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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46074/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BUOMPANE Gaetano, n. a Frignano il 6/12/1949; avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] -La Corte di appello di-Napoli, con la sentenz-a indicata in epigrafe, -ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in data 16 novembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la responsabilità del ricorrente, quale mandante, anche del tentativo di estorsione descritto al capo 7 della imputazione (p.o. [OSCURATO:PERSONA]), mentre ha confermato la decisione di responsabilità in riferimento al medesimo tipo contestato al capo 8 (p.o.

Zaccariello).

Si procede nel merito per il concorso in due distinti, per quanto cronologicamente vicini, episodi di estorsione tentata, così come aggravata dal metodo mafioso e dalle più persone riunite nella domanda estorsiva.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, che deducono a motivi (quasi interamente sovrapponibili nei contenuti delle censure) della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità in concorso per i due episodi di tentata estorsione contestati, avendo la Corte di merito, soprattutto in riferimento al delitto descritto al capo 7, travisato il contenuto colloquiale delle conversazioni intercettate, attribuendo un significato eloquente della partecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] al fatto commesso da altri (separatamente giudicati), laddove dette conversazioni palesavano contenuti quanto mai equivoci e neutri e, nell'episodio [OSCURATO:PERSONA] (p.o.), addirittura inducevano ad escludere logicamente il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva; Sarebbero inoltre state inammissibilmente travisate e pretermesse le stesse fonti dichiarative escusse in primo grado, tanto le persone offese, che hanno escluso qualsivoglia coinvolgimento del Buompane, quanto gli altri testi informati dei fatti, che hanno del pari escluso il coinvolgimento del ricorrente nelle vicende contestate.

2. I medesimi vizi sono dedotti quanto alla riconosciuta aggravante dell'aver agito in più persone riunite (art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, cod. pen., richiamato dal secondo comma dell'art. 629 stesso codice), avendo la Corte confermato la sussistenza della detta aggravante ad effetto speciale, nei confronti del ricorrente, pur non essendo stato presente alla domanda estorsiva rivolta dai concorrenti alle distinte persone offese.

3. Ancora gli stessi vizi caratterizzano la censura dedotta con il terzo motivo (aggravante del metodo e delle finalità mafiose dell'agire), avendo la Corte confermato sul punto la decisione impugnata (capo 8), ancorché il metodo non palesasse richiami alla consorteria mafiosa egemone sul territorio e l'interesse non superasse la dimensione individuale.4-5.

Ancora i medesimi vizi sono denunciati quanto al rigetto dei motivi di gravame con i quali era stato richi-esto il riconoscimento delle attenuanti della partecipazione concorsuale di minima importanza, delle attenuanti generiche, oltre agli effetti ingravescenti della recidiva.

Come pure si censura la dimensione sanzionatoria dell'aumento calcolato dalla Corte di appello per la continuazione in riferimento al reato di cui al capo 7, individuato come satellite del più grave reato descritto al capo 8, posto a base della piramide sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso (interamente sovrapponibili nei contenuti) riferiti alla tentata estorsione descritta al capo 8 (p.o.

Zaccariello) sono manifestamente infondati, sia in merito alla ricostruzione dei fatti, che quanto alla corretta qualificazione (anche circostanziale) della efficiente condotta propositiva esternata ai correi in qualità di mandante.

Tali motivi si risolvono, ben vero, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa di prove intercettive assunte nel merito, che sarebbero contraddette dal contenuto dichiarativo delle testimonianze portate a discarico, sia quelle delle persone offese, che quelle di terzi a conoscenza dei fatti.

1.1. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

La censura svolta con il primo motivo (quanto al solo capo 8) si risolve peraltro nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte.

La Corte di rinvio ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente, che la prova della responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente è data dalla piana e lineare lettura delle conversazioni intercettate intra alios, il cui contenuto apertamente pone all'indice il Buonpane (capabianca) quale mandante della domanda estorsiva a carattere mafioso (per la qualità dei postulanti e le standardizzate modalità evocative della domanda).

Tale fonte è sì contraddetta dalla prova dichiarativa proveniente, sia dalla persona offesa (ritenuta del tutto mendace nei contenuti e riversata al P.m. per le valutazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale), che da altri soggetti informati dei fatti, che il giudice del merito ha ritenuto, con apprezzamento argomentato e non suscettibile di censura per illogicità manifesta, non essenziali nella ricostruzione storica e comunque permeati del medesimo humus che pervade il territorio soggetto alle iniziative criminali di sodalizi storicamente ivi radicatisi; tuttavia, è stato valorizzato, nel merito, con motivazione congruente rispetto al dato intercettivo esposto in motivazione, il mandato ricevuto dagli esecutori della domanda estorsiva, il contenuto inequivoco della stessa, il riferimento del pari univoco al mandante, esplicitato anche alla vittima, la necessità, infine, di condurre l'imprenditore al cospetto del mandante in Frignano.

Si è detto invece che le ragioni della soccombenza della prova dichiarativa dissonante sono state argomentate in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria con altre evidenze acquisite al processo.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso (proposto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]), afferente alla mancata esclusione della circostanza aggravante di aver commesso il fatto (ancora il capo 8) "in più persone riunite", i giudici di merito (con valutazione conforme) hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale "nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia" (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Rv. 265657).

Né rileva che il concorrente mandante non fosse presente alla domanda estorsiva proveniente dai soggetti che avevano ricevuto il mandato.

La minaccia fu certamente avvertita come proveniente da due persone attivamente presenti al cospetto dell'offeso (capo 8), tali agenti invitarono poi l'offeso al cospetto del mandante per rafforzare la credibilità della domanda e della sua provenienza.

Il che vale ad integrare l'aggravante ad effetto speciale contestata, restando del tutto irrilevante che l'intimazione sia partita anche da uno solo dei soggetti presenti.

La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la percezione effettiva da parte dell'offeso di una tale ontologia (Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776, che si cita anche per la messe di precedenti conformi indicati in nota CED: ... poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone).

In ogni caso, deve pure rammentarsi che l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica (a differenza di quanto indicato dal testo dell'art. 117 cod. pen., per le circostanze di natura soggettiva) ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 31199 del 19/6/2014, Rv. 259887; Sez. 2, n. 36926 del 4/7/2018, Rv. 273521; Sez. 5, n. 22614, del 16/2/2023, Rv. 284733).

3. Quanto al terzo motivo (assolutamente sovrapponibile e comune ai due difensori), attinente alla riconosciuta sussistenza ontologica e giuridica della aggravante ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa (ancora capo 8), palese e quanto mai evocativo, affermano i giudici di merito, è stato il metodo di induzione della vittima all'esborso finanziario, così richiamando l'ineluttabilità del "tributo" verso l'altro Stato, quello rappresentato dal potere mafioso presente su quel territorio.

La Corte ha infatti opportunamente valorizzato la non contestata presenza sul territorio di Aversa e comuni dell'agro aversano (CE) del sodalizio mafioso; sodalizio rappresentato dalla presenza del capozona in Frignano, al cui cospetto l'imprenditore doveva essere condotto.

3.1. Tale aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez.

U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, in motivazione; Sez. 6, n. 29816, del 29/3/2017, Rv. 270602; Sez. 3, n. 36364, del 20/5/2015; Sez. 2, n. 3428, del 20/12/2012, Rv. 254776), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte, mandanti, o anche solo spettatori.4.

Quanto al denunciato silenzio "sostanziale" serbato- dalla Corte sulla richiesta attenuazione in ragione delle invocate circostanze innominate (motivo comune ai due difensori), deve ribadirsi che il motivo di appello inammissibile, per eccessiva genericità, non deve necessariamente esser preso in considerazione dal giudice della impugnazione.

La sanzione processuale della inammissibilità del motivo aspecifico produce quindi i suoi effetti, nei successivi anelli della catena devolutiva (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non la pronunci in concreto per la concorrente proposizione di separati motivi ammissibili.

Pertanto, la laconicità della motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi inammissibili, proposti in concorso con altri motivi ammissibili, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 31592, del 12/10/2020, n.m.; Sez. 2, n. 21835, del 2/7/2020, n.m.; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).

4.2. Ciò posto, la Corte territoriale ha comunque novellamente argomentato sul punto dedotto con i motivi generici, valorizzando le modalità della condotta e la storia criminale dell'appellante al fine di negare cittadinanza alle richieste attenuanti generiche.

4.3. Del pari per l'invocata attenuante della partecipazione di minima importanza, peraltro logicamente inconciliabile col ruolo di mandante e di responsabile apicale del sodalizio nella zona di Frignano (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857).

4.4. L'effetto ingravescente calcolato per la seconda attenuante ad effetto speciale e per la recidiva qualificata è stato complessivamente contenuto largamente entro il terzo (un quarto della sanzione detentiva ed un sesto di quella pecuniaria) della pena base indicata per il reato descritto al capo

8. Tale misura è stata comunque argomentata in ragione delle modalità del fatto e della personalità del colpevole, secondo parametri applicativi assolutamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

5. Fondato è, viceversa, il motivo (ancora una volta comune ai distinti difensori) che denuncia il ritenuto travisamento della prova intercettiva (oltre alla contraddittorietà intrinseca ed alla illogicità manifesta della motivazione) con riferimento al tentativo di estorsione descritto al capo 7 (p.o. [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato dalla responsabilità per tale fatto, ritenendo equivoco e contraddittorio il contenuto delle conversazioni intercettate intra alios e, soprattutto, non logicamente comprensibile lo iato cronologico tra ipotizzato (ma equivoco nell'analisi dei colloqui intercettati) mandato estorsivo conferito ai concorrenti e novella iniziativa portata avanti da tali soggetti, che nelle conversazioni tra loro stessi intrattenute manifestavano vivo interesse ad emanciparsi dalla influenza proveniente da Frignano e aperta diffidenza dall'ipotizzato mandante; mentre la Corte di appello, ribaltando il verdetto di primo grado, ha, sulla base di una rinnovata valutazione del medesimo materiale intercettivo, riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il conato estorsivo, come circostanziato.

5.1. La motivazione (necessariamente rafforzata), che la Corte pone a fondamento dell'overtuming realizzato per il delitto descritto al capo 7 si radica su alcune ritenute certezze probatorie: a) Buompane, appena guadagnata la libertà, pianificava le estorsioni da consumare nel territorio di competenza; b) aveva conferito agli esecutori lo specifico mandato di avanzare la richiesta estorsiva alle persone offese; c) era costantemente chiamato in causa per qualsiasi difficoltà inerente l'estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA]; d) esercitava una posizione di supremazia sui coimputati incaricati della esecuzione del mandato estorsivo.

Tali ritenute certezze, come ben evidenziato con i motivi di ricorso, vacillano e crollano al confronto con la prova intercettiva valutata nel merito.

5.2. Orbene, si è già poco sopra detto che le conversazioni intercettate tra gli autori della domanda estorsiva e, soprattutto, le concatenazioni cronologiche tra le stesse, non erano state in precedenza apprezzate dal primo giudice del dibattimento, quale elemento univocamente e gravemente indiziante del mandato conferito dal Buompane agli esecutori.

Equivoca era stata ritenuta la stessa intenzione (24 ottobre 2018) del Buompane di avvincere al giogo estorsivo il [OSCURATO:PERSONA]; eccessivo era stato ritenuto l'intervallo di quasi due mesi per concretizzare la domanda ad opera degli incaricati e, dunque, dubbia la qualifica stessa di incaricati, piuttosto che di autonomi agenti; contraddittoria con la volontà di eseguire un mandato, la palesata intenzione di tenere separati gli "affari" di Aversa (ove aveva sede l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]) da quelli di Frignano (territorio controllato da Buompane); infine, ancora contraddittoria con il teorema d'accusa era la ipotizzata necessità di coinvolgere Buompane nel caso che [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto sollecitamente alla domanda: se l'agente esegue esplicitamente il mandato di Buompane, non ricorre certo la necessità di evocare il nome dello stesso per incoraggiare l'estorto all'adempimento, l'espressione usata disvela ed anzi conferma invece (ad avviso del primo giudice) la estraneità del Buompane alla domanda rivolta da altri.

La colorazione univoca della fonte intercettiva è stata quindi introdotta nel panorama valutativo solo dalla Corte di appello e, come tale, può pertanto essere oggetto di censura nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777).

Parte ricorrente ha inoltre diligentemente richiamato il punto della sentenza ove tali conversazioni erano state già trascritte, così adempiendo all'onere di diligente allegazione o indicazione dell'elemento di prova, asseritamente travisato, sul quale si sollecita l'attenzione della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Rv. 253073).

Lo stesso ricorrente ha infine sollecitato la Corte ad apprezzare la manifesta illogicità e l'assoluta incongruità della lettura offerta dalla Corte di quelle conversazioni (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

La deduzione è pertanto ammissibile.

Tale diligente indicazione "topografica" dimostra come il dato probatorio sia stato malinteso e del tutto travisato dalla Corte della revisione nel merito, che ha tratto da un testo al più equivoco, ma perfino logicamente indicativo della autonomia della domanda estorsiva rispetto all'interesse ed alla volontà del ricorrente, un significato indiziante assolutamente distante dal solco intellegibile del tratto grafico.

Il testo, accessibile alla Corte in ragione della qualità e della misura del vizio dedotto (Sez. 3, n. 44938/2021, cit.) sembra, per vero, esplicitare un significato del tutto diverso da quello fatto proprio dalla Corte territoriale, in quanto correttamente il primo giudice aveva ritenuto equivoca l'intenzione iniziale di avvincere alla platea da vessare anche [OSCURATO:PERSONA], troppo dilatato l'intervallo che corre rispetto alla ritenuta esecuzione di un ipotetico ed equivoco mandato, non lineare ed anzi contraddittoria e dissonante la volontà, palesata dai colloqui tra agenti nella domanda estorsiva, di eseguire un mandato, piuttosto che estromettere e tenere distante Buompane dall'affare; laddove lo stesso Buompane viene anche apertamente deriso e vilipeso dai colloquianti in conversazioni presenti nel testo della sentenza di primo grado e non riportate dalla sentenza di appello.

Orbene, dedurre da tali equivoche e contraddittorie conversazioni tenute intra alios che il ricorrente avesse manifestato esplicitamente la volontà di estorcere [OSCURATO:PERSONA], mandando all'uopo i due conversanti, costituisce operazione manifestamente illogica e travisante del significato probatorio della fonte, peraltro contraddetta da tutte le altre fonti dichiarative assunte.

5.3. La sentenza impugnata, letta in uno alla più diffusa motivazione di primo grado, non fa trasparire altri elementi valorizzabili ai fini di una diversa valutazione, va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 7, ai sensi di quanto dispone l'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; resta, quindi, confermato il dispositivo di primo grado, che aveva assolto l'imputato dal reato descritto al capo 7, per non aver commesso il fatto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto (capo 8).

5.4. Per effetto di quanto indicato al comma 1, ult. periodo, dell'articolo 621, cod. proc. pen., va eliminato il segmento di pena (mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa) calcolato dalla Corte di appello, in continuazione, per il reato di cui al capo

7. Resta pertanto irrevocabile l'affermazione di responsabilità ed eseguibile (Sez. u, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261) la pena base indicata dalla Corte di appello, per il reato di cui al capo 8, in anni cinque di reclusione ed euro 3500,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7) per non aver commesso il fatto e, per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BUOMPANE Gaetano, n. a Frignano il 6/12/1949; avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] -La Corte di appello di-Napoli, con la sentenz-a indicata in epigrafe, -ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in data 16 novembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la responsabilità del ricorrente, quale mandante, anche del tentativo di estorsione descritto al capo 7 della imputazione (p.o. [OSCURATO:PERSONA]), mentre ha confermato la decisione di responsabilità in riferimento al medesimo tipo contestato al capo 8 (p.o. Zaccariello). Si procede nel merito per il concorso in due distinti, per quanto cronologicamente vicini, episodi di estorsione tentata, così come aggravata dal metodo mafioso e dalle più persone riunite nella domanda estorsiva. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, che deducono a motivi (quasi interamente sovrapponibili nei contenuti delle censure) della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità in concorso per i due episodi di tentata estorsione contestati, avendo la Corte di merito, soprattutto in riferimento al delitto descritto al capo 7, travisato il contenuto colloquiale delle conversazioni intercettate, attribuendo un significato eloquente della partecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] al fatto commesso da altri (separatamente giudicati), laddove dette conversazioni palesavano contenuti quanto mai equivoci e neutri e, nell'episodio [OSCURATO:PERSONA] (p.o.), addirittura inducevano ad escludere logicamente il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva; Sarebbero inoltre state inammissibilmente travisate e pretermesse le stesse fonti dichiarative escusse in primo grado, tanto le persone offese, che hanno escluso qualsivoglia coinvolgimento del Buompane, quanto gli altri testi informati dei fatti, che hanno del pari escluso il coinvolgimento del ricorrente nelle vicende contestate. 2. I medesimi vizi sono dedotti quanto alla riconosciuta aggravante dell'aver agito in più persone riunite (art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, cod. pen., richiamato dal secondo comma dell'art. 629 stesso codice), avendo la Corte confermato la sussistenza della detta aggravante ad effetto speciale, nei confronti del ricorrente, pur non essendo stato presente alla domanda estorsiva rivolta dai concorrenti alle distinte persone offese. 3. Ancora gli stessi vizi caratterizzano la censura dedotta con il terzo motivo (aggravante del metodo e delle finalità mafiose dell'agire), avendo la Corte confermato sul punto la decisione impugnata (capo 8), ancorché il metodo non palesasse richiami alla consorteria mafiosa egemone sul territorio e l'interesse non superasse la dimensione individuale.4-5. Ancora i medesimi vizi sono denunciati quanto al rigetto dei motivi di gravame con i quali era stato richi-esto il riconoscimento delle attenuanti della partecipazione concorsuale di minima importanza, delle attenuanti generiche, oltre agli effetti ingravescenti della recidiva. Come pure si censura la dimensione sanzionatoria dell'aumento calcolato dalla Corte di appello per la continuazione in riferimento al reato di cui al capo 7, individuato come satellite del più grave reato descritto al capo 8, posto a base della piramide sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso (interamente sovrapponibili nei contenuti) riferiti alla tentata estorsione descritta al capo 8 (p.o. Zaccariello) sono manifestamente infondati, sia in merito alla ricostruzione dei fatti, che quanto alla corretta qualificazione (anche circostanziale) della efficiente condotta propositiva esternata ai correi in qualità di mandante. Tali motivi si risolvono, ben vero, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa di prove intercettive assunte nel merito, che sarebbero contraddette dal contenuto dichiarativo delle testimonianze portate a discarico, sia quelle delle persone offese, che quelle di terzi a conoscenza dei fatti. 1.1. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). La censura svolta con il primo motivo (quanto al solo capo 8) si risolve peraltro nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. La Corte di rinvio ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente, che la prova della responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente è data dalla piana e lineare lettura delle conversazioni intercettate intra alios, il cui contenuto apertamente pone all'indice il Buonpane (capabianca) quale mandante della domanda estorsiva a carattere mafioso (per la qualità dei postulanti e le standardizzate modalità evocative della domanda). Tale fonte è sì contraddetta dalla prova dichiarativa proveniente, sia dalla persona offesa (ritenuta del tutto mendace nei contenuti e riversata al P.m. per le valutazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale), che da altri soggetti informati dei fatti, che il giudice del merito ha ritenuto, con apprezzamento argomentato e non suscettibile di censura per illogicità manifesta, non essenziali nella ricostruzione storica e comunque permeati del medesimo humus che pervade il territorio soggetto alle iniziative criminali di sodalizi storicamente ivi radicatisi; tuttavia, è stato valorizzato, nel merito, con motivazione congruente rispetto al dato intercettivo esposto in motivazione, il mandato ricevuto dagli esecutori della domanda estorsiva, il contenuto inequivoco della stessa, il riferimento del pari univoco al mandante, esplicitato anche alla vittima, la necessità, infine, di condurre l'imprenditore al cospetto del mandante in Frignano. Si è detto invece che le ragioni della soccombenza della prova dichiarativa dissonante sono state argomentate in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria con altre evidenze acquisite al processo. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso (proposto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]), afferente alla mancata esclusione della circostanza aggravante di aver commesso il fatto (ancora il capo 8) "in più persone riunite", i giudici di merito (con valutazione conforme) hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale "nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia" (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Rv. 265657). Né rileva che il concorrente mandante non fosse presente alla domanda estorsiva proveniente dai soggetti che avevano ricevuto il mandato. La minaccia fu certamente avvertita come proveniente da due persone attivamente presenti al cospetto dell'offeso (capo 8), tali agenti invitarono poi l'offeso al cospetto del mandante per rafforzare la credibilità della domanda e della sua provenienza. Il che vale ad integrare l'aggravante ad effetto speciale contestata, restando del tutto irrilevante che l'intimazione sia partita anche da uno solo dei soggetti presenti. La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la percezione effettiva da parte dell'offeso di una tale ontologia (Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776, che si cita anche per la messe di precedenti conformi indicati in nota CED: ... poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone). In ogni caso, deve pure rammentarsi che l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica (a differenza di quanto indicato dal testo dell'art. 117 cod. pen., per le circostanze di natura soggettiva) ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 31199 del 19/6/2014, Rv. 259887; Sez. 2, n. 36926 del 4/7/2018, Rv. 273521; Sez. 5, n. 22614, del 16/2/2023, Rv. 284733). 3. Quanto al terzo motivo (assolutamente sovrapponibile e comune ai due difensori), attinente alla riconosciuta sussistenza ontologica e giuridica della aggravante ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa (ancora capo 8), palese e quanto mai evocativo, affermano i giudici di merito, è stato il metodo di induzione della vittima all'esborso finanziario, così richiamando l'ineluttabilità del "tributo" verso l'altro Stato, quello rappresentato dal potere mafioso presente su quel territorio. La Corte ha infatti opportunamente valorizzato la non contestata presenza sul territorio di Aversa e comuni dell'agro aversano (CE) del sodalizio mafioso; sodalizio rappresentato dalla presenza del capozona in Frignano, al cui cospetto l'imprenditore doveva essere condotto. 3.1. Tale aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, in motivazione; Sez. 6, n. 29816, del 29/3/2017, Rv. 270602; Sez. 3, n. 36364, del 20/5/2015; Sez. 2, n. 3428, del 20/12/2012, Rv. 254776), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte, mandanti, o anche solo spettatori.4. Quanto al denunciato silenzio "sostanziale" serbato- dalla Corte sulla richiesta attenuazione in ragione delle invocate circostanze innominate (motivo comune ai due difensori), deve ribadirsi che il motivo di appello inammissibile, per eccessiva genericità, non deve necessariamente esser preso in considerazione dal giudice della impugnazione. La sanzione processuale della inammissibilità del motivo aspecifico produce quindi i suoi effetti, nei successivi anelli della catena devolutiva (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non la pronunci in concreto per la concorrente proposizione di separati motivi ammissibili. Pertanto, la laconicità della motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi inammissibili, proposti in concorso con altri motivi ammissibili, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 31592, del 12/10/2020, n.m.; Sez. 2, n. 21835, del 2/7/2020, n.m.; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 4.2. Ciò posto, la Corte territoriale ha comunque novellamente argomentato sul punto dedotto con i motivi generici, valorizzando le modalità della condotta e la storia criminale dell'appellante al fine di negare cittadinanza alle richieste attenuanti generiche. 4.3. Del pari per l'invocata attenuante della partecipazione di minima importanza, peraltro logicamente inconciliabile col ruolo di mandante e di responsabile apicale del sodalizio nella zona di Frignano (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). 4.4. L'effetto ingravescente calcolato per la seconda attenuante ad effetto speciale e per la recidiva qualificata è stato complessivamente contenuto largamente entro il terzo (un quarto della sanzione detentiva ed un sesto di quella pecuniaria) della pena base indicata per il reato descritto al capo 8. Tale misura è stata comunque argomentata in ragione delle modalità del fatto e della personalità del colpevole, secondo parametri applicativi assolutamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). 5. Fondato è, viceversa, il motivo (ancora una volta comune ai distinti difensori) che denuncia il ritenuto travisamento della prova intercettiva (oltre alla contraddittorietà intrinseca ed alla illogicità manifesta della motivazione) con riferimento al tentativo di estorsione descritto al capo 7 (p.o. [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato dalla responsabilità per tale fatto, ritenendo equivoco e contraddittorio il contenuto delle conversazioni intercettate intra alios e, soprattutto, non logicamente comprensibile lo iato cronologico tra ipotizzato (ma equivoco nell'analisi dei colloqui intercettati) mandato estorsivo conferito ai concorrenti e novella iniziativa portata avanti da tali soggetti, che nelle conversazioni tra loro stessi intrattenute manifestavano vivo interesse ad emanciparsi dalla influenza proveniente da Frignano e aperta diffidenza dall'ipotizzato mandante; mentre la Corte di appello, ribaltando il verdetto di primo grado, ha, sulla base di una rinnovata valutazione del medesimo materiale intercettivo, riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il conato estorsivo, come circostanziato. 5.1. La motivazione (necessariamente rafforzata), che la Corte pone a fondamento dell'overtuming realizzato per il delitto descritto al capo 7 si radica su alcune ritenute certezze probatorie: a) Buompane, appena guadagnata la libertà, pianificava le estorsioni da consumare nel territorio di competenza; b) aveva conferito agli esecutori lo specifico mandato di avanzare la richiesta estorsiva alle persone offese; c) era costantemente chiamato in causa per qualsiasi difficoltà inerente l'estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA]; d) esercitava una posizione di supremazia sui coimputati incaricati della esecuzione del mandato estorsivo. Tali ritenute certezze, come ben evidenziato con i motivi di ricorso, vacillano e crollano al confronto con la prova intercettiva valutata nel merito. 5.2. Orbene, si è già poco sopra detto che le conversazioni intercettate tra gli autori della domanda estorsiva e, soprattutto, le concatenazioni cronologiche tra le stesse, non erano state in precedenza apprezzate dal primo giudice del dibattimento, quale elemento univocamente e gravemente indiziante del mandato conferito dal Buompane agli esecutori. Equivoca era stata ritenuta la stessa intenzione (24 ottobre 2018) del Buompane di avvincere al giogo estorsivo il [OSCURATO:PERSONA]; eccessivo era stato ritenuto l'intervallo di quasi due mesi per concretizzare la domanda ad opera degli incaricati e, dunque, dubbia la qualifica stessa di incaricati, piuttosto che di autonomi agenti; contraddittoria con la volontà di eseguire un mandato, la palesata intenzione di tenere separati gli "affari" di Aversa (ove aveva sede l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]) da quelli di Frignano (territorio controllato da Buompane); infine, ancora contraddittoria con il teorema d'accusa era la ipotizzata necessità di coinvolgere Buompane nel caso che [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto sollecitamente alla domanda: se l'agente esegue esplicitamente il mandato di Buompane, non ricorre certo la necessità di evocare il nome dello stesso per incoraggiare l'estorto all'adempimento, l'espressione usata disvela ed anzi conferma invece (ad avviso del primo giudice) la estraneità del Buompane alla domanda rivolta da altri. La colorazione univoca della fonte intercettiva è stata quindi introdotta nel panorama valutativo solo dalla Corte di appello e, come tale, può pertanto essere oggetto di censura nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777). Parte ricorrente ha inoltre diligentemente richiamato il punto della sentenza ove tali conversazioni erano state già trascritte, così adempiendo all'onere di diligente allegazione o indicazione dell'elemento di prova, asseritamente travisato, sul quale si sollecita l'attenzione della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Rv. 253073). Lo stesso ricorrente ha infine sollecitato la Corte ad apprezzare la manifesta illogicità e l'assoluta incongruità della lettura offerta dalla Corte di quelle conversazioni (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). La deduzione è pertanto ammissibile. Tale diligente indicazione "topografica" dimostra come il dato probatorio sia stato malinteso e del tutto travisato dalla Corte della revisione nel merito, che ha tratto da un testo al più equivoco, ma perfino logicamente indicativo della autonomia della domanda estorsiva rispetto all'interesse ed alla volontà del ricorrente, un significato indiziante assolutamente distante dal solco intellegibile del tratto grafico. Il testo, accessibile alla Corte in ragione della qualità e della misura del vizio dedotto (Sez. 3, n. 44938/2021, cit.) sembra, per vero, esplicitare un significato del tutto diverso da quello fatto proprio dalla Corte territoriale, in quanto correttamente il primo giudice aveva ritenuto equivoca l'intenzione iniziale di avvincere alla platea da vessare anche [OSCURATO:PERSONA], troppo dilatato l'intervallo che corre rispetto alla ritenuta esecuzione di un ipotetico ed equivoco mandato, non lineare ed anzi contraddittoria e dissonante la volontà, palesata dai colloqui tra agenti nella domanda estorsiva, di eseguire un mandato, piuttosto che estromettere e tenere distante Buompane dall'affare; laddove lo stesso Buompane viene anche apertamente deriso e vilipeso dai colloquianti in conversazioni presenti nel testo della sentenza di primo grado e non riportate dalla sentenza di appello. Orbene, dedurre da tali equivoche e contraddittorie conversazioni tenute intra alios che il ricorrente avesse manifestato esplicitamente la volontà di estorcere [OSCURATO:PERSONA], mandando all'uopo i due conversanti, costituisce operazione manifestamente illogica e travisante del significato probatorio della fonte, peraltro contraddetta da tutte le altre fonti dichiarative assunte. 5.3. La sentenza impugnata, letta in uno alla più diffusa motivazione di primo grado, non fa trasparire altri elementi valorizzabili ai fini di una diversa valutazione, va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 7, ai sensi di quanto dispone l'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; resta, quindi, confermato il dispositivo di primo grado, che aveva assolto l'imputato dal reato descritto al capo 7, per non aver commesso il fatto. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto (capo 8). 5.4. Per effetto di quanto indicato al comma 1, ult. periodo, dell'articolo 621, cod. proc. pen., va eliminato il segmento di pena (mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa) calcolato dalla Corte di appello, in continuazione, per il reato di cui al capo 7. Resta pertanto irrevocabile l'affermazione di responsabilità ed eseguibile (Sez. u, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261) la pena base indicata dalla Corte di appello, per il reato di cui al capo 8, in anni cinque di reclusione ed euro 3500,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7) per non aver commesso il fatto e, per l
Sentenza Cassazione n. 46074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris