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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 31572/2026

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el Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di PATTIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 17 marzo 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Patti applicava all’imputatoRaffaele [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due e mesi quattro direclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di truffa aggravata edestorsione continuata aggravata.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt.640, terzo comma, 629 e 61, n. 5), cod. pen. contestando la qualificazionegiuridica del fatto e assumendo che il fatto sussunto nell’ipotesi di cui all’art.629 cod. pen. doveva essere più correttamente qualificato nel delitto di truffa.3.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo del tutto generico,avendo invocato il ricorrente la riqualificazione giuridica del fatto di cui al capob) senza addurre alcun argomento in fatto o in diritto a sostegno di taleassunto.Il motivo si sostanzia anche in un rilievo non consentito, lamentando lamancata riqualificazione del fatto da estorsione nel delitto di truffa.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena surichiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica delfatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza esenza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto delcapo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino,Rv. 281116 – 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinviola sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furtoaggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazionedella sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropriaaggravata).La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sullabase del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia dierrori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimentoimpugnato.In ragione dei principi indicati, nel caso di specie l’errore manifesto nellaqualificazione giuridica del fatto non risulta neppure apprezzabile, in assenza diqualsivoglia specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, che prospettala questione in maniera del tutto apodittica.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di PATTIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 17 marzo 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Patti applicava all’imputatoRaffaele [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due e mesi quattro direclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di truffa aggravata edestorsione continuata aggravata.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt.640, terzo comma, 629 e 61, n. 5), cod. pen. contestando la qualificazionegiuridica del fatto e assumendo che il fatto sussunto nell’ipotesi di cui all’art.629 cod. pen. doveva essere più correttamente qualificato nel delitto di truffa.3. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo del tutto generico,avendo invocato il ricorrente la riqualificazione giuridica del fatto di cui al capob) senza addurre alcun argomento in fatto o in diritto a sostegno di taleassunto.Il motivo si sostanzia anche in un rilievo non consentito, lamentando lamancata riqualificazione del fatto da estorsione nel delitto di truffa.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena surichiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica delfatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza esenza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto delcapo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino,Rv. 281116 – 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinviola sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furtoaggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazionedella sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropriaaggravata).La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sullabase del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia dierrori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimentoimpugnato.In ragione dei principi indicati, nel caso di specie l’errore manifesto nellaqualificazione giuridica del fatto non risulta neppure apprezzabile, in assenza diqualsivoglia specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, che prospettala questione in maniera del tutto apodittica.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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