Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22780/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FEOCM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAldato avviso alle partiR udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 16/01/2024, con la quale la Corte di Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per [OSCURATO:PERSONA] a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed C 100.000,00 di multa; Ritenuto che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FEOCM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAldato avviso alle partiR udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 16/01/2024, con la quale la Corte di Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per [OSCURATO:PERSONA] a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed C 100.000,00 di multa; Ritenuto che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggi
Sentenza Cassazione n. 22780/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris