che vengono in rilievo hacristallizzato il contenuto dell’elenco ISTAT, al quale ha conferito efficacianormativa, nel senso che ha imposto alle amministrazioni ivi indicate, senzadifferenziazione alcuna, di attenersi alle disposizioni dettate in tema di spendingreview, che prevalgono sulla riserva alla contrattazione collettiva delladeterminazione del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblicicontrattualizzati;c) l’inserimento nel conto consolidato delle [OSCURATO:PERSONA] è pienamentegiustificato dalla natura di enti pubblici non economici;d) in relazione all’applicabilità dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 e dell’art. 5,comma 7, del d.l. n. 95/2012 non ha alcun rilievo l’accertamento sulla naturaNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022retributiva o meno dell’indennità di mensa o del buono pasto, perché l’intentoperseguito dal legislatore è quello del contenimento della spesa, rispetto al qualeè del tutto irrilevante stabilire se il beneficio abbia natura retributiva oassistenziale;2. la violazione dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012 nonché dell’art. 6,terzo comma, del d.l. n. 333/1992 (erroneamente indicato nella rubrica comed.l. n. 333 del 2011) convertito in legge n. 359/1992, è denunciata, ex art. 360n. 3 cod. proc. civ., anche con il terzo motivo con il quale, ribadita la finalità dicontenimento della spesa che costituisce la ratio del d.l. n. 95/2012, l’AutoritàPortuale insiste nel sostenere l’irrilevanza ai fini di causa dell’accertamento sullanatura retributiva o assistenziale dell’emolumento in discussione e sottolinea chel’indennità di mensa è senz’altro assimilabile al buono pasto;3. con la quarta e la quinta censura, sviluppate unitariamente, la ricorrenteaddebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 5, comma 7, del d.l. n.95/2012, convertito in legge n. 135/2012, dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010,convertito in legge n. 122/2010, degli artt. 41 e 81 Cost., degli artt. 1, 2, 51 deld.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 421/1992 e dell’art. 11della legge n. 59/1997;3.1. ribadisce che le disposizioni di contenimento della spesa si applicano atutte le amministrazioni inserite nel conto consolidato e costituiscono disposizioniinderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettatadai contratti collettivi;3.2. precisa al riguardo che sia il comma 7 dell’art. 5 del d.l. n. 95/2012, siail comma 1 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 prevedono l’inefficacia, a decorreredalla mensilità successiva a quella di entrata in vigore delle disposizioninormative, dei contratti ed accordi stipulati anteriormente difformi dalleprevisioni di legge;3.3. richiama giurisprudenza della Corte Costituzionale per sottolineare chele disposizioni di contenimento della spesa pubblica, se giustificate da esigenzedi carattere eccezionale temporale e non arbitrarie, consentono anche di limitarel’autonomia delle parti collettive;Numero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/20224. con il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., èdenunciata la nullità del procedimento per la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. e si addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sui motivi diappello, riportati in ricorso, con i quali era stata censurata la sentenza delTribunale che, per affermare la fondatezza delle domande, aveva valorizzato lanatura privatistica del rapporto instaurato con i dipendenti delle AutoritàPortuali;4.1. in particolare la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sui motivi coni quali era stato dedotto che le norme di riforma economico sociale ed i principifondamentali ricavabili dal d.lgs. n. 165/2001 prevalgono sulla legislazioneregionale, non su quella statale successiva che ben può dettare norme sultrattamento economico del personale;5. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 333/1992, convertitoin legge n. 359/1992, dell’art. 4 del CCNL dei lavoratori portuali, dell’art. 11 delContratto Integrativo di 2º livello del 12 ottobre 2010 è denunciata con il settimomotivo che, ribadita l’erroneità dell’iter argomentativo seguito dalla Corteterritoriale, aggiunge che quest’ultima, in ogni caso, ha anche errato nel ritenerela natura retributiva dell’indennità di mensa;5.1. evidenzia la ricorrente che il legislatore ha richiesto a tal fine un’esplicitaderoga da parte della contrattazione collettiva, che difetta nella fattispecieperché la disposizione valorizzata dal giudice d’appello è riferibile al solopersonale con qualifica di quadro, al quale estende il principio dionnicomprensività della retribuzione che caratterizza, nell’impiego pubblicocontrattualizzato, il trattamento economico del personale dirigenziale;6. infine l’ottava critica, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc.civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. n.917/1986. Con la stessa si sostiene, in sintesi, che il giudice d’appello, peraffermare la natura retributiva dell’indennità, non poteva fare leva sullanormativa tributaria, perché il concetto di retribuzione imponibile a fini fiscali èampio e ricomprende ogni somma percepita dal lavoratore in relazione alrapporto di lavoro, ivi comprese le erogazioni liberali;Numero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/20227. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono fondati;7.1. quanto alla natura delle [OSCURATO:PERSONA] ed alla disciplina giuridica deirapporti di lavoro dalle stesse instaurati, il Collegio ribadisce i principi giàenunciati con le ordinanze nn. 12627 e 21464 del 2020 che hanno qualificato leAutorità enti pubblici non economici, facendo leva sugli argomenti sviluppatidalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3733/2016 e Cass. S.U. n.17930/2013), le quali, nel superare un precedente orientamento espresso dallaSezione Lavoro, hanno escluso che, a seguito del riordino del sistema portuale,le Autorità istituite dalla legge n. 84/1994 abbiano conservato la natura di entepubblico economico propria dei soppressi enti portuali;7.2. è stato rimarcato che l’Autorità portuale, che secondo la legge istitutiva«ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomiaamministrativa … nonché di autonomia di bilancio e finanziaria ... » (art. 6,comma 2, della legge n. 84/1994 nel testo applicabile ratione temporis), esercita«compiti e funzioni più propriamente ascrivibili alla regolazione ed al controllodell’erogazione dei servizi che alla loro produzione ed allo scambio» ed inoltre,pur operando in regime di oggettiva economicità, non persegue finalità di lucroné opera in regime di concorrenza con soggetti privati;7.3. si è evidenziato che alla qualificazione dell’ente sulla base dei profilisostanziali ha dato sostegno determinante e definitivo la qualificazione formaleeffettuata dal legislatore con la legge n. 296/2006, art. 1 comma 993, secondocui «gli atti di concessione demaniale rilasciati alle autorità portuali, in ragionedella natura di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restanoassoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni noncostituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»;7.4. la disposizione, lungi dall’avere un’efficacia innovativa, più che dareun’interpretazione autentica della normativa vigente, prende atto del definitivomutamento funzionale delle [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della PubblicaAmministrazione, mutamento attuato dalla legge n. 84/1994 per ottemperarealla decisione della Corte di Giustizia (sentenza 10.12.1991 in causa C 179/90,Numero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022Merci [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), la quale aveva ritenuto nonconforme al diritto comunitario la mancanza di concorrenza che, nel precedenteregime, si registrava in relazione al mercato del lavoro e dei servizi portuali;7.5. la legge n. 84/1994, nell’individuare le competenze delle AutoritàPortuali ( art. 6, comma 1 del testo originario) e nel prevedere che le stesse «non possono in alcun caso, né direttamente né attraverso la costituzione o lapartecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cuiall'art. 16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa» ( art. 6,comma 6), opera una scissione fra l’attività pubblicistica di amministrazione,indirizzo e vigilanza dei servizi che si svolgono all’interno dei porti e l’attività digestione e di erogazione dei servizi stessi ( art. 16) e riserva agli enti di nuovaistituzione solo la prima, sottraendo ai medesimi tutti quei compiti, in precedenzaespletati dagli enti portuali, che avevano portato a ravvisare la natura economicadi questi ultimi, perché svolti con modalità ispirate al rispetto dei criteri diimprenditorialità e di economicità propri delle imprese private;7.6. quella operata dalla legge n. 296/2006, poi confermata dalle modificheapportate all’art. 6 della legge n. 84/1994 dal d.lgs. n. 169/2016 (nel testovigente l’art. 6, comma 5, prevede che l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] è entepubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale), èdunque una qualificazione espressa che si innesta su un quadro normativo dalquale già si doveva desumere, sulla base degli indicatori sostanziali elaboratidalla giurisprudenza, la natura di ente pubblico non economico delle Autorità;8. la disciplina dei rapporti di lavoro che si instaurano con le Autorità risente,peraltro, delle peculiarità proprie dell’ente e della sua storia, che lo rendono,appunto, « ente pubblico non economico ad ordinamento speciale», perché alpersonale delle Autorità portuali non è estesa nella sua interezza la normativadell’impiego pubblico contrattualizzato e l’art. 10, comma 6, della legge n.84/1994, nel testo modificato dal d.l. n. 535/1996, convertito dalla legge n.647/1996, prevede che « il rapporto di lavoro del personale delle Autoritàportuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civilelibro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoroNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivinazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministrodei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche dellacompatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contrattisono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per laparte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormenterappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale »;8.1. i contratti collettivi ai quali la disposizione rinvia non sono quellidisciplinati dal d.lgs. n. 165/2001 ma, al tempo stesso, si differenziano anche daquelli di diritto comune, sia perché nella procedura di contrattazione si inserisceil Ministero, sia in quanto la negoziazione deve necessariamente tener contodelle risorse economiche, finanziarie e di bilancio, vincolo, questo, che discendeper le [OSCURATO:PERSONA], inserite a pieno titolo fra le pubbliche amministrazioni (cfr. anche l’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016), dall’obbligo di conformare la propriaazione al rispetto dell’art. 97 Cost.;8.2. la disciplina dei rapporti di lavoro che fanno capo alle [OSCURATO:PERSONA], dunque, connotata da specialità perché dall’affermata natura privatistica nondiscende l’integrale sottrazione ai principi che, pur all’esito dellacontrattualizzazione, continuano a contraddistinguere l’impiego pubblico daquello privato (Corte Cost. n. 178/2015), principi che sono stati valorizzati daquesta Corte nelle pronunce sopra richiamate ed il cui rispetto è statoespressamente imposto dal legislatore con la riformulazione dell’art. 6 dellalegge n. 84/1994 ad opera del d.lgs. n. 232/2017;9. le considerazioni svolte nei punti che precedono consentono sin d’ora dirilevare, da un lato, l’erroneità della sentenza impugnata, che ha ritenutointegralmente applicabile la disciplina del d.lgs. n. 165/2001 e ne ha tratto, poi,la conseguenza, egualmente erronea, della prevalenza della contrattazionecollettiva sulla legge nazionale anche se quest’ultima è successiva alla prima;dall’altro l’infondatezza delle argomentazioni sviluppate dalla partecontroricorrente, la quale, per sottrarre il rapporto di lavoro dall’ambito diapplicazione della normativa che viene in rilievo, ha fatto leva sulla naturaNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022economica dell’attività svolta dall’Autorità e sulla qualificazione di diritto privatodel rapporto in questione;10. si tratta di argomenti che, oltre a non tener conto dell’effettiva naturadelle [OSCURATO:PERSONA] e delle peculiarità dei rapporti da queste instaurati, nonsarebbero comunque sufficienti a fondare la pretesa fatta valere in giudiziodall’originario ricorrente perché l’asserita inapplicabilità dell’art. 9, comma 1, deld.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, si scontra con il tenoreletterale e con la ratio della disposizione, con la quale il legislatore, a fini dicontenimento della spesa pubblica, ha imposto a tutte le amministrazioni inseritenel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di non superarenegli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singolidipendenti, ivi compreso quello accessorio, spettante per l’anno 2010 ( recita ladisposizione: « Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economicocomplessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compresoil trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettanteper l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari delladinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quantoprevisto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carrieracomunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettivapresenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dalcomma 17, secondo periodo»);10.1. il tenore letterale della norma non dà adito a dubbi quanto alla nozionedi amministrazioni pubbliche accolta, perché il legislatore non ha richiamato l’art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, bensì l’art. 1 della legge n. 196/2009 che,al dichiarato fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica enunciati al comma1, include nelle amministrazioni pubbliche tutti «gli enti e gli altri soggettiNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizionidi cui agli specifici regolamenti comunitari»;10.2. hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.12496/2017) che l’elenco in questione, nel quale l’[OSCURATO:PERSONA] è inclusa sindalla prima adozione (G.U. 24.7.2010 n. 171), individua «centri elementari didecisione economica» che insieme con le amministrazioni pubbliche in sensostretto concorrono alla definizione dei saldi di finanza pubblica, in relazione aiflussi di trasferimento di risorse finanziarie dal bilancio dello Stato e degli entipubblici a soggetti anche di diritto privato;10.3. l’elenco, quindi, «costituisce l'ambito di riferimento delle misureeconomico-finanziarie stabilite annualmente dalla legge finanziaria, nonché daaltri atti legislativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e delcoordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesapubblica, ai fini del calcolo a livello europeo, sulla base di un insieme coerenteed omogeneo di conti e dati statistici, dei disavanzi e dei debiti pubblicinazionali»;10.4. l’art. 1 della legge n. 196/2009 si prefigge lo scopo del «perseguimentodegli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentalidell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanzapubblica» (testo originario) «in coerenza con le procedure e i criteri stabilitidall’Unione Europea» (testo riformulato dalla l. n. 39/2011) e, di conseguenza,include nella nozione di amministrazione pubblica tutti i soggetti che, al di làdella qualificazione e della veste giuridica assunta secondo il diritto interno,devono essere ritenuti pubblici sulla base dei criteri e delle norme classificatoriedel sistema statistico comunitario;10.5. non interessa in questa sede affrontare la questione, pur dibattuta,della natura dell’elenco e della sua autonoma impugnabilità, perché ai fini che cioccupano basterà rilevare che il legislatore attraverso il richiamo allo stesso haindividuato i destinatari della disposizione di contenimento della spesa, con laconseguenza che quella disposizione, ossia l’art.9 del d.l. n. 78/2010, èapplicabile al soggetto incluso nell’elenco, a prescindere dalla natura dell’ente oNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022del soggetto giuridico, quale effetto del rinvio operato dalla legge (cfr. neglistessi termini C.d.S. n. 3638/2021 in fattispecie nella quale agiva un’AutoritàPortuale);10.6. in tal senso questa Corte si è già espressa affermando che «laddove ild.l. n. 78/2010 utilizza la locuzione, ampia e onnicomprensiva, “amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione” il riferimento nominalistico riguarda tutti “gli enti e i soggetti”inseriti negli elenchi redatti dall’ISTAT» (Cass. n. 6264/2019 e negli stessitermini Cass. n. 33628/2021);10.7. le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personaledelle amministrazioni pubbliche, nel senso ampio sopra inteso, hanno superatoil vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200/2018 e la giurisprudenzarichiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione dellacontrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell’art. 9 d.l. n. 78/2010 è statodichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giornosuccessivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015;10.8. con quest’ultima decisione la Corte, nel ricostruire la successione degliinterventi normativi che hanno introdotto misure di contenimento della spesa delpersonale, ha osservato, quanto al d.l. n. 78/2010, che lo stesso «rispondeall'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che avevaregistrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delleretribuzioni del settore privato» ed ha conseguentemente escluso l’ipotizzataviolazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. «in quanto ilsacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto diaccedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, néirragionevole né sproporzionato»;10.9. l’estensione di quelle limitazioni al personale delle [OSCURATO:PERSONA] sigiustifica in ragione di quanto si è detto sulla natura dell’ente e dei rapporti dallostesso instaurati, sicché ha errato la Corte territoriale nel ritenere inapplicabilela misura di contenimento e nel confermare la sentenza del Tribunale che avevaNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente a percepire il trattamentoeconomico previsto dalla contrattazione collettiva, senza limitazione alcuna;10.10. al riguardo va osservato che la sentenza qui impugnata, nel fare levasulla prevalenza della contrattazione collettiva anche sulla legge successiva, siriferisce ad entrambe le domande azionate dall’originario ricorrente e ritienel’argomento assorbente rispetto ad ogni altra questione sicché, ferma l’erroneitàin iure della pronuncia, non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato nelsesto motivo, perché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è configurabileallorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudiceindispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui,seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata comporti ilrigetto della domanda o del motivo di appello (cfr. fra le tante Cass. n.12652/2020);11. le ragioni sulla base delle quali è stata affermata, nei punti cheprecedono, l’applicabilità alle [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 9, comma 1, del d.l. n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, valgono anche per ricomprendereil personale di dette Autorità nella platea dei destinatari della misura dicontenimento adottata dal legislatore statale con l’art. 5, comma 7, del d.l. n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, secondo cui: «A decorrere dal 1°ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualificadirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa laCommissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare ilvalore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piùfavorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. Icontratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo perl'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati allapresente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermorestando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dallaNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pastoesclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivantidall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per leamministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalleamministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme nonpossono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazioneintegrativa»;11.1. la ratio della disposizione, che al pari del d.l. 78/2010 è attuazionedelle politiche di spending review, è chiaramente quella di limitare l’ammontaredella spesa che le amministrazioni pubbliche affrontano in favore dei dipendentiche non possono usufruire di un servizio di mensa aziendale e che sono costrettia rispettare un orario di lavoro non compatibile con la consumazione del pastopresso le rispettive abitazioni;11.2. a questa spesa il legislatore ha inteso porre un limite massimo, limiteche opera a prescindere da ogni valutazione sulla natura retributiva o menodell’esborso effettuato ed anche dalle modalità di erogazione delle somme e dallaformale qualificazione della voce del trattamento economico;11.3. la distinzione fra indennità di mensa e buono pasto, alla quale sicollega la questione relativa alle condizioni che devono ricorrere affinché la primapossa assumere carattere retributivo, è decisiva ad altri fini, quali sono quelliinerenti alla base impositiva a fini fiscali e contributivi o alle modalità di calcolodi altre voci del trattamento economico, ma non assume rilievo alcuno rispettoa disposizioni che attuano politiche di spending review, per le quali ciò cheimporta è la finalizzazione della spesa stessa, ossia l’esigenza che quest’ultimamira ad assicurare, esigenza che, in una valutazione comparativa con altre purimplicanti un esborso, il legislatore ritiene “sacrificabile” parzialmente oassicurabile nel rispetto di un tetto stabilito;11.4. ne discende che l’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012, cheletteralmente si riferisce ai soli buoni pasto, non può essere interpretato neitermini restrittivi prospettati dall’originaria parte ricorrente, sicché non si puòfare leva per escluderne l’applicazione nella fattispecie sulla sola circostanza cheNumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022in sostituzione del servizio di mensa sia stata prevista dal contratto integrativodi secondo livello un’indennità corrisposta mensilmente in busta paga;11.5. a conferma dell’esegesi qui accolta è utile ricordare che la CorteCostituzionale, nel vagliare la legittimità dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012e nell’escludere la violazione dell’art. 117 Cost. denunciata dalla RegioneSardegna, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di buoni pasto ed haribadito che il rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto aprolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontareper il pranzo, costituisce una componente del trattamento economico spettanteai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di dirittoprivato riservata alla legislazione statale (Corte Cost. n. 225/2013, Corte Cost.n. 77/2011);11.6. anche il Giudice delle leggi ha valorizzato solo l’incidenza del buonopasto sul complessivo esborso economico che l’amministrazione è tenuta afronteggiare e questo profilo, che è quello che rileva ai fini che ci occupano, nonconsente di differenziare dal buono pasto altre forme di corresponsione di importiche abbiano la medesima causale;11.7. una volta interpretato in detti termini il richiamato art. 5 non interessaaccertare se le parti collettive si siano o meno avvalse del potere alle stesseconferito dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 333/1992 ed abbiano voluto attribuirenatura retributiva all’indennità di mensa, sicché restano assorbiti i motiviformulati per censurare l’interpretazione data dalla Corte territoriale al CCNL peril personale dipendente delle [OSCURATO:PERSONA];12. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata lasentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigettodelle originarie domande;13. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;14. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13 c. 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta le domande. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 19 gennaio 2022IL PRESIDENTENumero registro generale 13588/2016Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11368/2022Data pubblicazione 07/04/2022