CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMPICCICHE' CHRISTOPHER [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e lemma [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90. Rilevato che i difensori hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. Per lemma [OSCURATO:PERSONA] unico: mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati contestati; manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da specifici atti processuali; erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] primo: violazione di legge con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen. Motivo secondo: motivazione illogica e carente con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Motivo terzo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena. Considerato che le deduzioni sviluppate nei ricorsi con riferimento all'affermazione di penale responsabilità degli imputati (motivo unico proposto da lemma, motivo secondo proposto da [OSCURATO:PERSONA]), concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno della decisione assunta, esente dai vizi logici lamentati dai ricorrenti, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale, a cui il giudice può fare ricorso, secondo il suo apprezzamento, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando lo ritenga indispensabile ai fini del decidere (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391); ritenuto che la motivazione espressa in sentenza, riguardante il rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen„ è incensurabile in questa sede, avendo i giudici sostenuto la superfluità delle nuove prove [cfr. Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01:"Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato. (Conf: n. 2110 del 1995, Rv 203764- 01)"]. Considerato quanto al terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che il diniego del beneficio invocato è sorretto da conferente e puntuale motivazione, nella quale è stata evidenziata la gravità del fatto. la negativa personalità dell'imputato, l'assenza di positivi elementi di valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 ott