CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19120/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Triestevisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PasqualeSansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsosia dichiarato inammissibile o rigettato e ha fatto pervenire conclusioni scritte enota spese;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste haconfermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 27 ottobre 2023 che,all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità direlazione all’art. 2632 cod. civ. (capo a) e per due reati di truffa ex art. 640-biscod. pen. (capi c e d, così riqualificato il fatto originariamente contestato al capoc come truffa ex art. 640 cod. pen.) e l’aveva condannato, ritenuta lacontinuazione tra i reati, alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento deldanno, liquidato in sentenza, in favore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. (giàBanca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente, a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di avere, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita il 2 marzo 2018, redatto, quale esperto designato, una falsaperizia di stima in relazione al progetto di scissione parziale e proporzionale dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., attestando che il valore netto della società scindenda era di euro738.036,19, mentre in realtà esso era nettamente inferiore, così agevolando ipredetti amministratori che utilizzavano la perizia per dotare la [OSCURATO:SOCIETA]. di unpatrimonio netto cui era falsamente attribuito il valore di euro 447.667,55derivante dalla società scissa e poi utilizzavano questo valore per aumentarefittiziamente il capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. dapprima di euro 80.000,00 e poi di euro410.000,00, (importo quest’ultimo in parte non derivato direttamente dallascissione) mediante una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni innatura effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di socia scindenda. In tal modo FabrizioPeloso concorreva con gli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]. a determinareil dissesto di questa società commettendo un fatto qualificabile ex art. 2632 cod.civ. (capo a).Inoltre, con la condotta sopra descritta, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito aporre in essere artifici e raggiri che avrebbero indotto in errore i rappresentantidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla solidità economica, finanziaria e patrimoniale di Anteas.p.a., i quali, a cagione di tale errore, hanno erogato a questa un mutuochirografario di euro 500.000,00, in tal modo procurando ad [OSCURATO:SOCIETA]. uningiusto profitto ed arrecando un rilevante danno patrimoniale alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(capo c).Infine gli stessi artifici e raggiri avrebbero indotto in errore anche irappresentanti del Comitato di gestione del Fondo di Rotazione per IniziativeEconomiche (FRIE) nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia consentendoad [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere un finanziamento FRIE da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del valore di euro 839.500,00 ed elargito daMediocredito s.p.a. che otteneva da FRIE un rimborso di soli euro 421.392,60,rimanendo la differenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, con pari danno per lapersona offesa ed ingiusto profitto a favore della società poi fallita (capo d).2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deisuoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando dieci motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2632 cod.civ. e la mancanza di motivazione in ordine alla violazione del principio ditassatività e tipicità della fattispecie penale.Con l’appello si era sostenuto che non fosse applicabile l’art. 2632 cod. civ.,ma al motivo di gravame non sarebbe stata data alcuna risposta, con conseguentenullità della sentenza impugnata.In ogni caso tale disposizione è stata violata, poiché essa, al n. 3, prevedequale modalità di formazione fittizia del capitale sociale la sopravvalutazionerilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti, mentre nel caso di specie nonvi è stata sopravvalutazione di beni o crediti, poiché gli aumenti di capitale sonoavvenuti con operazioni di tutt’altra natura, ossia mediante un’operazione discissione che non comporta alcun conferimento di beni in natura, mal’assegnazione alla nuova società di tutto o parte del patrimonio della societàscissa; né può trovare applicazione l’analogia in malam partem.Mentre nel conferimento il trasferimento del bene o del credito è la causa delcontratto, nella scissione il trasferimento è solo un fatto incidentale rispetto allariorganizzazione della struttura societaria.Ai sensi dell’art. 2506-ter cod. civ., quando la scissione si realizza medianteun aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazionedell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione di una relazioneai sensi dell’art. 2343 cod. civ.Perché sia necessaria la relazione di stima occorre che si tratti di una scissioneche comporti un aumento di capitale e che tale aumento avvenga con conferimentodi beni in natura o crediti, mentre laddove la scissione non preveda alcun aumentodi capitale della beneficiaria preesistente, non trova applicazione l’ultimo periododel secondo comma dell’art. 2506-ter cod. civ.Non in ogni ipotesi di aumento di capitale della beneficiaria è necessaria unarelazione di stima, essendo necessario che l’aumento di capitale avvenga conconferimento di beni in natura o crediti.Nel caso di specie ricorre una ipotesi «assimilabile» al conferimento di beni innatura, perché vi è stata una rivalutazione dell’assegnazione alla societàbeneficiaria rispetto al suo valore contabile iscritto nel bilancio della società scissa,cosicché è necessaria la relazione di stima allo scopo di assicurare che il valoreeffettivo dell’apporto sia reale.Nel caso di specie, la funzione della relazione è quella di accompagnarel’apporto patrimoniale formatosi a titolo originario proprio in forza della scissioneed iscritto nel capitale sociale.Non è quindi sufficiente la mera assegnazione di beni in natura o crediti allabeneficiaria per effetto della scissione, ma è necessario anche che all’esito dellascissione il capitale della beneficiaria sia aumentato.Nel caso in esame, la delibera di scissione prevedeva che alla societàbeneficiaria fosse assegnato un patrimonio netto del valore complessivo di euro738.036,00, corrispondente al valore economico del ramo di azienda come stimatodal ricorrente, di cui euro 447.668,00 pari al valore contabile che detto patrimonionetto aveva nella contabilità della società scissa, ed euro 290.368,00 di maggiorivalori attribuiti agli attivi patrimoniali. Una parte del patrimonio netto contabilesarebbe stata imputata all’aumento del capitale sociale deliberato a servizio dellascissione, mentre la restante parte sarebbe confluita in altre poste del patrimonionetto.Pertanto, la volontà non era quella di appostare nel capitale della societàbeneficiaria i maggiori valori degli attivi, bensì quella di aumentare il capitalesociale imputando le riserve di patrimonio netto, già presenti nel patrimonio dellascissa e che corrispondevano al valore contabile di attivi e passivi assegnati allabeneficiaria.Le poste del patrimonio netto della scissa possono essere fatte confluire dallabeneficiaria nel proprio capitale sociale e nel caso di specie l’aumento del capitalesociale per euro 80.000,00 era avvenuto mediante imputazione a capitale di unaparte del patrimonio netto contabile assegnato dalla società scissa.Dopo la scissione la Antea si era trasformata da società a responsabilitàlimitata a società per azioni procedendo ad un aumento di capitale in parte, pereuro 410.000, a titolo gratuito, mediante imputazione di riserve di patrimonionetto già esistenti in capo alla scissa [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 367.668,00 e per euro42.332,00 mediante imputazione della riserva che accoglieva i maggiori valoridell’attivo emersi per effetto della scissione rispetto agli attivi iscritti nellacontabilità della scissa, e per euro 300.000,00 a pagamento, di cui euro 50.000,00versati dai due soci, ciascuno per euro 25.000,00, e la rimanenza, pari ad euro250.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] operazioni erano, infatti, dirette aconsentire alla finanziaria regionale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di entrare nella compaginesociale.Tuttavia, solo il primo aumento di capitale era avvenuto a servizio dellascissione, mentre il secondo era autonomo ed ulteriore.Anche volendo ritenere entrambi gli aumenti di capitale come avvenuti aservizio della scissione, deve considerarsi che l’importo complessivo di euro490.000,00 era costituito per euro 447.668,00 mediante imputazione a capitaledell’intero patrimonio contabile netto proveniente dalla società scissa.Poiché il bene giuridico tutelato dall’art. 2632 cod. civ. è l’integrità del capitalesociale, un’eventuale sopravalutazione che confluisca in parte nel capitale socialeed in parte in una riserva di patrimonio netto non rileva a fini penali per la parteche va a riserva.A sostegno di tale assunto il ricorrente invoca un precedente di questa Cortedi cassazione (Sez. 5, n. 1394 del 14/12/2017 – dep. 2018, Sacchi, nonmassimata, secondo la quale non rileva la sopravalutazione del bene che abbiacondotto ad un eccessivo sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione destinatoa riserva).2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allasussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato di cuiall’art. 2632 cod. civ., alla corretta valutazione del patrimonio netto eall’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] fallimentare, nonché la violazione dell’art. 2632 cod.civ.Il ricorrente evidenzia che sebbene l’accusa poggi sulle conclusioni delCuratore fallimentare, per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato una notevolesopravvalutazione del patrimonio assegnato ad Antea per effetto della scissione,la motivazione risulta contraddittoria perché la stessa Corte di merito ha poisconfessato l’operato del [OSCURATO:PERSONA] senza trarne le logiche conseguenze giuridiche.Più precisamente, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il valore netto delpatrimonio era negativo per euro 141.196,00, la Corte di appello è giunta adaffermare che il valore netto del patrimonio è di euro 150.000,00 con laconseguenza che il primo aumento di capitale di euro 80.000,00 era interamentecoperto da un patrimonio reale e positivo e che l’operazione era del tutto lecita,venendo meno l’elemento oggettivo del reato.Peraltro, la individuazione di errori macroscopici nei calcoli effettuati dalCuratore avrebbe dovuto indurre il Giudice di appello a ritenere del tuttoinattendibile le sue conclusioni e prosciogliere l’imputato. Inoltre, se il Curatorefallimentare aveva errato, doveva ammettersi la possibilità che analogo errorefosse stato compiuto in buona fede dall’imputato, con conseguente esclusione deldolo specifico. Era ben possibile che egli fosse incorso in un errore di metodonell’effettuare i calcoli.[OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il criterio del valore effettivo, mentre l’imputatoquello del valore economico, che comprendeva la capacità dei beni di produrreredditi futuri e quindi l’avviamento, indicando espressamente nella sua relazioneche questo era il metodo utilizzato. Peraltro, in relazione a vari cespiti, il curatorene aveva espunto il valore stimato dall’imputato per ragioni puramente formali,perché non era stato allegato un prospetto di sintesi che li menzionasse, senzatuttavia lamentare il mancato reperimento di tali beni tra quelli inventariati.[OSCURATO:PERSONA] aveva espunto del tutto anche il valore dell’avviamento.L’imputato aveva invece considerato il valore dell’avviamento, ma, purvalutandolo in euro 500.000,00, ne aveva abbassato la stima, a titolo prudenziale,ad euro 183.681,00, senza poi considerarlo ai fini della quantificazione del ramodi azienda assegnato alla fallita e tale condotta si pone in netto contrasto con lapretesa volontà dell’imputato di gonfiare il valore del patrimonio netto, poiché sequesto fosse stato il suo scopo sarebbe stato assai più semplice sopravvalutarel’avviamento.Gli aumenti di capitale erano stati due e la relazione di stima era funzionalesolo al primo, che era parte dell’operazione di scissione, e non al secondo che erafinalizzato a consentire l’ingresso quale socia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il primo aumento di capitale era del tutto lecito, perché il valore delpatrimonio, come rettificato dalla Corte territoriale, era positivo per euro150.000,00.La Corte di appello ha ritenuto lecito il primo aumento di capitale ed illecito ilsecondo, affermando che anche quest’ultimo era al servizio della scissione inquanto oggetto della medesima delibera. In realtà, segnala il ricorrente, le delibereerano due ed erano distinte e non contestuali e solo la prima si riferisce allascissione, mentre la seconda riguarda un aumento di capitale a titolo gratuito eperfezionato mediante imputazione di riserve a capitale, operazione, quest’ultimache, non essendo stata effettuata a servizio della scissione mediante conferimentodi beni o crediti, non vale ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2632 cod. civ.Peraltro, la Corte di merito, nell’affermare l’illiceità del secondo aumento dicapitale, non si è soffermata sulla presunta fittizietà di tale operazione, ma haaffermato che essa era «una manovra elusiva del dettato normativo che imponela stima dei conferimenti», ma tale condotta non poteva integrare il reato di cuiall’art. 2632 cod. civ.Né poteva rilevare la mancanza di indipendenza dell’imputato ai fini dellasussistenza del reato.Neppure le due sentenze chiariscono se le sopravvalutazioni siano «rilevanti»,come richiesto dalla norma incriminatrice, ed in quali termini.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza per avere la Corte di appello operato una nonconsentita modifica del fatto storico oggetto di imputazione.L’imputazione riguardava la formazione fittizia di capitale sociale in relazioneall’operazione di scissione.Poiché vi sono stati due aumenti di capitale e solo il primo era al servizio dellascissione per la quale era funzionale la relazione di stima redatta dall’imputato,assodata la liceità del primo aumento di capitale, perché il patrimonio netto nonera negativo, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], ma positivo per euro 150.000,00, laCorte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a prosciogliere l’imputato, mentre haconsiderato parte dell’operazione di scissione anche il secondo aumento di capitaleampliando il fatto contestato in violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che «anche il secondo aumentodi capitale di euro 410.000,00 sia avvenuto per effetto della scissione seppureformalmente mascherato come aumento a titolo gratuito» in quanto avvenutocontestualmente alla scissione.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 223 l. fall.e la manifesta illogicità della motivazione per assenza di prova del nesso dicausalità e dell’aggravamento del dissesto.Sostiene che non è stata fornita motivazione in ordine al nesso causale tra lacondotta dell’imputato e l’aggravamento del dissesto, limitandosi la sentenzaimpugnata a postulare un automatismo tra la erroneità della stima e il successivofallimento, senza alcuna analisi degli elementi indicati dal [OSCURATO:PERSONA] quali cause deldissesto.Neppure la Corte di appello ha risposto alle specifiche censure sollevate sulpunto con il gravame.L’operazione di scissione e ricapitalizzazione era volta a rimediare ad unasituazione di difficoltà della società originaria, fortemente indebitata verso l’Erarioe l’obiettivo era isolare il ramo d’azienda produttivo creando una nuova società darilanciare con nuovi investimenti. Lo scopo era, quindi, di risanamento e non didolosa diminuzione del patrimonio.La Corte di merito non ha spiegato perché la stima elaborata dall’imputatoavrebbe aggravato il dissesto.Non può sostenersi, come ha fatto il curatore, che la causa del dissesto possaessere individuata nella costituzione di una società nata con capitale socialenegativo, poiché tale assunto è stato contraddetto dalla Corte di appello, che haaffermato che all’atto della sua costituzione il patrimonio netto di [OSCURATO:SOCIETA]. eradi euro 150.000,00.Anche non considerando il successivo aumento gratuito di capitale sociale, viera stato anche un aumento di capitale sociale a pagamento per euro 300.000,00,cosicché non poteva sostenersi che Antea fosse sottopatrimonializzata.Neppure la truffa ha causato danno alla società, poiché il reato cagiona dannoal truffato, specie in riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] che neppure si è insinuata alpassivo fallimentare.Invece, sostiene il ricorrente, il fallimento è dipeso dal ritardo con il quale ilMediocredito ha erogato il finanziamento per l’acquisto del macchinario necessarioa risollevare le sorti dell’impresa.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancanza o manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo delreato, con particolare riferimento all’intento di rilancio aziendale condiviso con gliistituti finanziatori.Il dolo richiede una consapevole rappresentazione della probabile diminuzionedella garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, mentre nel casodi specie è provato che l’operazione era parte di un piano di rilancio aziendale,vagliato e condiviso da investitori professionali e qualificati come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eBanca [OSCURATO:PERSONA].Anche in ordine all’elemento soggettivo, occorre considerare che,diversamente da quanto in origine ipotizzato dall’accusa, la Antea non era natacon un patrimonio netto negativo, ma positivo per euro 150.000,00 e talecircostanza avrebbe imposto alla Corte di merito una nuova valutazione in ordineall’elemento soggettivo.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo eoggettivo del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per effettodell’omessa valutazione e del travisamento delle prove documentali.Sostiene il ricorrente che con l’atto di appello era stato dedotto che i duefinanziatori avevano attentamente valutato tutta la documentazione societaria econtabile di Antea e certamente non si erano fatti condizionare dalla relazione distima redatta dall’imputato, al quale neppure è stato contestato il concorso nelfalso in bilancio che pure, secondo l’accusa, avrebbe indotto in errore i finanziatori.ponderosa documentazione dalla quale emergevano le condizioni in cui versava lasocietà. La decisione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di investire in Antea risale ad una deliberaassunta il 18 dicembre 2015, mentre la relazione di stima redatta dall’imputato èstata allegata al progetto di scissione in data 22 dicembre 2015.quest’ultima aveva attribuito un rating di rischio di insolvenza elevato nel breveperiodo ed un rischio di insolvenza medio per gli anni 2017 e 2018 ed anche dopola delibera [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a tenersi aggiornata sulle condizionieconomiche di Antea, come risulta da diversi documenti provenienti da Friulias.p.a. e citati nel ricorso per cassazione.La relazione di stima redatta da [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto, quindi,alcuna incidenza sulla decisione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di finanziare la società poi fallita.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], nell’imputazione si indica quale data di conclusionedel contratto di finanziamento il 6 dicembre 2017, mentre il contratto venneconcluso il 27 aprile 2017, con la conseguenza che il reato si è estinto perprescrizione già prima della sentenza di appello.Né può ritenersi sussistente il nesso causale tra la condotta dell’imputato el’evento, verificatosi ad oltre un anno e mezzo di distanza. Non può ritenersi cheBanca [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e il FRIE siano stati indotti ad erogaredapprima un mutuo chirografario di euro 900.000,00 e poi un mutuo ipotecariodell’importo di euro 1.890.000,00 sulla base della relazione di stima redattadall’imputato e dai valori in essa indicati e non sulla base di una propria autonomaanalisi della situazione economica dell’impresa, specie considerando chel’istruttoria svolta dal [OSCURATO:PERSONA] si colloca nella seconda metà del 2016 ed è diun anno successiva a quella svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre la relazione di stima èdel settembre 2015.Erano stati analizzati anche il progetto industriale e le sue implicazioni, irisultati del primo semestre del 2016, la struttura patrimoniale della società.Peraltro la [OSCURATO:SOCIETA]. era già nota al [OSCURATO:PERSONA] che ad essa aveva già erogato deifinanziamenti il cui rimborso risultava all’epoca regolare.Non può quindi ritenersi che la banca sia stata indotta in errore dalla condottadell’imputato e la differente decisione adottata dalla Corte territoriale non può chederivare dal travisamento della documentazione prodotta.Quanto, poi, alla ulteriore condotta che avrebbe indotto in errore la BancaMediocredito, ossia la falsa prospettazione di una immissione di ulteriore liquiditàper euro 200.000,00 nelle casse sociali, il ricorrente fa presente che già nellaconsulenza tecnica di parte era stato dedotto che l’imputato non aveva avuto alcunruolo nella decisione di Antea di utilizzare la liquidità per pagare un debito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di questa società di utilizzare la somma ricevuta perestinguere un suo debito verso il socio [OSCURATO:PERSONA] a titolo di finanziamento.Peraltro, non era neppure vero che l’immissione di liquidità non fosseavvenuta, poiché questa era stata realmente eseguita dal socio [OSCURATO:PERSONA] in favore diAntea e poi utilizzata da Antea per estinguere un suo debito verso la [OSCURATO:SOCIETA]., laquale a sua volta aveva rimborsato un suo debito verso il socio [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, l’apporto della somma di euro 200.000,00 non poteva dirsi nonavvenuto perché la Antea aveva potuto con essa estinguere un suo debito di pariimporto verso CP e quindi vi era stato un incremento patrimoniale in favore dellafallita.Infine, nel capo di imputazione relativo alla truffa si afferma che FabrizioPeloso, con la sua relazione di stima, avrebbe nascosto che la Antea aveva unpatrimonio negativo e che i finanziatori, se avessero conosciuto tale circostanza,non avrebbero erogato i finanziamenti, mentre tale circostanza è smentita anchedalla Corte di appello.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 640 e640-bis cod. pen., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel qualificarei fatti come truffe ex art. 640-bis cod. pen. e non come truffe ex art. 640 cod. pen.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la natura del soggetto che ha erogato il finanziamento,una società per azioni, e il tipo di finanziamento erogato, un mutuo chirografario,tipico dell’attività finanziaria privata, sono elementi che depongono per l’esclusionedi un finanziamento agevolato, ovvero concesso a condizioni più favorevoli diquelle di mercato in virtù di una provvista pubblica destinata a sosteneredeterminate iniziative, con la conseguenza che il fatto andava qualificato cometruffa semplice, con conseguente estinzione del reato per prescrizione.2.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 640 e157 cod. pen.Segnala che il contratto con [OSCURATO:PERSONA] è del 27 aprile 2017 e che al capod) sono stati contestati i reati di cui agli artt. 640-bis e 640 cod. pen. in concorsoformale e per ciascun reato è stato fissato un aumento per la continuazione dimesi tre di reclusione.Tuttavia, il reato di truffa ex art. 640 cod. pen. doveva essere ritenuto giàestinto per prescrizione al momento della decisione della Corte di appello.2.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 522 cod.pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza di primo grado quanto allariqualificazione del reato di cui al capo c) in truffa ex art. 640-bis cod. pen.Il Tribunale ha riqualificato il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,originariamente contestato come truffa ex art. 640 cod. pen., in truffa ex art. 640-bis cod. pen. e la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame volto adenunciare il difetto di correlazione tra accusa e sentenza.Nel caso di specie il passaggio da una truffa all’altra non è una merariqualificazione giuridica, ma la decisione su un fatto diverso da quello contestatoe caratterizzato dalla natura pubblicistica ed agevolata del finanziamento erogato,elemento sul quale l’imputato non è stato posto in condizione di difendersi.2.10. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla liquidazione del danno in favore delle particivili e la violazione degli artt. 185 cod. pen. e 1227 cod. civ.In particolare, sostiene che alla produzione del danno ha concorso la condottanegligente delle stesse persone offese con la conseguenza che l’ammontare delrisarcimento deve essere proporzionalmente ridotto.3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una memoria difensiva, con cocnclusioni e notaspese.Anche l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., giàBanca [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha fatto pervenire una memoriadifensiva, con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichirato inammissibile origettato, e la nota spese.I difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno fattopervenire una memoria di replica alle memorie delle parti civili, insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattatiunitariamente, sono complessivamente infondati.Lo stesso ricorrente afferma che la scissione è avvenuta mediante attribuzionealla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. di parte del patrimonio della scissa [OSCURATO:SOCIETA]Nella sentenza qui impugnata si afferma che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituitail 17 dicembre 2015 e che il progetto di scissione depositato presso la Camera dicommercio il 23 dicembre 2015 prevedeva l’attribuzione ad [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti gliimpianti di lavorazione, attrezzature e veicoli, nonché il magazzino per un valorestimato di oltre euro 700.000,00 sulla base della perizia redatta dall’odiernoimputato. L’atto di scissione è stato formalizzato in data 8 marzo 2016.Deve, allora, osservarsi che secondo la giurisprudenza civile di questa Cortedi cassazione la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss.cod. civ., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimentodi parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuovacostituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime aisoci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, checomporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima nonpresenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della societàscissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapportigiuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titoloparticolare nel diritto controverso, tanto che, ove essa intervenga nel corso delgiudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ., con laconseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio diappello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 cod. proc. civ., ed impugnare la sentenzaeventualmente pronunciata nei confronti del dante causa (Cass. Sez. 2 civ. ,04/12/2018, n. 31313, Rv. 651601 - 01).Vi è stata, quindi, una operazione traslativa di beni con successivo aumentodel capitale sociale.In un primo momento, con l’atto di scissione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha deliberatola propria scissione parziale proporzionale con assegnazione di parte delpatrimonio alla beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. e quest’ultima ha aumentato il propriocapitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 90.000,00 ed iscritto riserve per euro958.036,00.La nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA]., era già costituita prima della scissione e laspecifici beni e rapporti indicati nell’atto di scissione, ha determinato iltrasferimento di tali beni con successivo aumento del capitale, cosicché nellasostanza si è in presenza di un vero e proprio conferimento di beni conconseguente applicabilità dell’art. 2632 cod. civ.Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, non si sarebbe concretizzata l’ipotesidi aumento fittizio del capitale sociale mediante sopravvalutazione rilevante deiconferimenti, di cui all’art. 2632 cod. civ., poiché la Corte di appello, accogliendotalune delle censure contenute nell’atto di appello in ordine alla valutazione delpatrimonio oggetto di assegnazione, ha escluso che il patrimonio assegnato allabeneficiaria della scissione fosse negativo e ha, invece, attribuito ad esso un valorenetto di euro 149.228,22, superiore, quindi, al valore del capitale sociale risultantedalla scissione.Il ricorrente sostiene che poiché la relazione di stima era finalizzata alla solascissione con aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 90.000,00e tale aumento era in ogni caso coperto dal valore della quota di patrimonio dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]. assegnata alla [OSCURATO:SOCIETA]., l’aumento di capitale non potrebbe essereritenuto fittizio. Il successivo aumento di capitale era autonomo ed ulteriore.Anche tale rilievo è infondato.Deve a tale proposito rilevarsi che nella stessa data in cui è stata formalizzatala scissione, ossia in data 8 marzo 2016, i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno deliberato lasua trasformazione in società per azioni con aumento del capitale sociale ad euro550.000,00, mediante imputazione a capitale delle riserve disponibili formatesiper effetto della scissione per l’importo di euro 410.000,00 ed un ulterioreaumento di capitale a pagamento di euro 50.000,00 sottoscritto in misura paritariadai due soci.Vi è stato poi un terzo aumento di capitale per euro 250.000,00 sottoscrittoda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diTrieste).La Corte territoriale ha correttamente osservato (alle pagine 27 e 28 dellasentenza impugnata) che il patrimonio netto assegnato ad Antea e stimato nellarelazione redatta dall’imputato è stato integralmente utilizzato per procedere aiprimi due aumenti di capitale della beneficiaria; anche in relazione al secondoaumento di capitale, per la parte a titolo gratuito, la stima redatta dall’imputato èstata utilizzata per stabilire il valore delle riserve da imputare a capitale sociale edil valore del patrimonio della società in occasione della sua trasformazione da s.r.l.a s.p.a., il che pure integra una delle ipotesi previste dall’art. 2632 cod. civ.Poiché la scissione ed i primi due aumenti di capitale nonché la trasformazionedella Antea da s.r.l. a s.p.a. sono stati attuati contestualmente in quanto avvenutinella stessa data e con atti stipulati dal medesimo notaio, la Corte ha del tuttocorrettamente osservato che si tratta, in realtà, di un’unica complessa operazionee lo sdoppiamento dell’aumento di capitale in due diverse fasi è solo un espedienteformale inidoneo a mutarne la sostanza.Il principio affermato dal precedente di questa Corte invocato dal ricorrente,per il quale non rileva la sopravalutazione del bene che abbia condotto ad uneccessivo sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione destinato a riserva (Sez.5, n. 1394 del 14/12/2017 – dep. 2018, Sacchi, non massimata) conserva la suavalidità.Poiché il sovraprezzo, nel caso relativo al precedente sopra citato, eradestinato a confluire nella riserva e non era imputato ad aumento di capitale, nonsi realizzava la fattispecie dell’aumento fittizio del capitale sociale di cui all’art.2632 cod. civ.Nel caso che ci occupa, invece, la destinazione a riserva è solo apparente, inquanto nello stesso giorno la riserva viene utilizzata per aumentare il capitale.Laddove, con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che per i numerosi erroriin cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del patrimonio assegnato allabeneficiaria, la sua deposizione avrebbe dovuto essere ritenuta dalla Corte diappello integralmente inattendibile, viene invocata una rivalutazione del materialeistruttorio non consentita in questa sede di legittimità.Analoghe considerazioni valgono in relazione al rilievo, pure contenuto nelsecondo motivo, secondo il quale, sebbene il valore dell’avviamento non potesseessere considerato ai fini della stima, dall’avere l’imputato sottostimato tale valoredovrebbe trarsi la insussistenza della sua volontà di sovrastimare il patrimonioassegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della scissione.Quanto alla mancanza, in capo all’imputato, di una posizione di indipendenzarispetto ai soggetti indicati alla lettera c) del primo comma dell’art. 2343-ter cod.civ., essa non incide sull’elemento materiale del reato di cui all’art. 2632 cod. civ.,ma la stessa rileva ai fini della sussistenza del dolo, come espressamente chiaritodalla Corte di appello (vedi pag. 40 della sentenza di appello), che proprio da talecarenza ha tratto un indizio della dolosa sopravvalutazione del patrimonioassegnato alla beneficiaria.Il secondo motivo di ricorso è poi manifestamente infondato, laddove sisostiene che la Corte di appello non avrebbe chiarito se la sopravvalutazione siarilevante, atteso che, per come affermato nella sentenza impugnata, il secondofittizio aumento del capitale era volto ad indurre [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere il terzoaumento di capitale di euro 250.000,00.Ed in proposito appare opportuno ricordare che questa Corte di cassazione haaffermato, in tema di reato di formazione fittizia del capitale, che lasopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero delpatrimonio della società nel caso di trasformazione è da ritenersi «rilevante»quando l'omessa od erronea indicazione sia idonea ad ingannare o a determinarescelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari (Sez. 5, n. 39495 del17/06/2021, Musarra, Rv. 282089 - 01).2. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Non solo perché, sulla base di quanto sopra esposto, non è possibiledistinguere tra il primo aumento di capitale di [OSCURATO:SOCIETA], per euro 80.000,00, edil secondo aumento di capitale per euro 410.000,00, trattandosi in realtà diun’unica operazione di aumento di capitale, ma anche perché anche il «secondo»aumento di capitale viene menzionato nel capo di imputazione distinto dalla lettera3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha motivato adeguatamente (vedi pag. 40 della sentenzaimpugnata) in ordine al nesso di causalità tra la condotta dell’imputato el’aggravamento del dissesto, osservando che proprio l’aumento in gran partefittizio del capitale sociale le ha consentito di ottenere l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel capitale sociale e poi ulteriori finanziamenti. Il ricorrente ha sostenuto chel’insolvenza è stata determinata dal ritardo con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha erogato ilfinanziamento per l’acquisto di un macchinario per la lavorazione del legno cheavrebbe consentito alla società di uscire dalla situazione di difficoltà in cui versava.Tale rilievo non esclude, ma anzi conferma quanto affermato dalla Corte diappello, secondo la quale la sottopatrimonializzazione della società ha contribuitoal suo dissesto. Laddove il capitale sociale fosse stato reale e non fittizio, la societàavrebbe potuto fronteggiare tali difficoltà sino all’arrivo del macchinario, il cuiritardo non avrebbe determinato in breve tempo l’insolvenza.4. Il quinto motivo di ricorso è infondato.Questa Corte di cassazione ha affermato che configura concorso nel delitto dibancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale la condottadell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferitodall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misurarilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché dellaprobabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrioeconomico (Sez. 5, n. 21854 del 01/03/2024, Minervino, Rv. 286457 - 01).In particolare, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolopresuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già qualeintenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione dellaprobabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrioeconomico (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, P.g.,, Rv. 252804 - 01).La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all’elementosoggettivo alle pagine 40 e 41 della sentenza di secondo grado, osservando chel’odierno ricorrente era a conoscenza delle condizioni in cui versava la società edaveva interesse a che la complessa operazione, che prevedeva l’ingresso di Friulias.p.a. nel capitale della società poi fallita, si concretizzasse ed era ben consapevoleche, in caso di fallimento, la garanzia dei creditori, rappresentata dal capitalesociale, era in realtà grandemente inferiore a quella fittiziamente esposta negli attidella società. L’aumento del capitale era necessario poiché ad esso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva subordinato il suo ingresso nella compagine sociale attraverso la suapartecipazione all’aumento di capitale a pagamento per complessivi euro250.000,00 e non disponendo i soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] delle sommea tal fine occorrenti si è proceduto alla sopravvalutazione del patrimonio assegnatoa [OSCURATO:SOCIETA]5. Il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, che possono essere trattatiunitariamente poiché parzialmente sovrapponibili, sono inammissibili.Il sesto motivo è generico laddove si lamenta il travisamento delle provedocumentali, poiché non si spiega quale sarebbe il contenuto delladocumentazione che sarebbe stata travisata.Inoltre, nella parte in cui si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] avevanocertamente valutato con attenzione tutta la documentazione societaria e contabiledi Antea e non si erano fatti influenzare dalla relazione di stima redattadall’imputato, la censura formulata con il sesto motivo attiene al merito e non èconsentita in questa sede di legittimità.Nella parte in cui, con il sesto motivo, si sostiene che sebbene nell’imputazionesi indichi quale data del contratto di finanziamento erogato da banca Mediocreditoil 6 dicembre 2017, in realtà il contratto venne concluso il 27 aprile 2017 e quindida questa data inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione, la censura èmanifestamente infondata, atteso che il reato di truffa si perfeziona nel momentoin cui vengono ad esistenza sia il danno per il truffato che il profitto ingiusto per iltruffatore o per altri e quindi il momento che rileva ai fini della decorrenza deltermine di prescrizione è quello in cui il finanziamento è stato erogato.Il finanziamento ottenuto dal Fondo di Rotazione per [OSCURATO:PERSONA](F.R.I.E.) della [OSCURATO:PERSONA] tramite la banca [OSCURATO:PERSONA] è statoerogato, quanto alla prima tranche dello stesso, in data 11 agosto 2017 (vedi pag.52 della sentenza impugnata) e, pertanto, il termine di prescrizione, pari ad annisette e mesi sei, non risulta ancora decorso, anche per effetto della sospensioneprevista dall’art. 159, secondo e terzo comma, cod. pen. come inseriti dall’art. 11,lett. a), n. 2, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabili ratione temporis.Difatti, oltre al termine massimo di anni sette e mesi sei, bisogna considerareche il Tribunale di Pordenone ha pronunciato la sentenza di primo grado in data27 ottobre 2023 e nel dispositivo è stato fissato il termine di novanta giorni per ilsuo deposito, che scadeva il 25 gennaio 2024. La sentenza di appello è statapronunciata in data 20 maggio 2025 e quindi la sospensione tra il termine fissatoper il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia della sentenza diappello risulta pari a giorni 480.Ne consegue che il termine di prescrizione, che in assenza della sospensionesarebbe maturato il giorno 11 febbraio 2025, per effetto di detta sospensione (edanche non calcolando l’ulteriore sospensione tra il termine fissato per il depositodella sentenza di appello e la pronuncia della presente sentenza che pure sarebbeapplicabile) sarebbe scaduto solo il 6 giugno 2026, dopo la presente sentenza.Ne deriva la manifesta infondatezza anche dell’ottavo motivo.6. Il settimo motivo di ricorso è generico nella parte in cui si duole che laCorte di appello abbia giuridicamente qualificato come truffa ai danni diMediocredito s.p.a. ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.Occorre premettere che il reato suddetto era stato originariamente contestatoal capo d) come truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. e hamantenuto tale qualificazione sia nella sentenza di primo grado, sia in quella diappello.Nell’argomentare la censura il ricorrente fa invece esclusivamente riferimentoal reato di truffa contestato al capo c) commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,omettendo di spiegare le ragioni per le quali al diverso reato contestato al capo d)non potrebbe applicarsi l’aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen., cosicché ilmotivo è in relazione al reato di cui al capo d) inammissibile per genericità.7. Quanto alla medesima censura sollevata con il settimo motivo in relazioneal reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestato al capo c), ed al nono motivodi ricorso deve osservarsi quanto segue.La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cuiall'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Sez. U, n. 26351del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 - 01).Il Tribunale, qualificando il reato di cui al capo c) come truffa ai sensi dell’art.640-bis cod. pen. non ha operato una vera e propria riqualificazione giuridica delfatto di reato, che rimane quello di cui all’art. 640 cod. pen., ma ha applicato alreato l’aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen. in assenza della suacontestazione da parte del Pubblico ministero.La sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanzaaggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioniconcernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è,nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come taleinsanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5,n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01).Nel caso di specie la aggravante non può neppure essere ritenuta contestatain fatto, non bastando a tal fine la indicazione, nel capo di imputazione, dellacircostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era partecipata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] venezia Giuliaquale socio di maggioranza.Deve, pertanto, essere rilevata la nullità della sentenza impugnatalimitatamente all’aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen. applicata al reato dicui al capo c), che pertanto deve essere esclusa.Peraltro, poiché il reato di truffa si è consumato con la erogazione delfinanziamento che la fallita ha ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi in data 7 febbraio2017, il termine massimo di anni sette e mesi sei è spirato in data 7 agosto 2024,prima della sentenza di appello, non potendo trovare applicazione la sospensioneintrodotta dalla legge n. 103 del 2017, che è entrata in vigore successivamentealla data di consumazione del reato. Ne deriva che il reato si è estinto perprescrizione e che deve essere eliminata la relativa pena di mesi quattro direclusione (mesi sei di reclusione ridotti a mesi quattro di reclusione per la sceltadel rito abbreviato).Poiché la estinzione del reato per prescrizione è maturata dopo la sentenza diprimo grado, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. rimangono ferme le statuizionicivili.Le altre censure sollevate al settimo ed al nono motivo di ricorso restanoassorbite.8. Infondato è anche il decimo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili.In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernentela diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposodel danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi in cui il danneggiato dal delitto ditruffa sia stato indotto a tenere una condotta poco accorta proprio per effetto degliartifizi e dei raggiri posti in essere dall’autore del reato, in quanto in tale situazionela condotta, sia pure negligente, della persona offesa trova a sua volta causa nelcomportamento doloso del truffatore, che quindi assume il ruolo di causa unica edautonoma del danno cagionato alla vittima.9. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente nei confronti della Mediocreditos.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., deve essere condannato, ai sensi dell’art. 541cod. proc. pen., alla rifusione in favore di detta parte civile delle spese processualida questa sostenute, che si liquidano come da dispositivo.Non può, invece, essere pronunciata condanna alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostantequesta abbia fatto pervenire una memoria contenente istanza in tal senso, attesoche detta parte civile non è intervenuta all’udienza pubblica per la quale era statadisposta la comparizione delle parti per la trattazione orale.Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv.285911 - 01). P.Q.MPrevia esclusione dell’aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen., annullasenza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al reato ditruffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per essere lo stesso estinto per prescrizione e perl’effetto elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto ilricorso anche in relazione alle statuizioni civili relative al suddetto reato.Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquidain complessivi euro 5.280,00, oltre accessori di legge. Nulla per le spese dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]