CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi necessari ai fini della integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondato e teso ad una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di merito ha dimostrato di aver correttamente effettuato attraverso l'analisi dei dati processuali a disposizione che mettevano in evidenza la condotta del ricorrente che, intimato di fermarsi da una pattuglia dei Carabinieri con colori di istituto, alla guida dell'autovettura sulla quale viaggiava, privo di patente e assicurazione, decideva di aggirare l'auto delle forze di polizia ed intraprendeva una fuga per il centro cittadino mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada e degli stessi militari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/