CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 13373/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q R.G. n. 21722/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stipefacente); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano e perché volti a sollecitare una non consentita nuova valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (pagg. 1 e ss. motivazione sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024