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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09228/2026

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n atti, Rep.rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BASSU;Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ricorrente -Adunanza cameralecontroSOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 201/2023, del Tribunale di TempioPausania, depositata in data 19/05/2023;Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI;rilevato che:- la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., o meglio, per essa, lamandataria doNext S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), ricorre, sullabase di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 201/23,del 19 maggio 2023, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che haaccolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Societàdichiarando che il credito dalla stessa vantato nei confronti diVittorio Bulciolu ha natura privilegiata, ex artt. 24, comma 33,legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo1998, n. 123, disponendone, per l’effetto, l’ammissione, conprelazione, alla distribuzione del ricavato dalle vendite dei lotti n.1, 2 e 4 effettuate nell’ambito della procedura esecutivaimmobiliare - che vedeva la partecipazione, oltre che di [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] - instaurataa carico del debitore;- riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che SFIRSproponeva opposizione agli atti esecutivi, per contestare laqualificazione come chirografario - contenuta nel progettodistributivo, predisposto all’esito della procedura esecutiva pressoterzi, dalla stessa instaurata a carico del predetto [OSCURATO:PERSONA],escusso quale fideiussore e datore d’ipoteca, in relazione a trefinanziamenti concessi alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - del credito restitutorio vantato dall’opponente;- l’iniziativa ex art. 617 cod. proc. civ. veniva assunta daSFIRS sul duplice presupposto che il credito azionato in viaesecutiva avesse natura ipotecaria (assumendo l’opponente chela rinnovazione della trascrizione del pignoramento equivalesse aquella dell’iscrizione ipotecaria) e che fosse assistito da privilegio,Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026ai sensi degli artt. 24, comma 33, l. n. 449 del 1997 e 9, commaData pubblicazione 12/04/20265, d.lgs. n. 123 del 1998;- rigettata l’istanza ex art. 624 cod. proc. civ., l’esito della fasedi merito del giudizio - nel quale rimanevano contumaci tutti icontraddittori necessari diversi sia da SFIRS che dall’odiernasocietà ricorrente - consisteva, invece, nell’accoglimentodell’opposizione, ma solo là dove diretta al riconoscimento dellanatura privilegiata del credito;- in particolare, sul punto, l’adito giudicante interpretava lacondizione limitativa all’operatività del privilegio (ovvero, lasalvezza dei “diritti preesistenti dei terzi”) nel senso che talecircostanza debba essere valutata avuto riguardo, quanto alcredito restitutorio vantato dall’Ente finanziatore, non al momentodella sua insorgenza, bensì a quello dell’erogazione delfinanziamento, ovvero, nel caso specifico, quello della stipula deidue contratti del 25 giugno 1980 e 28 aprile 1982, a rogito delNotaio Vacca;- avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base -come detto - di due motivi;- il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel.cod. civ., in relazione all’applicabilità del privilegio ex art. 24,comma 33, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ex art. 9, comma5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai contratti di finanziamento (aisensi della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66) in data 25giugno 1980 e 28 aprile 1982.- si censura la decisione del Tribunale di ritenere applicabileretroattivamente la normativa suddetta anche ai finanziamenticoncessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 123 del1998, giacché, diversamente da quanto si legge nella sentenzaNumero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026impugnata, né il dato normativo né quello giurisprudenzialeData pubblicazione 12/04/2026conforterebbero tale conclusione;- quanto al primo profilo, si sottolinea che dall’art. 12, comma4, del medesimo d.lgs. n. 123 del 1998 emergerebbe l’esattocontrario, ricavandosi dal suo testo - secondo la ricorrente - che:a) i principi dettati da tale decreto costituiscono principi generalidell’ordinamento giuridico; b) che le disposizioni del decretotrovano applicazione successivamente all’entrata in vigore deiregolamenti attuativi (ovvero, in caso di mancata adozione deiregolamenti, non oltre un anno del termine dell’esercizio da partedelle Regioni delle funzioni ad esse conferite), salvo quantoprevisto dal comma 4 del medesimo art. 12 riguardoall’applicabilità dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo;- al contrario di quanto si legge in sentenza, dunque, ilprincipio generale sarebbe quello dell’irretroattività, conclusioneche trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, secondocui “non può essere riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito per finanziamentoa titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto primadell’entrata in vigore della norma, non avendo quest’ultima naturadi disposizione interpretativa e dovendo perciò applicarsi ilprincipio per cui, ai fini del riconoscimento di un nuovo privilegio,occorre far riferimento alla normativa vigente nel momento in cuiil credito sorge e non a quella vigente quando l’obbligazione èinadempiuta, oppure quando il credito diventa esigibile o ilcreditore agisce in via esecutiva” (in tal senso è richiamata Cass.Sez. 1, ord. 9 giugno 2022, n. 18695);- quanto, invece, al secondo profilo, ovvero allagiurisprudenza che la sentenza impugnata pretenderebbe dirichiamare a sostegno della decisione adottata, la ricorrente neevidenzia la non conferenza, visto che l’arresto citato (Cass. Sez.1, sent. 7 febbraio 2019, n. 17101) ha inteso, infatti, soloNumero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026affermare “che la finalità pubblica, giustificativa, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 12/04/20262745 cod. civ., della natura privilegiata del credito accomuna siale operazioni di diretta erogazione di denaro che quelle diconcessione di una garanzia, integrative dei c.d.

«crediti difirma»”, non investendo, quindi, il tema dell’applicazioneretroattiva dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998;- il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2745 e2746 cod. civ.;- la ricorrente, nel premettere che “le cause legittime diprelazione costituiscono eccezioni al principio generale della parcondicio creditorum espresso dall’art 2741 cod. civ. e sonopertanto insuscettibili di applicazione analogica”, rammenta che iprivilegi possono avere natura generale o speciale;- nel caso che occupa, si osserva, “l’invocato privilegio deveintendersi come generale anche avuto riguardo alla causa delcredito, che non presenta alcun rapporto peculiare con il beneimmobile”, e ciò diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata che lo ha qualificato come privilegio “speciale”;- sono rimasi solo intimati le società SFIRS, Banco di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, nonché [OSCURATO:PERSONA];- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni;considerato che:- la notificazione del presente ricorso - avvenuta, quanto allaparte costituita nel giudizio di opposizione (SFIRS), presso ildifensore della stessa - risulta essere stata effettuatapersonalmente, quanto invece alle parti contumaci, solo neiriguardi di [OSCURATO:PERSONA] (perfezionandosi con consegna “a maniproprie” del destinatario);Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026- nei confronti, infatti, delle società Banco di Sardegna e BancaData pubblicazione 12/04/2026Nazionale del Lavoro la notificazione è avvenuta, per contro,presso i relativi difensori;- tuttavia, “nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sonopassivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggettidel processo esecutivo indicati nell’art. 485 cod. proc. civ. e cosìnon solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti egli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nelgiudizio di opposizione, il ricorso per cassazione va notificatopersonalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o ildomicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, attesoche nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinatedagli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ. e non dall’art. 489 dellostesso codice, che trova applicazione limitatamente alprocedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale èautonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenzadell’opposizione del debitore esecutato o del terzo” (Cass. Sez.Lav., sent. 23 giugno 1997, n. 5591, Rv. 505380-01);- va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notificazione delricorso alle società Banco di Sardegna e [OSCURATO:PERSONA] delLavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione, a cura della cancelleria di questa Sezione, dellapresente ordinanza: impregiudicato anche l’onere del depositotempestivo della rituale ottemperanza all’ordine qui impartito;- contestualmente, questo Collegio rileva che, in relazione allaquestione oggetto del primo motivo di ricorso - ovvero, lapossibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio perfinanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che siasorto anche prima dell’entrata in vigore della norma, cioè a direin forza di contratti anteriormente conclusi - sussiste un contrastonella giurisprudenza di questa Corte;Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026- all’orientamento contrario espresso da alcune pronunceData pubblicazione 12/04/2026(Cass. Sez. 1, ord. 9 giugno 2022, n. 18695, Rv. 665302-01;Cass.

Sez. 1, sent. 31 maggio 2023, n. 15338, Rv. 667938-01,ma si vedano pure, proprio con riferimento alla pretesa creditoriaazionata, come nella specie, nei confronti del garante, Cass. Sez.1, ord. 30 novembre 2023, n. 33369, Rv. 669609-01, e Cass. Sez.1, ord. 9 agosto 2025, n. 22962, Rv. 675970-01), si contrapponequello che, sempre con riferimento al credito azionato verso ilgarante, afferma la tesi opposta, sull’assunto che “la prelazionede qua sorge in ragione della causa del credito, quale suacaratteristica genetica, non già al momento o in ragionedell’inadempimento” (così, in motivazione, § 5., Cass. Sez. 3,sent. 12 dicembre 2024, n. 32148, Rv. 672978-01);- in ragione, dunque, di tale contrasto, questo Collegio ritieneche il procedimento debba essere trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, affinché valuti l’opportunità di rimettere alleSezioni Unite l’esame di tale questione, che si palesa dirimente aifini della decisione del presente ricorso;- l’intervento delle Sezioni Unite si palesa, comunque,opportuno, quand’anche dovesse concludersi l’iter legislativo - “infieri” al momento dello svolgimento della presente adunanzacamerale - finalizzato all’abrogazione del d.lgs. n. 123 del 1998,secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a), delloschema di decreto legislativo predisposto dal Governo (con atton. 294, trasmesso dal Ministro dei rapporti con il Parlamento alPresidente del Senato in data 2 settembre 2025), sulla base delladelega conferitagli con legge 27 ottobre 2023, n. 160;- ove, infatti, si pervenisse a tale abrogazione siprospetterebbe pure la necessità di stabilire se la suddetta normadi cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, oltre cheapplicabile in via retroattiva (questione oggetto del primo motivoNumero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026Data pubblicazione 12/04/2026di ricorso), possa ritenersi anche dotata di ultrattività rispetto allefattispecie verificatesi sotto la sua vigenza;per l’opportunità di non dilatare eccessivamente i tempi didefinizione, sia l’ordine di rinnovazione che quello di trasmissionedegli atti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] Presidente vanno impartiti contestualmente(riservato, beninteso, al Collegio delle Sezioni Unite, ove il Sig.[OSCURATO:PERSONA] Presidente disponesse la trattazione del ricorso in quellasede, ogni rilievo in ordine alla rituale ottemperanza - ad opera diparte ricorrente - dell’ordine di rinnovazione della notificazione);p. q. m.la Corte:- ordina la rinnovazione della notificazione del presente ricorsonei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]., entro il termine perentorio di trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza;- visto l’art. 374 cod. proc. civ., dispone trasmettersi gli attial [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, affinché valuti l’opportunitàdi rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi addì 11novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n atti, Rep.rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BASSU;Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ricorrente -Adunanza cameralecontroSOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 201/2023, del Tribunale di TempioPausania, depositata in data 19/05/2023;Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI;rilevato che:- la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., o meglio, per essa, lamandataria doNext S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), ricorre, sullabase di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 201/23,del 19 maggio 2023, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che haaccolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Societàdichiarando che il credito dalla stessa vantato nei confronti diVittorio Bulciolu ha natura privilegiata, ex artt. 24, comma 33,legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo1998, n. 123, disponendone, per l’effetto, l’ammissione, conprelazione, alla distribuzione del ricavato dalle vendite dei lotti n.1, 2 e 4 effettuate nell’ambito della procedura esecutivaimmobiliare - che vedeva la partecipazione, oltre che di [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] - instaurataa carico del debitore;- riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che SFIRSproponeva opposizione agli atti esecutivi, per contestare laqualificazione come chirografario - contenuta nel progettodistributivo, predisposto all’esito della procedura esecutiva pressoterzi, dalla stessa instaurata a carico del predetto [OSCURATO:PERSONA],escusso quale fideiussore e datore d’ipoteca, in relazione a trefinanziamenti concessi alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - del credito restitutorio vantato dall’opponente;- l’iniziativa ex art. 617 cod. proc. civ. veniva assunta daSFIRS sul duplice presupposto che il credito azionato in viaesecutiva avesse natura ipotecaria (assumendo l’opponente chela rinnovazione della trascrizione del pignoramento equivalesse aquella dell’iscrizione ipotecaria) e che fosse assistito da privilegio,Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026ai sensi degli artt. 24, comma 33, l. n. 449 del 1997 e 9, commaData pubblicazione 12/04/20265, d.lgs. n. 123 del 1998;- rigettata l’istanza ex art. 624 cod. proc. civ., l’esito della fasedi merito del giudizio - nel quale rimanevano contumaci tutti icontraddittori necessari diversi sia da SFIRS che dall’odiernasocietà ricorrente - consisteva, invece, nell’accoglimentodell’opposizione, ma solo là dove diretta al riconoscimento dellanatura privilegiata del credito;- in particolare, sul punto, l’adito giudicante interpretava lacondizione limitativa all’operatività del privilegio (ovvero, lasalvezza dei “diritti preesistenti dei terzi”) nel senso che talecircostanza debba essere valutata avuto riguardo, quanto alcredito restitutorio vantato dall’Ente finanziatore, non al momentodella sua insorgenza, bensì a quello dell’erogazione delfinanziamento, ovvero, nel caso specifico, quello della stipula deidue contratti del 25 giugno 1980 e 28 aprile 1982, a rogito delNotaio Vacca;- avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base -come detto - di due motivi;- il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel.cod. civ., in relazione all’applicabilità del privilegio ex art. 24,comma 33, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ex art. 9, comma5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai contratti di finanziamento (aisensi della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66) in data 25giugno 1980 e 28 aprile 1982.- si censura la decisione del Tribunale di ritenere applicabileretroattivamente la normativa suddetta anche ai finanziamenticoncessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 123 del1998, giacché, diversamente da quanto si legge nella sentenzaNumero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026impugnata, né il dato normativo né quello giurisprudenzialeData pubblicazione 12/04/2026conforterebbero tale conclusione;- quanto al primo profilo, si sottolinea che dall’art. 12, comma4, del medesimo d.lgs. n. 123 del 1998 emergerebbe l’esattocontrario, ricavandosi dal suo testo - secondo la ricorrente - che:a) i principi dettati da tale decreto costituiscono principi generalidell’ordinamento giuridico; b) che le disposizioni del decretotrovano applicazione successivamente all’entrata in vigore deiregolamenti attuativi (ovvero, in caso di mancata adozione deiregolamenti, non oltre un anno del termine dell’esercizio da partedelle Regioni delle funzioni ad esse conferite), salvo quantoprevisto dal comma 4 del medesimo art. 12 riguardoall’applicabilità dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo;- al contrario di quanto si legge in sentenza, dunque, ilprincipio generale sarebbe quello dell’irretroattività, conclusioneche trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, secondocui “non può essere riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito per finanziamentoa titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto primadell’entrata in vigore della norma, non avendo quest’ultima naturadi disposizione interpretativa e dovendo perciò applicarsi ilprincipio per cui, ai fini del riconoscimento di un nuovo privilegio,occorre far riferimento alla normativa vigente nel momento in cuiil credito sorge e non a quella vigente quando l’obbligazione èinadempiuta, oppure quando il credito diventa esigibile o ilcreditore agisce in via esecutiva” (in tal senso è richiamata Cass.Sez. 1, ord. 9 giugno 2022, n. 18695);- quanto, invece, al secondo profilo, ovvero allagiurisprudenza che la sentenza impugnata pretenderebbe dirichiamare a sostegno della decisione adottata, la ricorrente neevidenzia la non conferenza, visto che l’arresto citato (Cass. Sez.1, sent. 7 febbraio 2019, n. 17101) ha inteso, infatti, soloNumero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026affermare “che la finalità pubblica, giustificativa, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 12/04/20262745 cod. civ., della natura privilegiata del credito accomuna siale operazioni di diretta erogazione di denaro che quelle diconcessione di una garanzia, integrative dei c.d. «crediti difirma»”, non investendo, quindi, il tema dell’applicazioneretroattiva dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998;- il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2745 e2746 cod. civ.;- la ricorrente, nel premettere che “le cause legittime diprelazione costituiscono eccezioni al principio generale della parcondicio creditorum espresso dall’art 2741 cod. civ. e sonopertanto insuscettibili di applicazione analogica”, rammenta che iprivilegi possono avere natura generale o speciale;- nel caso che occupa, si osserva, “l’invocato privilegio deveintendersi come generale anche avuto riguardo alla causa delcredito, che non presenta alcun rapporto peculiare con il beneimmobile”, e ciò diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata che lo ha qualificato come privilegio “speciale”;- sono rimasi solo intimati le società SFIRS, Banco di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, nonché [OSCURATO:PERSONA];- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni;considerato che:- la notificazione del presente ricorso - avvenuta, quanto allaparte costituita nel giudizio di opposizione (SFIRS), presso ildifensore della stessa - risulta essere stata effettuatapersonalmente, quanto invece alle parti contumaci, solo neiriguardi di [OSCURATO:PERSONA] (perfezionandosi con consegna “a maniproprie” del destinatario);Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026- nei confronti, infatti, delle società Banco di Sardegna e BancaData pubblicazione 12/04/2026Nazionale del Lavoro la notificazione è avvenuta, per contro,presso i relativi difensori;- tuttavia, “nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sonopassivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggettidel processo esecutivo indicati nell’art. 485 cod. proc. civ. e cosìnon solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti egli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nelgiudizio di opposizione, il ricorso per cassazione va notificatopersonalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o ildomicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, attesoche nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinatedagli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ. e non dall’art. 489 dellostesso codice, che trova applicazione limitatamente alprocedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale èautonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenzadell’opposizione del debitore esecutato o del terzo” (Cass. Sez.Lav., sent. 23 giugno 1997, n. 5591, Rv. 505380-01);- va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notificazione delricorso alle società Banco di Sardegna e [OSCURATO:PERSONA] delLavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione, a cura della cancelleria di questa Sezione, dellapresente ordinanza: impregiudicato anche l’onere del depositotempestivo della rituale ottemperanza all’ordine qui impartito;- contestualmente, questo Collegio rileva che, in relazione allaquestione oggetto del primo motivo di ricorso - ovvero, lapossibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio perfinanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che siasorto anche prima dell’entrata in vigore della norma, cioè a direin forza di contratti anteriormente conclusi - sussiste un contrastonella giurisprudenza di questa Corte;Numero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026- all’orientamento contrario espresso da alcune pronunceData pubblicazione 12/04/2026(Cass. Sez. 1, ord. 9 giugno 2022, n. 18695, Rv. 665302-01;Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2023, n. 15338, Rv. 667938-01,ma si vedano pure, proprio con riferimento alla pretesa creditoriaazionata, come nella specie, nei confronti del garante, Cass. Sez.1, ord. 30 novembre 2023, n. 33369, Rv. 669609-01, e Cass. Sez.1, ord. 9 agosto 2025, n. 22962, Rv. 675970-01), si contrapponequello che, sempre con riferimento al credito azionato verso ilgarante, afferma la tesi opposta, sull’assunto che “la prelazionede qua sorge in ragione della causa del credito, quale suacaratteristica genetica, non già al momento o in ragionedell’inadempimento” (così, in motivazione, § 5., Cass. Sez. 3,sent. 12 dicembre 2024, n. 32148, Rv. 672978-01);- in ragione, dunque, di tale contrasto, questo Collegio ritieneche il procedimento debba essere trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, affinché valuti l’opportunità di rimettere alleSezioni Unite l’esame di tale questione, che si palesa dirimente aifini della decisione del presente ricorso;- l’intervento delle Sezioni Unite si palesa, comunque,opportuno, quand’anche dovesse concludersi l’iter legislativo - “infieri” al momento dello svolgimento della presente adunanzacamerale - finalizzato all’abrogazione del d.lgs. n. 123 del 1998,secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a), delloschema di decreto legislativo predisposto dal Governo (con atton. 294, trasmesso dal Ministro dei rapporti con il Parlamento alPresidente del Senato in data 2 settembre 2025), sulla base delladelega conferitagli con legge 27 ottobre 2023, n. 160;- ove, infatti, si pervenisse a tale abrogazione siprospetterebbe pure la necessità di stabilire se la suddetta normadi cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, oltre cheapplicabile in via retroattiva (questione oggetto del primo motivoNumero registro generale 23509/2023Numero sezionale 4317/2025Numero di raccolta generale 9228/2026Data pubblicazione 12/04/2026di ricorso), possa ritenersi anche dotata di ultrattività rispetto allefattispecie verificatesi sotto la sua vigenza;per l’opportunità di non dilatare eccessivamente i tempi didefinizione, sia l’ordine di rinnovazione che quello di trasmissionedegli atti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] Presidente vanno impartiti contestualmente(riservato, beninteso, al Collegio delle Sezioni Unite, ove il Sig.[OSCURATO:PERSONA] Presidente disponesse la trattazione del ricorso in quellasede, ogni rilievo in ordine alla rituale ottemperanza - ad opera diparte ricorrente - dell’ordine di rinnovazione della notificazione);p. q. m.la Corte:- ordina la rinnovazione della notificazione del presente ricorsonei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]., entro il termine perentorio di trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza;- visto l’art. 374 cod. proc. civ., dispone trasmettersi gli attial [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, affinché valuti l’opportunitàdi rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi addì 11novembre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09228/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris