Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 32266/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso N.R.G. 36731/18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e PAOLO Ric. 2018n. 36731sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 [OSCURATO:PERSONA] MOZZi ed elettivamente domiciliata nella sede dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, v. del Tempio di Giove, n. 21; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018 ); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L a società [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di varie licenze tipo NCC rilasciate da altri c omuni, aveva ottenuto, per l'anno 2015, l'autorizzazioneall'accesso alle zone a traffico limitato (cc.dd.

ZTL) e alle corsie preferenziali di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, veniva revocata il 2 marzo 2015 e, ciò malgrado, i veicoli per i quali era stato pr ecedentemente rilasciato il permesso avevano fatto ingresso nelle corsie preferenziali di Roma ne l periodo dal 3 Marzo2015 all' 11 marzo 2015, con l'elevazione di trenta verbali di accertamento per la violazione relativo all'accesso vietato in ZTL.

2. L'anzidetta società proponeva ricorso avverso tali verbali dinanzi al Giudice di pace di Roma, che, nella costituzione dell'opposta [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.28661/2015 respingeva l'opposizione, stabilendo che, ancorché il TAR Lazio avesse annullato la delibera n. 379/2014 (che prevedeva oneri più gravosi perl'ottenimento dell'accesso alle ZTL) con la sentenza n. 11636/2015, si sarebbero dovuti ritenere rimasti in vigore gli Ric. 2018n. 36731sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 adempimenti previsti dalla precedente delibera n. 553/2001, mai impugnata, che prevedeva, comunque, la comunicazione agli Uffici competenti di [OSCURATO:PERSONA] dell'accesso in città da parte dei veicoli NCC provenientida altri Comuni.

3. L a società [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.

4. Il Tribunale di Roma, nella costituzione dell'appellata, con sentenza n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018), rigettava il gravame, osservando che, con l'indicatasentenza del TAR Lazio n. 28661/2015, non erano state annullate le impugnate delibere nn. 379/2014 e 79/2015 nella loro integrità ma solo nei limiti di cui in motivazione (e, comunque, senza mettere in discussione la circostanza che l'accessoalle ZTL dovesse essere preventivamente comunicato), limitandosi ad indicare che detta comunicazione avrebbe dovuto essere consentita a mezzo pec o messaggistica telefonica al fine di permetterne la gestione in tempo reale, in tal senso risultando confermati, nelle more dell'adozione di una diversa disciplina per le parti annullate, i contenuti delle delibere precedenti che indicavano i requisiti minimi dellacomunicazione di ingresso, non avendo il giudice amministrativo annullato la volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA],anche in pregresse delibere, di volersi avvalere della facoltà attribuita dall'art. 5 - bis della legge n. 21/1992.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza di appello, riferito a cinque motivi

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.

Ric. 2018n. 36731sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3

7. All’udienza del 24 giugno 2021 la causa veniv a rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022.

8. A seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20-6-2023 il ricorso è stato fissato per l’odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza per asserita omessa pronuncia sul secondo motivo dell'appello di essa società, riguardante la prospettazione dell'erroneitàe/o contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado in ordine all'efficacia della delibera della Giunta comunale di Roma n. 553 del 26 giugno 2001.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 9, comma 3 -bis, del d.l. n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017, prospettando come da tale norma dovessedesumersi che il legislatore aveva voluto interpretare con effetto retroattivo le normecontenenti le precedenti proroghe riguardanti il termine di adozione del D.M. previsto dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, nel ritenere differito anche il termine di efficacia dell'art.29, comma 1 -quater, introdotto con il d.l. n. 207/2008 e di tutte le modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992.

3. C on la terza doglianza la ricorrente ha lamentato - in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa Ric. 2018n. 36731sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 applicazione dell'art. 5 - bis e 11 della legge n. 21/1992, con riferimento alla sentenza del TAR Lazio del 13 ottobre 2015, rilevando che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che l'ordinanza di sospensione adottata nel giudizio amministrativo incideva sulle modalità di comunicazione di accesso alle ZTL rispetto al passato e che, in ogni caso, riviveva, dopo l'annullamento della delibera comunale, la precedente comunicazione che essasocietà ricorrente aveva effettuato prima della revoca.

4. C on il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. - l'erronea valutazione e/o l'omesso esame degli scritti difensividi [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto decisivo relativo alla circostanza che le delibereimpugnate e poi annullate dal TAR Lazio continuassero ad essere applicate da RomaCapitale quando la stessa P.A. aveva affermato esattamente il contrario. 5.C on la quinta ed ultima censura la ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 4 e segg. del D.M.

Giustizia n. 55/2014 con riferimento all'illegittima liquidazione delle spese giudiziali in favore dell'appellatasiccome effettuata in violazione delle tariffe di cui al citato D.M. e, in particolare, aquelle previste dalla tabella 2, oltre che senza motivare in relazione alle singole fasi evoci del giudizio.

6. Ilsecondo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.

Ric. 2018n. 36731sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 La recente sentenza del le Sezioni Unite di questa Corte nel risolvere un contrasto interpretativo ha chiarito che: «In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia -posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione» (Sez.

U- , Sentenza n. 17541 del 20/06/2023, Rv. 668077 -01).

Rinviando alla motivazione della sentenza della Sezione Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali essa si fonda, si deve fare applicazione dei suddetti principi in questa sede, statuendo che il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5-bis legge 21/1992 introdotto dall’art. 29 co. 1-quater d.l. 207/2008 conv. con mod. in legge 14/2009, in quanto al momento della commissione degli illeciti nel gennaio 2018 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 co. 1-quater, era sospesa.

L’art. 1, comma 1136, della l. n. 205 del 2017, infatti, ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione di efficacia disposto disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- Ric. 2018n. 36731sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33, fino al 31 dicembre 2018.

7. Alla luce di quanto sopra affermato, la decisione di rigetto dell’appello si pone, dunque, in contrasto con tali principi, sicché il ricorso in relazione al secondomotivo va accolto con assorbimento dei restanti.

Ne discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite e accerti se la condotta contestata integri o meno l’illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dei relativi regolamenti comunali nella versione antecedente alla riforma di cui al d.l. n. 207 del 2008,vigente all’epoca dei fatti e nei limiti della contestazione effettuata.

8. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorsoe dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso N.R.G. 36731/18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e PAOLO Ric. 2018n. 36731sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 [OSCURATO:PERSONA] MOZZi ed elettivamente domiciliata nella sede dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, v. del Tempio di Giove, n. 21; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018 ); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L a società [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di varie licenze tipo NCC rilasciate da altri c omuni, aveva ottenuto, per l'anno 2015, l'autorizzazioneall'accesso alle zone a traffico limitato (cc.dd. ZTL) e alle corsie preferenziali di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, veniva revocata il 2 marzo 2015 e, ciò malgrado, i veicoli per i quali era stato pr ecedentemente rilasciato il permesso avevano fatto ingresso nelle corsie preferenziali di Roma ne l periodo dal 3 Marzo2015 all' 11 marzo 2015, con l'elevazione di trenta verbali di accertamento per la violazione relativo all'accesso vietato in ZTL. 2. L'anzidetta società proponeva ricorso avverso tali verbali dinanzi al Giudice di pace di Roma, che, nella costituzione dell'opposta [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.28661/2015 respingeva l'opposizione, stabilendo che, ancorché il TAR Lazio avesse annullato la delibera n. 379/2014 (che prevedeva oneri più gravosi perl'ottenimento dell'accesso alle ZTL) con la sentenza n. 11636/2015, si sarebbero dovuti ritenere rimasti in vigore gli Ric. 2018n. 36731sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 adempimenti previsti dalla precedente delibera n. 553/2001, mai impugnata, che prevedeva, comunque, la comunicazione agli Uffici competenti di [OSCURATO:PERSONA] dell'accesso in città da parte dei veicoli NCC provenientida altri Comuni. 3. L a società [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la sentenza del Giudice di Pace. 4. Il Tribunale di Roma, nella costituzione dell'appellata, con sentenza n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018), rigettava il gravame, osservando che, con l'indicatasentenza del TAR Lazio n. 28661/2015, non erano state annullate le impugnate delibere nn. 379/2014 e 79/2015 nella loro integrità ma solo nei limiti di cui in motivazione (e, comunque, senza mettere in discussione la circostanza che l'accessoalle ZTL dovesse essere preventivamente comunicato), limitandosi ad indicare che detta comunicazione avrebbe dovuto essere consentita a mezzo pec o messaggistica telefonica al fine di permetterne la gestione in tempo reale, in tal senso risultando confermati, nelle more dell'adozione di una diversa disciplina per le parti annullate, i contenuti delle delibere precedenti che indicavano i requisiti minimi dellacomunicazione di ingresso, non avendo il giudice amministrativo annullato la volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA],anche in pregresse delibere, di volersi avvalere della facoltà attribuita dall'art. 5 - bis della legge n. 21/1992. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza di appello, riferito a cinque motivi 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. Ric. 2018n. 36731sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 7. All’udienza del 24 giugno 2021 la causa veniv a rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022. 8. A seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20-6-2023 il ricorso è stato fissato per l’odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza per asserita omessa pronuncia sul secondo motivo dell'appello di essa società, riguardante la prospettazione dell'erroneitàe/o contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado in ordine all'efficacia della delibera della Giunta comunale di Roma n. 553 del 26 giugno 2001. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 9, comma 3 -bis, del d.l. n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017, prospettando come da tale norma dovessedesumersi che il legislatore aveva voluto interpretare con effetto retroattivo le normecontenenti le precedenti proroghe riguardanti il termine di adozione del D.M. previsto dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, nel ritenere differito anche il termine di efficacia dell'art.29, comma 1 -quater, introdotto con il d.l. n. 207/2008 e di tutte le modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992. 3. C on la terza doglianza la ricorrente ha lamentato - in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa Ric. 2018n. 36731sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 applicazione dell'art. 5 - bis e 11 della legge n. 21/1992, con riferimento alla sentenza del TAR Lazio del 13 ottobre 2015, rilevando che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che l'ordinanza di sospensione adottata nel giudizio amministrativo incideva sulle modalità di comunicazione di accesso alle ZTL rispetto al passato e che, in ogni caso, riviveva, dopo l'annullamento della delibera comunale, la precedente comunicazione che essasocietà ricorrente aveva effettuato prima della revoca. 4. C on il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. - l'erronea valutazione e/o l'omesso esame degli scritti difensividi [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto decisivo relativo alla circostanza che le delibereimpugnate e poi annullate dal TAR Lazio continuassero ad essere applicate da RomaCapitale quando la stessa P.A. aveva affermato esattamente il contrario. 5.C on la quinta ed ultima censura la ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 4 e segg. del D.M. Giustizia n. 55/2014 con riferimento all'illegittima liquidazione delle spese giudiziali in favore dell'appellatasiccome effettuata in violazione delle tariffe di cui al citato D.M. e, in particolare, aquelle previste dalla tabella 2, oltre che senza motivare in relazione alle singole fasi evoci del giudizio. 6. Ilsecondo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti. Ric. 2018n. 36731sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 La recente sentenza del le Sezioni Unite di questa Corte nel risolvere un contrasto interpretativo ha chiarito che: «In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia -posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione» (Sez. U- , Sentenza n. 17541 del 20/06/2023, Rv. 668077 -01). Rinviando alla motivazione della sentenza della Sezione Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali essa si fonda, si deve fare applicazione dei suddetti principi in questa sede, statuendo che il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5-bis legge 21/1992 introdotto dall’art. 29 co. 1-quater d.l. 207/2008 conv. con mod. in legge 14/2009, in quanto al momento della commissione degli illeciti nel gennaio 2018 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 co. 1-quater, era sospesa. L’art. 1, comma 1136, della l. n. 205 del 2017, infatti, ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione di efficacia disposto disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- Ric. 2018n. 36731sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33, fino al 31 dicembre 2018. 7. Alla luce di quanto sopra affermato, la decisione di rigetto dell’appello si pone, dunque, in contrasto con tali principi, sicché il ricorso in relazione al secondomotivo va accolto con assorbimento dei restanti. Ne discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite e accerti se la condotta contestata integri o meno l’illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dei relativi regolamenti comunali nella versione antecedente alla riforma di cui al d.l. n. 207 del 2008,vigente all’epoca dei fatti e nei limiti della contestazione effettuata. 8. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorsoe dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunal
Sentenza Cassazione n. 32266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris