CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] lana, anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 27 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 8 luglio) ha confermato - escludendo però il ruolo direttivo od organizzativo in capo all'indagato - l'ordinanza applicativa della custodia in carcere disposta dal Gip il 25 marzo 2022 in riferimento alla contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (ndrangheta della cosca "A/varo" operante in Sinopoli, [OSCURATO:PERSONA], Cosoleto, [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte, Delianuova e in zone limitrofe, con propaggini nel territorio laziale), dal 2013 con condotta permanente. 2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso nel quale si deduce un unico motivo, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione dell'indagato all'associazione di tipo mafioso Cndrina del ramo Pema-Merr). 2.1. In particolare si denuncia la insufficienza degli elementi evidenziati nei provvedimenti cautelari a supporto della contestazione provvisoria: aver - in sole due occasioni e per somme assai modeste - ricevuto aiuti economici dal fratello Giuseppe durante la latitanza, durata tre mesi e relativa a fatti estranei al contesto di criminalità organizzata; dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in sé inattendibili e comunque prive di idonei elementi di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata motiva, in modo argomentato e logico, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza risultanti dagli atti di indagine in merito alla partecipazione dell'indagato alla cosca 'ndranghetista. 2.1. In particolare, dopo avere (pag. 9 ss.) esaminato gli elementi in base ai quali le dichiarazioni del collaboratore risultano in generale pienamente attendibili e munite di plurimi elementi di riscontro, viene presa in considerazione la posizione del Penna (pag. 27-30) evidenziando, tra l'altro, il supporto economico e logistico dallo stesso ricevuto, durante la latitanza prima e la detenzione dopo, da parte degli esponenti della ndrina (elementi, questi, che precisa il Tribunale del riesame "costituiscono manifestazioni tipiche del fatto associativo, estrinsecazione dei doveri di solidarietà tra gli associati"). Ulteriori elementi di riscontro vengono individuati nella conversazione - intercettata - tra il nipote dell'indagato ([OSCURATO:PERSONA]) e la fidanzata, nel corso della quale il giovane si riferiva allo zio quale elemento di spicco della associazione 'ndranghetista (pag. 29). Anche durante la detenzione dell'indagato - indica il provvedimento impugnato - non si sono interrotti i rapporti con l'associazione, tenuti attraverso un altro sodale (anch'egli parente) che durante un colloquio aveva - per conto di esponenti di spicco della cosca - invitato il Penna a non proseguire in atteggiamenti di lagnanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capoclan), dal momento che costui lo aveva agevolato e supportato durante la latitanza (pag. 30). 2.2. L'ordinanza del riesame rileva dunque che il complessivo compendio indiziario è idoneo a supportare la tesi accusatoria circa la intraneità del Penna alla consorteria criminale. Viene in particolare richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui alli art. 416-bis cod.pen., pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela o dì affinità a costituire, di per sé, prova o anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 5, n. 38124 del 19 giugno 2019, Zuccaro, non massimata; Sez. 1, n. 3263 del 10/07/1994, Agostino ed altri, Rv. 198813).3. A fronte di tale motivazione, le doglianze contenute nel ricorso non individuano illogicità motivazionali ma si limitano a prospettare una "diversa lettura" degli elementi indiziari non fondata su profili di persuasività. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 5. Infine, la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il