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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 33591/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 3354-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - COMUNE MONTECHIARUGOLO, in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA COLA 2701 [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - con troricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 653/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 999/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione.

R. G. n. 3354/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, ha annullato le dimissioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Montechiarugolo, in quanto rese in stato di turbamento psichico tale da comportare la sua transitoria incapacità di intendere e di volere.

La Corte territoriale riteneva che la domanda di pagamento delle retribuzioni, avanzata anche a titolo risarcitorio, non fosse accoglibile, se non per il periodo successivo alla propria pronuncia e ciò in quanto tali retribuzioni, stante la natura sinallagmatica del rapporto, non potevano avere corso in mancanza della prestazione.

Infine, la sentenza disattendeva la domanda di ulteriori danni, in quanto il lavoratore non aveva impugnato in sede di legittimità il capo della pregressa sentenza di appello con cui era stato dichiarato inammissibile il quarto motivo di gravame, con formazione di giudicato interno sul punto.

Negava comunque che fosse dimostrato, né che potesse ricavarsi dalla c.t.u., in quanto basata sulla prospettazione attorea, l'idoneità del comportamento datoriale pregresso a cagionare il turbamento psichico posto a fondamento della decisione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso, contenente anche due motivi di ricorso incidentale, dal Comune di Montechiarugolo.

Il P.M. ha depositato memoria, con la quale ha richiesto l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

3. Prima della discussione le parti hanno depositato atti di rinuncia I ricorso principale ed a quello incidentale ed anche il P.M. in udienza ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rituale rinuncia ed accettazione ai contrapposti ricorsi, principale ed incidentale, determina la declaratoria di estinzione del giudizio.

2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo appunto entrambe le parti reciprocamente rinunciato ed accettato senza riserve la rinuncia altrui.

P.Q.M.

R. G. n. 3354/2020 La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2021.

Il Consigliere est.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] i Lj i e"--\) [OSCURATO:PERSONA] Dor n rico. 571 tato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 3354-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - COMUNE MONTECHIARUGOLO, in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA COLA 2701 [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - con troricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 653/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 999/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione. R. G. n. 3354/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, ha annullato le dimissioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Montechiarugolo, in quanto rese in stato di turbamento psichico tale da comportare la sua transitoria incapacità di intendere e di volere. La Corte territoriale riteneva che la domanda di pagamento delle retribuzioni, avanzata anche a titolo risarcitorio, non fosse accoglibile, se non per il periodo successivo alla propria pronuncia e ciò in quanto tali retribuzioni, stante la natura sinallagmatica del rapporto, non potevano avere corso in mancanza della prestazione. Infine, la sentenza disattendeva la domanda di ulteriori danni, in quanto il lavoratore non aveva impugnato in sede di legittimità il capo della pregressa sentenza di appello con cui era stato dichiarato inammissibile il quarto motivo di gravame, con formazione di giudicato interno sul punto. Negava comunque che fosse dimostrato, né che potesse ricavarsi dalla c.t.u., in quanto basata sulla prospettazione attorea, l'idoneità del comportamento datoriale pregresso a cagionare il turbamento psichico posto a fondamento della decisione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso, contenente anche due motivi di ricorso incidentale, dal Comune di Montechiarugolo. Il P.M. ha depositato memoria, con la quale ha richiesto l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. 3. Prima della discussione le parti hanno depositato atti di rinuncia I ricorso principale ed a quello incidentale ed anche il P.M. in udienza ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia ed accettazione ai contrapposti ricorsi, principale ed incidentale, determina la declaratoria di estinzione del giudizio. 2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo appunto entrambe le parti reciprocamente rinunciato ed accettato senza riserve la rinuncia altrui. P.Q.M. R. G. n. 3354/2020 La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2021. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] i Lj i e"--\) [OSCURATO:PERSONA] Dor n rico. 571 tato
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