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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39538/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WELOW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura che la ritenuta responsabilità in ordinai delitti di cui ai capi a) e b) ex artt. 337 e 582-585 cod. pen. con riferimento al contributo causale offerto nella violenza e nelle lesioni è declinato in fatto e tenta di accreditare una alternativa ricostruzione degli eventi rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello/che ha messo in risalto come lo stesso ricorrente avesse direttamente posto in essere la condotta attraverso calci e pugni indirizzati al personale di polizia; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WELOW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura che la ritenuta responsabilità in ordinai delitti di cui ai capi a) e b) ex artt. 337 e 582-585 cod. pen. con riferimento al contributo causale offerto nella violenza e nelle lesioni è declinato in fatto e tenta di accreditare una alternativa ricostruzione degli eventi rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello/che ha messo in risalto come lo stesso ricorrente avesse direttamente posto in essere la condotta attraverso calci e pugni indirizzati al personale di polizia; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2
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