CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 16459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 9 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato l'ordine di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza competente impartito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del Questore di Udine dell' 8 maggio 2023. 2. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa perché la convalida del GIP era intervenuta prima delle 48 ore dalla notifica del daspo. 14/0'- [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell'art. 6 I. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modif. rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se non convalidati nelle successive 48 ore sono revocati e restano privi di ogni effetto. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 44273 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 229110- 12), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale (sent. N. 512 del 2002, n. 136 del 1998 e 222 del 2004), hanno ribadito, quanto al diritto di difesa, che il destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal questore, perché "diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretta- sarebbe sostanzialmente elusa". Siccome il diritto di difesa dev'essere effettivo e il PM ha il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore per richiedere o meno la convalida della prescrizione, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica ) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa. Il GIP non può provvedere dunque prima delle 48 ore e se lo fa l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge e dev'essere annullata senza rinvio (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796-01). Nel caso in esame, risulta agli atti che il daspo è stato notificato all'interessato 1'8 maggio 2023 alle ore 10,40 , il PM ha chiesto la convalida nei termini di legge e il GIP ha convalidato il 9 maggio 2023 alle ore 15,55, come indicato nel timbro di depositato del cancelliere, senza rispettare il termine delle 48 ore. Non risulta poi che il ricorrente si sia comunque difeso prima delle 48 ore, ciò che consentirebbe di ritenere valida la convalida anticipata del GIP, come spiegato nel precedente giurisprudenziale citato. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (ex plurimis, Sez. 3, n. 50455 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281-01), con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Udine, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 31 gennaio 2024 Il