CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 25383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19365/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Cassano delle Murge e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende --ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Bari n.5310/2023, depositato il 24/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Cassano delle Murge e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata per brevità “Banca” ) con istanza, inviata il 5-11.12.2017, chiese che fosse ammesso al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione il proprio credito, in collocazione privilegiata ipotecaria, della complessiva somma di € 708.068,56, comprensivo di interessi, derivante dal saldo negativo di due aperture di credito, garantite da ipoteca anche su beni della cooperativa, concesse dalla Banca con atto pubblico del 17.4.2015, a rogito del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Rep. n. 66133, Racc. n. 31390, registrato in Gioia del Colle il 21.4.2015, al n. 3527/1T. 2 Il credito venne escluso dal passivo «per manifesti profili di revocabilità dell’atto nonché per ulteriori profili di violazione di norme in materia di concessione del credito». 3 Sull’ impugnazione proposta dalla Banca, il Tribunale di Bari, ha respinto l’opposizione condannando l’istituto di credito alla refusione delle spese di giudizio. Il tribunale pugliese ha ritenuto fondata l’eccezione di revocatoria ordinaria in via breve proposta dall’organo della procedura dopo aver accertato, anche attraverso l’ausilio del consulente tecnico, che le aperture di credito di cui all’atto pubblico erano in realtà la prosecuzione di precedenti linee di credito revocate, non assistite da garanzie reali, il cui saldo negativo era stato riversato nei nuovi rapporti con conseguente trasformazione di un preesistente credito chirografario in un nuovo debito garantito da ipoteca con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio. 4 Avverso il decreto la Banca proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria, la procedura ha svolto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso in quanto non tempestivamente depositato. L’art. 370 c.p.c, nella nuova formulazione, risultante dall’art . 3, comma 27 lett f) , nr 1) del d.lvo 149/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, prevede, infatti, che il controricorso venga depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso; il ricorso per Cassazione è stato notificato in data 22/9/2023 mentre il successivo controricorso è stato depositato il 23/11/2023, ben oltre il termine previsto dalla citata disposizione. 2 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1230 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere il giudice dell’opposizione erroneamente qualificato l’operazione di credito formalizzata con atto pubblico del 17.4.2015 come finalizzata unicamente a costituire una garanzia reale a favore della Banca, per debiti già esistenti, piuttosto che come una vera e propria operazione di credito novativa diversamente garantita. 2.1.Il secondo motivo deduce «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione: vizio di motivazione della sentenza per inattendibilità delle CTU contabili rese nel giudizio n. r.g. 7243/2019 e nel giudizio n. r.g. 5761/2020; per mancanza di qualsiasi valutazione critica delle risultanze istruttorie contabili; per omessa pronuncia sulle contestazioni tecniche formulate dal CTP della Banca; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5» : la ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale si sia supinamente allineata al percorso argomentativo seguito dalle consulenze contabili d’ufficio, disposte nel presente giudizio ed in altro processo davanti al giudice ordinario, del tutto monche, erronee ed illogiche in quanto non tenevano conto dei mirati rilievi critici rivolti dal CTP della Banca, dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3 I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 3.2 Il Tribunale, sulla scorta dell’esperita CTU contabile e della consulenza disposta nel giudizio ordinario di revocatoria promosso dalla curatela, dopo aver verificato che le aperture di credito concesse con contratto stipulato in data 17 aprile 2015 costituivano, in realtà, mera prosecuzione di linee di credito già esistenti, confluendo le fatture anticipate e rimaste insolute per l’importo di € 539.356,74 dai precedenti ai nuovi rapporti e concorrendo alla formazione del credito della banca, ha accertato che l’ipoteca volontaria concessa in data 21 aprile 2015 non è stata posta a garanzia solo degli affidamenti concessi con il ridetto atto pubblico del 17.4.2015, ma è stata posta a garanzia anche delle anticipi su fatture già emess i anteriormente al 17 aprile 2015 , così convertendosi un preesistente credito chirografario in un nuovo credito ipotecario. 3.3 Si tratta, quindi , di valutazioni fattuali insindacabili in questa sede e le censure, pur denunciando i vizi di violazione di norme di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a contestare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nel provvedimento impugnato contrapponendovi una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali. Il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381/2006, nonché le più recenti Cass.n. 8758/2017e 28108 /2020 ). 4 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 66 della l.fall.pro tempore vigente e dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il collegio barese erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell’eccezione revocatoria ordinaria, sollevata dalla procedura di liquidazione coatta, ai fini della revocabilità del titolo negoziale e della relativa prelazione ipotecaria, ovvero anche solo di quest’ultima. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Secondo l’orientamento di questa Corte, il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria L. Fall., ex art. 66 e 2901 c.c ( o come nel caso di specie eccepisca l’inefficacia del titolo su cui è fondato il credito) deve dimostrare, sotto il profilo dell' eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell' atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; all' esito dell' assolvimento di questo onere probatorio l' eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell' atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr. Cass.26331/2008 e 4728/2018). 4.3 Nel caso di specie il Tribunale ha affermato che il pregiudizio sofferto dai creditori, per effetto del contratto di apertura del credito garantito dalla costituzione di ipoteca su beni della società, risultava accertato dalla documentata e non contestata indisponibilità di altri beni immobili da parte della fallita. 4.4 Quanto all’elemento soggettivo, va rilevato che l’ elemento psicologico, che deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, si identifica con la consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica e non con la generica prova della conoscenza dello stato di insolvenza 4.5 Anche in questo caso il decreto ha verificato la sussistenza della «consapevolezza della società di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori» desunta dall’assenza di altri beni immobili su cui soddisfarsi. 4.6 Risulta quindi irrilevante, alla luce della ratio in precedenza riportata, sufficiente da sola a sorreggere la decisione, l’ulteriore passaggio motivazionale dell’impugnato provvedimento che dà conto della conoscenza da parte della banca anche dello stato di insolvenza fatta discendere dalla delibera della società con la quale si diede atto della necessità dell’iscrizione ipotecaria al fine di ottenere il rinnovo degli affidamenti. 5 Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360 comma1 nr . 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato la Banca alla refusione delle spese processuali pur non essendo stata l’opponente totalmente soccombente in quanto la CTU contabile aveva escluso l’applicazione degli interessi usurari 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 Nessuna violazione dei principi in ordine alla ripartizione del carico delle spese del giudizio può nella fattispecie predicarsi, in quanto la ricorrente è totalmente soccombente per effetto dell’accoglimento della revocatoria proposta in via di eccezione dalla curatela; l’eccezione relativa alle condizioni usurarie del mutuo, è stata formulata solo in « via ulteriormente subordinata» e il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti con i quali la Cooperativa deducente giustificava il mancato accoglimento della domanda di ammissione al passivo e il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione. Il ricorso va quindi rigettato. 6.Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio stante la tardività del controricorso. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il