Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1279/2014

ECLI:EU:C:2014:2231
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012CJ0374_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑374/12, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria), con decisione del 30 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2012, nel procedimento

«[OSCURATO:PERSONA]» OOD

contro [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore), G. Arestis, J.-C.

Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: M. Aleksejev, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2013, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» OOD, da

I. Komarevski, advokat; – per il [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA], da S. Valkova, S. Yordanova, N. Yotsova e M. Kolarova, in qualità di agenti; – per il governo bulgaro, da E. Petranova e Y. Atanasov, in qualità di agenti; – per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert e

I. Gurov, in qualità di agenti, assistiti da N. Chesaites, barrister, e G. Berrisch, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. D. Roussanov, H. van Vliet e G. Koleva, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2014, ha pronunciato la seguente Motivazione della sentenza Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 3, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), nonché sulla validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia (GU L 285, pag. 1, e rettifica in GU 2009, L 96, pag. 39).

2. Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» OOD (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto bulgaro, e il [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] (Direzione dell’Ufficio delle dogane della città di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito alla domanda di restituzione dei dazi antidumping applicati, nel 2011, ad importazioni di cavi di ferro o d’acciaio (in prosieguo: i «prodotti interessati»), prodotti ed esportati a partire dalla Federazione russa dalla [OSCURATO:PERSONA]Metiz (in prosieguo: la «SSM»), ex [OSCURATO:PERSONA] Zavod.

Contesto normativo Il diritto dell’Unione Il regolamento de base

3. Il regolamento di base è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Il regolamento di base era tuttavia applicabile alla data dei fatti del procedimento principale.

4. L’articolo 2, paragrafi 8 e 9, di detto regolamento così disponeva: «8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa. (...)».

5. L’articolo 11, paragrafi 2, 3, 9 e 10 del regolamento di base così prevedeva: «2.

Le misure (…) antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame.

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure.

Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. (...)

3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la [OSCURATO:PERSONA] può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo

3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati. (...)

9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA], se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17.

10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA] esamina l’attendibilità dei prezzi all’esportazione in conformità dell’articolo

2. Tuttavia, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l’importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità».

La disciplina antidumping sulle importazioni di taluni cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa

6. Il considerando 87 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia (GU L 211, pag. 1), esponeva che il prezzo all’esportazione era stato calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per tali prodotti all’esportazione verso la Comunità.

7. Con la decisione 2001/602/CE, del 26 luglio 2001, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 211, pag. 47), la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato gli impegni sui prezzi, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, presentati dalla SSM.

Secondo il punto 6 della decisione 2001/602, la SSM si è impegnata a vendere i prodotti di cui trattasi nella Comunità ad un prezzo che permettesse almeno di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

8. In forza degli articoli 1, paragrafo 3, e 2 del regolamento n. 1601/2001, i prodotti di cui trattasi fabbricati dalla SSM, ai quali si applicavano dazi antidumping al tasso del 36,1%, ne erano esentati nei limiti in cui venivano direttamente esportati dalla SSM ad una società che agiva in quanto importatrice nella Comunità.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, da una parte, domande presentate dalla SSM e da un’altra società russa aventi ad oggetto un riesame intermedio parziale a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1601/2001, limitato al dumping e riguardante il periodo che va dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, a motivo del fatto che le circostanze che erano all’origine di tali misure erano mutate in modo duraturo e, dall’altra, una domanda di riesame a titolo della scadenza di tali misure, presentata dal comitato di collegamento delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio dell’Unione europea in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e riguardante il periodo che va dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

A seguito di tali domande, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il regolamento n. 1279/2007.

10. La parte dei considerando del regolamento n. 1279/2007 relativa al dumping ed alla probabilità della reiterazione o della persistenza del dumping comprendeva, in particolare, i considerando da 55 a 76 i quali riguardavano, tra l’altro, la determinazione del prezzo all’esportazione.

11. Il considerando 201 del regolamento n. 1279/2007 esponeva che l’impegno sui prezzi che aveva dato luogo alla decisione 2001/602 non era più praticabile e doveva essere ritirato, mediante una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

12. Ai sensi del considerando 207 di detto regolamento: «Visti i risultati dei riesami intermedi relativi alle due imprese russe, si ritiene opportuno portare il dazio antidumping applicabile a BMK al 36,2% e quello applicabile a SSM al 9,7%». Il diritto bulgaro

13. L’articolo 214 del codice doganale (Zakon za mitnitsite) così prevede: «1) Il rimborso dei dazi doganali consiste nella restituzione totale o parziale dei dazi doganali all’importazione o all’esportazione versati. 2) Il rimborso ha luogo allorché viene accertato che, al momento del loro versamento, i dazi non erano dovuti o che il motivo del loro versamento è venuto meno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. [OSCURATO:PERSONA] ha per attività principale l’importazione e la commercializzazione di funi, di cavi e di prodotti simili d’acciaio, una parte dei quali è originaria della Russia e viene prodotta dalla SSM.

15. In occasione dell’importazione dei prodotti di cui trattasi fabbricati dalla SSM, la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato dazi antidumping il cui importo è stato fissato in conformità al regolamento n. 1279/2007.

16. Il 25 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] upravlenie [OSCURATO:PERSONA] (Direzione territoriale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]) di dichiarare che i dazi doganali erano stati pagati indebitamente e dovevano esserle restituiti, in quanto tale regolamento sarebbe stato invalido.

17. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi al Direttore dell’amministrazione doganale, il quale ha respinto il ricorso.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha allora proposto ricorso dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]). In seguito al rigetto di tale ricorso, essa ha adito per cassazione il Varhoven administrativen sad.

19. A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’invalidità del regolamento n. 1279/2007, nei limiti in cui istituisce dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti di cui trattasi esportati dalla SSM, in quanto esso violerebbe gli articoli 2, paragrafo 8, e 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

20. Il giudice del rinvio considera che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono ricevibili e s’interroga in merito alla validità del regolamento n. 1279/2007.

21. I dubbi di tale giudice riguardano, in primo luogo, una possibile violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

Al riguardo detto giudice osserva che, mentre il prezzo all’esportazione dei prodotti di cui trattasi è stato calcolato, nel contesto della procedura iniziale, sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per le esportazioni verso la Comunità in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, di detto regolamento, tale prezzo all’esportazione è stato determinato, nell’ambito dei riesami sfociati nell’adozione del regolamento n. 1279/2007, secondo un metodo diverso, consistente nel calcolare detto prezzo all’esportazione sulla base dei prezzi praticati dalla SSM per le sue esportazioni verso paesi terzi, senza che tale cambiamento di metodo sia stato espressamente giust ificato in quest’ultimo regolamento da un cambiamento di circostanze, come invece richiesto dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

22. Lo stesso giudice si interroga, in secondo luogo, sull’esistenza di una base giuridica per il metodo utilizzato all’atto dei riesami, dato che tale base non è espressamente prevista né dall’articolo 2, paragrafi 8 e 9, né dall’articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

23. Alla luce di quanto esposto, il Varhoven administrativen sad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 11, paragrafi 9 e 10, (...) del regolamento [di base] (ormai regolamento n. 1225/2009) (...), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stato dimostrato alcun cambiamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, tali disposizioni prevalgono su qualsiasi potere delle istituzioni risultante dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base in sede di determinazione dei prezzi all’esportazione, incluso – come nel caso del regolamento [n. 1279/2007] – il potere implicito delle istituzioni di effettuare una valutazione prospettica sull’attendibilità dei prezzi all’esportazione della [SSM], procedendo ad un confronto con i prezzi minimi in conformità dell’impegno sui prezzi e con i prezzi all’esportazione nei paesi terzi.

Se incida sulla soluzione di tale questione il fatto che, come nel caso della [SSM] e del regolamento [n. 1279/2007], le istituzioni, nell’esercitare i loro poteri in relazione alla valutazione del carattere duraturo del cambiamento delle circostanze attinenti all’esistenza del dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, decidano di modificare le misure antidumping (di ridurre il dazio antidumping). 2) Se, dalla soluzione della prima questione risulti che, in presenza delle circostanze descritte nella parte del regolamento [n. 1279/2007] concernente la determinazione del prezzo all’esportazione [della SSM], nonché alla luce del fatto che in tale regolamento non è stato dimostrato espressamente un cambiamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento base, cambiamento che giustificherebbe l’applicazione di un nuovo metodo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare il metodo di determinazione del prezzo all’esportazione impiegato nell’ambito dell’inchiesta originaria, nella specie quello di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base. 3) Tenuto conto delle soluzioni della prima e della seconda questione: se il regolamento [n. 1279/2007], nella parte concernente la determinazione e l’imposizione delle misure antidumping individuali in relazione alle importazioni dei [prodotti di cui trattasi] fabbricati dalla [SSM], sia stato adottato in violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base di un fondamento giuridico invalido, e se, in quanto tale, esso, limitatamente a siffatta parte, debba essere dichiarato invalido».

Sulla ricevibilità

24. Il governo bulgaro esprime dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce della giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA] (C‑188/92, EU:C:1994:90). [OSCURATO:PERSONA] solleva, a sua volta, l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale.

25. Secondo il governo bulgaro e il [OSCURATO:PERSONA], in forza di detta giurisprudenza, qualora l’interessato non abbia contestato un atto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in conformità all’articolo 263 TFUE, non può impugnarlo indirettamente mediante una domanda di pronuncia pregiudiziale nella misura in cui l’atto in parola lo riguardi direttamente e individualmente.

26. Al riguardo, il governo bulgaro sostiene che, secondo il punto 21 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/99, EU:C:2001:101), un regolamento che istituisce un dazio antidumping può riguardare direttamente e individualmente non soltanto i produttori‑esportatori in esso citati, ma anche gli importatori che hanno un collegamento con i produttori e i cui prezzi di vendita delle merci in parola sono alla base della costruzione del prezzo all’esportazione.

27. Il governo bulgaro considera che tenuto conto della sua qualità di rappresentante commerciale esclusiva della SSM in Bulgaria, si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia un’importatrice collegata alla SSM, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente.

A sostegno di tale argomentazione esso cita la sentenza ISO/Consiglio (118/77, EU:C:1979:92), in cui la Corte ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese, importatrice esclusiva di un produttore giapponese cui erano stati imposti dazi antidumping con regolamento del Consiglio, era associata in modo sufficientemente stretto a tale produttore e, quindi, era direttamente e individualmente interessata dal regolamento.

Il governo bulgaro ritiene che la controversia principale sia simile a quella della causa sfociata in tale sentenza e che sia pertanto possibile considerare che la [OSCURATO:PERSONA] è collegata alla SSM in modo sufficientemente stretto per essere direttamente e individualmente interessata dal regolamento n. 1279/2007, in quanto quest’ultimo istituisce un dazio antidumping sull’importazione da parte della SSM dei prodotti di cui trattasi.

28. Va osservato che la possibilità per il singolo di far valere dinanzi al giudice adito l’invalidità delle disposizioni contenute negli atti dell’Unione presuppone che tale parte non fosse legittimata a proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali disposizioni (v. sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], EU:C:1994:90, punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], C‑494/09, EU:C:2011:87, punto 22).

29. Risulta, tuttavia, da questa stessa giurisprudenza che un simile ricorso diretto deve essere ricevibile senza alcun dubbio (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2011:87, punto 23). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, gli elementi trasmessi unitamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché quelli forniti dal governo bulgaro e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle loro osservazioni orali non consentono alla Corte di concludere che tale ricorso diretto sarebbe stato ricevibile.

30. I regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, infatti, pur avendo, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, possono riguardare direttamente ed individualmente quelli tra i produttori ed esportatori del prodotto in parola ai quali vengono attribuite le pratiche di dumping, avvalendosi dei dati derivanti dalla loro attività commerciale.

Ciò accade, in generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 11 e 12).

31. Lo stesso vale per quegli importatori del prodotto di cui trattasi i cui prezzi di vendita sono stati considerati ai fini della costruzione dei prezzi all’esportazione e che, pertanto, sono interessati dagli accertamenti relativi all’esistenza di una pratica di dumping (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punto 15, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑156/87, EU:C:1990:116, punto 18).

32. La Corte ha del pari deciso che importatori associati con esportatori di paesi terzi i cui prodotti sono soggetti a dazi antidumping possono impugnare i regolamenti che istituiscono tali dazi, in particolare nel caso in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato comunitario praticati da tali importatori e nel caso in cui il dazio antidumping stesso sia calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑305/86, EU:C:1990:295, punti 19 e 20).

33. Inoltre, il riconoscimento del diritto di talune categorie di operatori economici di proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento antidumping non impedisce tuttavia che anche altri operatori possano essere individualmente interessati da tale regolamento, a causa di determinate qualità che sono loro peculiari e che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 16).

34. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non appartiene a nessuna delle categorie di operatori economici individuate supra, nei confronti delle quali la Corte ha ammesso un diritto di ricorso diretto avverso regolamenti che istituiscono un dazio antidumping.

Inoltre, non si può ritenere che essa si trovasse in una situazione analoga a quella dell’impresa di cui trattavasi nel procedimento sfociato nella sentenza ISO/Consiglio (EU:C:1979:92).

35. Infatti, va osservato che, da una parte, secondo le informazioni trasmesse dal giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di impresa importatrice indipendente, non era collegata alla SSM e non ha partecipato al procedimento amministrativo organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’inchiesta diretta a determinare il dazio antidumping.

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nel corso dell’udienza, che, anche se essa importava in Bulgaria i prodotti della SSM, tra gli altri, non si poteva per contro ritenere che essa fosse un suo rappresentante commerciale o che avesse concluso un contratto di rappresentanza esclusiva con tale società. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, inoltre, che, alla data dell’avvio del procedimento di riesame, la Repubblica di Bulgaria non era ancora membro dell’Unione e che essa non importava i prodotti considerati, di modo che non si poteva ritenere che essa avesse la legittimazione ad agire contro il regolamento n. 1279/2007 alla data dell’adozione di quest’ultimo.

36. D’altra parte, come risulta da detto regolamento, i prezzi di rivendita praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono stati utilizzati ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione della SSM.

37. Di conseguenza, occorre constatare che detto regolamento riguarda la [OSCURATO:PERSONA] non in ragione di talune qualità che le sono specifiche oppure di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro, bensì a causa della sua sola qualità oggettiva di importatrice dei prodotti di cui trattasi, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore che si trovi, attualmente o potenzialmente, in un’identica situazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 231/82, EU:C:1983:220, punto 9).

38. In tal contesto è giocoforza constatare che la domanda pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali

39. Con le sue tre questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1279/2007 sia valido in quanto istituisce un dazio antidumping sull’importazione dei prodotti di cui trattasi fabbricati dalla SSM, alla luce degli articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

Sulla legittimità dell’adozione di un metodo diverso da quello dell’esame iniziale ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione nell’ambito del riesame

40. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, è indubitabile che, come risulta da questa disposizione, per regola generale, il metodo di calcolo dei margini di dumping seguito in occasione di un riesame deve, in linea di principio, essere lo stesso utilizzato all’atto dell’inchiesta originaria sfociata nell’imposizione del dazio antidumping.

41. Detto articolo 11, paragrafo 9, prevede tuttavia un’eccezione che consente l’applicazione di un metodo diverso nel caso in cui le circostanze siano cambiate.

42. Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

43. In secondo luogo, è necessario osservare che, sebbene la Corte abbia già avuto occasione di precisare che l’eccezione alla regola generale istituita dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che prevede l’applicazione all’atto del procedimento di riesame di un metodo identico a quello utilizzato nel corso della procedura originaria deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, tale necessità non può consentire alle istituzioni dell’Unione di interpretare e di applicare detta disposizione in modo incompatibile con la formulazione e la finalità di essa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punti 17 e 19).

44. È pur vero che il regolamento n. 1279/2007 non qualifica espressamente come cambiamento di circostanze, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, i motivi che sono stati all’origine dell’applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta originaria.

45. Occorre nondimeno osservare, anzitutto, che dal considerando 61 del regolamento n. 1279/2007 risulta che praticamente tutte le esportazioni effettuate da un esportatore russo verso la Comunità sono state compiute nel contesto di un impegno sui prezzi, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di agosto del 2001.

In questo contesto, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati non solo in base all’esame del comportamento passato degli esportatori, ma anche in base all’analisi del probabile andamento dei loro prezzi.

Si è posta in particolare la questione se l’esistenza del suddetto impegno avesse influenzato il livello dei prezzi all’esportazione al punto da renderli inaffidabili ai fini della determinazione del comportamento futuro delle esportazioni.

46. Occorre poi osservare che, come precisato al considerando 62 di tale regolamento, si è esaminato se i prezzi all’esportazione richiesti dall’esportatore a clienti aventi sede nella Comunità potessero validamente servire per calcolare il suo margine di dumping nel contesto dell’inchiesta di riesame, malgrado l’esistenza di un impegno sui prezzi.

Si trattava, in particolare, di esaminare se i prezzi attuali all’esportazione verso la Comunità fossero fissati in modo artificioso rispetto ai prezzi minimi all’importazione, oppure no, e se fossero dunque sostenibili in futuro.

Dall’inchiesta è però emerso che il sistema usato per stabilire i numeri di controllo del prodotto ai fini dell’inchiesta di riesame era più sofisticato del sistema di classificazione applicato al momento in cui l’impegno venne accettato nel 2001.

Ciò ha permesso di concludere che qualsiasi comparazione tra i numeri di controllo del prodotto dei prezzi minimi all’importazione e quelli dell’inchiesta di riesame sarebbe stata priva di valore.

47. Infine, al considerando 63 di detto regolamento, è indicato che si è proceduto a una comparazione, tipo per tipo, tra i prezzi all’esportazione verso la Comunità e i prezzi richiesti ad altri paesi terzi.

Ne è emerso che i prezzi d’esportazione verso i paesi terzi erano in media molto più bassi.

Si è perciò concluso che i prezzi d’esportazione nella Comunità praticati dalla SSM non potevano essere usati per calcolare, nel contesto del riesame intermedio, prezzi d’esportazione attendibili nel senso dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Mancando prezzi d’esportazione affidabili per dette vendite, verso gli Stati membri, per stimare tali prezzi sono state prese in considerazione le vendite ad altri paesi.

48. Tenuto conto delle circostanze appena descritte ai punti da 45 a 47 della presente sentenza, validamente il Consiglio ha potuto concludere, al considerando 124 del regolamento n. 1279/2007, che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi sono stati considerati più affidabili.

49. Pertanto, è giocoforza constatare che, tenuto conto, da una parte, del cambiamento di circostanze rispetto all’inchiesta originaria, derivante dagli impegni sui prezzi cui erano assoggettate le esportazioni della SSM, e, dall’altra, dell’assenza di affidabilità ai fini del riesame del metodo utilizzato per l’inchiesta originaria, le istituzioni interessate, avvalendosi dell’eccezione a deroga prevista all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, erano legittimate ad applicare, nel corso delle procedure di riesame, un metodo diverso da quello applicato per l’inchiesta originaria.

Sulla legittimità del metodo utilizzato

50. Per rispondere in modo completo alle questioni presentate, è necessario anche verificare se le istituzioni interessate potessero validamente basare la loro analisi sui prezzi all’esportazione della SSM verso paesi terzi per ottenere le conclusioni pertinenti nel contesto delle procedure di riesame.

Altrimenti detto, si tratta di stabilire se l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, dello stesso regolamento, sia stato rispettato allorché tali istituzioni, dopo aver constatato che i prezzi realmente pagati all’esportazione non erano affidabili a causa di circostanze diverse da quelle previste da quest’ultima disposizione, hanno utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione che non era espressamente specificato nella detta disposizione.

51. Al riguardo, occorre previamente ricordare che, nel settore della politica commerciale comune, e più in particolare in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale a causa della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare.

Il controllo giurisdizionale di tale discrezionalità deve quindi essere circoscritto alla verifica del rispetto delle regole procedimentali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], C‑351/04, EU:C:2007:547, punti 40 e 41, nonché Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63).

52. Tali considerazioni si applicano in particolare alle valutazioni cui le istituzioni procedono nel contesto delle procedure di riesame.

Da una parte, per quanto riguarda il riesame delle misure in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si tratta essenzialmente di valutare se la soppressione della misura antidumping iniziale possa favorire la reiterazione o la ricomparsa del dumping e del pregiudizio.

D’altra parte, riguardo al riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, tra l’altro, esaminare se le circostanze riguardanti il dumping e il pregiudizio siano mutate sensibilmente o se le misure esistenti abbiano prodotto gli effetti previsti e eliminato il pregiudizio accertato in precedenza, al fine di proporre di abrogare, di modificare o di mantenere il dazio antidumping istituito all’esito dell’inchiesta originaria.

53. Al riguardo, va osservato che l’articolo 11 del regolamento di base non prevede, né al suo paragrafo 2, né al suo paragrafo 3, metodi o modalità specifici che le istituzioni interessate devono osservare per realizzare le verifiche previste da tale disposizione.

54. Ai sensi del dettato dell’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del citato regolamento, al fine di stabilire se le circostanze riguardanti il dumping e il pregiudizio siano mutate sensibilmente, si tiene soltanto conto «di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati».

55. Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il controllo che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] operare al riguardo può condurla ad effettuare non soltanto un’analisi retrospettiva dell’evoluzione della situazione considerata, a partire dall’istituzione della misura definitiva iniziale, per valutare la necessità del mantenimento di tale misura oppure della sua modifica allo scopo di controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio, ma anche un’analisi prospettica della probabile evoluzione della situazione, a partire dall’adozione della misura di riesame, per valutare il probabile impatto di una soppressione o di una modifica di detta misura.

56. Occorre anche ricordare che la procedura di riesame si distingue, in linea di principio, da quella di inchiesta originaria, che è disciplinata da disposizioni diverse del regolamento di base [v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]‑Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, punto 49, e [OSCURATO:PERSONA] and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 65], in quanto la Corte ha già dichiarato che talune di queste disposizioni non sono applicabili alla proce dura di riesame, considerati l’economia generale e gli obiettivi del sistema (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] and Alloys, EU:C:2010:68, punto 77).

57. L’obiettiva differenza tra i due procedimenti risiede, infatti, nella circostanza che le importazioni soggette ad una procedura di riesame sono quelle che sono già state sottoposte a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati in linea di principio raccolti elementi di prova sufficienti per accertare che l’eliminazione di tali misure probabilmente favorirebbe la prosecuzione o la riapparizione del dumping e del danno.

Per contro, qualora importazioni vengano assoggettate a un’inchiesta iniziale, l’oggetto di quest’ultima consiste appunto nel determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping [sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Con (Deutschland)/Consiglio, EU:C:2005:56, punto 50].

58. In proposito, si deve osservare che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base esige esclusivamente che le disposizioni di cui all’articolo 2 di detto regolamento siano prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta di riesame, senza che sia effettuato un espresso rinvio ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo, a differenza dei paragrafi 11 e 12 dello stesso.

59. È certamente corretto che l’esistenza di un impegno sui prezzi non è espressamente menzionata all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento tra le circostanze che possono giustificare l’uso di un metodo diverso da quello previsto all’articolo 2, paragrafo

8. Tali circostanze, tuttavia, non sono elencate in modo esaustivo e la constatazione secondo cui i prezzi all’esportazione non sono affidabili, a causa di detto impegno, giustifica anch’essa l’applicazione di tale articolo, in quanto i prezzi sono costruiti su una «base equa».

60. In tal contesto, è giocoforza constatare che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il Consiglio non ha effettuato una scelta inappropriata o irragionevole avendo deciso di utilizzare i prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalla SSM come elemento indicatore dei prezzi all’esportazione verso la Comunità che sarebbero praticati dalla SSM in assenza di un impegno sui prezzi.

61. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 1279/2007. Sulle spese

62. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CJ0374_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑374/12, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria), con decisione del 30 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2012, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» OOD contro [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore), G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: M. Aleksejev, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2013, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» OOD, da I. Komarevski, advokat; – per il [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA], da S. Valkova, S. Yordanova, N. Yotsova e M. Kolarova, in qualità di agenti; – per il governo bulgaro, da E. Petranova e Y. Atanasov, in qualità di agenti; – per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert e I. Gurov, in qualità di agenti, assistiti da N. Chesaites, barrister, e G. Berrisch, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. D. Roussanov, H. van Vliet e G. Koleva, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2014, ha pronunciato la seguente Motivazione della sentenza Sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 3, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), nonché sulla validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia (GU L 285, pag. 1, e rettifica in GU 2009, L 96, pag. 39). 2. Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» OOD (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto bulgaro, e il [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] (Direzione dell’Ufficio delle dogane della città di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito alla domanda di restituzione dei dazi antidumping applicati, nel 2011, ad importazioni di cavi di ferro o d’acciaio (in prosieguo: i «prodotti interessati»), prodotti ed esportati a partire dalla Federazione russa dalla [OSCURATO:PERSONA]Metiz (in prosieguo: la «SSM»), ex [OSCURATO:PERSONA] Zavod. Contesto normativo Il diritto dell’Unione Il regolamento de base 3. Il regolamento di base è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51). Il regolamento di base era tuttavia applicabile alla data dei fatti del procedimento principale. 4. L’articolo 2, paragrafi 8 e 9, di detto regolamento così disponeva: «8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità. 9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa. (...)». 5. L’articolo 11, paragrafi 2, 3, 9 e 10 del regolamento di base così prevedeva: «2. Le misure (…) antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame. Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. (...) 3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la [OSCURATO:PERSONA] può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati. (...) 9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA], se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17. 10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA] esamina l’attendibilità dei prezzi all’esportazione in conformità dell’articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l’importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità». La disciplina antidumping sulle importazioni di taluni cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa 6. Il considerando 87 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia (GU L 211, pag. 1), esponeva che il prezzo all’esportazione era stato calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per tali prodotti all’esportazione verso la Comunità. 7. Con la decisione 2001/602/CE, del 26 luglio 2001, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 211, pag. 47), la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato gli impegni sui prezzi, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, presentati dalla SSM. Secondo il punto 6 della decisione 2001/602, la SSM si è impegnata a vendere i prodotti di cui trattasi nella Comunità ad un prezzo che permettesse almeno di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. 8. In forza degli articoli 1, paragrafo 3, e 2 del regolamento n. 1601/2001, i prodotti di cui trattasi fabbricati dalla SSM, ai quali si applicavano dazi antidumping al tasso del 36,1%, ne erano esentati nei limiti in cui venivano direttamente esportati dalla SSM ad una società che agiva in quanto importatrice nella Comunità. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, da una parte, domande presentate dalla SSM e da un’altra società russa aventi ad oggetto un riesame intermedio parziale a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1601/2001, limitato al dumping e riguardante il periodo che va dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, a motivo del fatto che le circostanze che erano all’origine di tali misure erano mutate in modo duraturo e, dall’altra, una domanda di riesame a titolo della scadenza di tali misure, presentata dal comitato di collegamento delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio dell’Unione europea in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e riguardante il periodo che va dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006. A seguito di tali domande, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il regolamento n. 1279/2007. 10. La parte dei considerando del regolamento n. 1279/2007 relativa al dumping ed alla probabilità della reiterazione o della persistenza del dumping comprendeva, in particolare, i considerando da 55 a 76 i quali riguardavano, tra l’altro, la determinazione del prezzo all’esportazione. 11. Il considerando 201 del regolamento n. 1279/2007 esponeva che l’impegno sui prezzi che aveva dato luogo alla decisione 2001/602 non era più praticabile e doveva essere ritirato, mediante una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 12. Ai sensi del considerando 207 di detto regolamento: «Visti i risultati dei riesami intermedi relativi alle due imprese russe, si ritiene opportuno portare il dazio antidumping applicabile a BMK al 36,2% e quello applicabile a SSM al 9,7%». Il diritto bulgaro 13. L’articolo 214 del codice doganale (Zakon za mitnitsite) così prevede: «1) Il rimborso dei dazi doganali consiste nella restituzione totale o parziale dei dazi doganali all’importazione o all’esportazione versati. 2) Il rimborso ha luogo allorché viene accertato che, al momento del loro versamento, i dazi non erano dovuti o che il motivo del loro versamento è venuto meno». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14. [OSCURATO:PERSONA] ha per attività principale l’importazione e la commercializzazione di funi, di cavi e di prodotti simili d’acciaio, una parte dei quali è originaria della Russia e viene prodotta dalla SSM. 15. In occasione dell’importazione dei prodotti di cui trattasi fabbricati dalla SSM, la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato dazi antidumping il cui importo è stato fissato in conformità al regolamento n. 1279/2007. 16. Il 25 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] upravlenie [OSCURATO:PERSONA] (Direzione territoriale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]) di dichiarare che i dazi doganali erano stati pagati indebitamente e dovevano esserle restituiti, in quanto tale regolamento sarebbe stato invalido. 17. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi al Direttore dell’amministrazione doganale, il quale ha respinto il ricorso. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha allora proposto ricorso dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]). In seguito al rigetto di tale ricorso, essa ha adito per cassazione il Varhoven administrativen sad. 19. A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’invalidità del regolamento n. 1279/2007, nei limiti in cui istituisce dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti di cui trattasi esportati dalla SSM, in quanto esso violerebbe gli articoli 2, paragrafo 8, e 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. 20. Il giudice del rinvio considera che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono ricevibili e s’interroga in merito alla validità del regolamento n. 1279/2007. 21. I dubbi di tale giudice riguardano, in primo luogo, una possibile violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Al riguardo detto giudice osserva che, mentre il prezzo all’esportazione dei prodotti di cui trattasi è stato calcolato, nel contesto della procedura iniziale, sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per le esportazioni verso la Comunità in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, di detto regolamento, tale prezzo all’esportazione è stato determinato, nell’ambito dei riesami sfociati nell’adozione del regolamento n. 1279/2007, secondo un metodo diverso, consistente nel calcolare detto prezzo all’esportazione sulla base dei prezzi praticati dalla SSM per le sue esportazioni verso paesi terzi, senza che tale cambiamento di metodo sia stato espressamente giust ificato in quest’ultimo regolamento da un cambiamento di circostanze, come invece richiesto dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. 22. Lo stesso giudice si interroga, in secondo luogo, sull’esistenza di una base giuridica per il metodo utilizzato all’atto dei riesami, dato che tale base non è espressamente prevista né dall’articolo 2, paragrafi 8 e 9, né dall’articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. 23. Alla luce di quanto esposto, il Varhoven administrativen sad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 11, paragrafi 9 e 10, (...) del regolamento [di base] (ormai regolamento n. 1225/2009) (...), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stato dimostrato alcun cambiamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, tali disposizioni prevalgono su qualsiasi potere delle istituzioni risultante dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base in sede di determinazione dei prezzi all’esportazione, incluso – come nel caso del regolamento [n. 1279/2007] – il potere implicito delle istituzioni di effettuare una valutazione prospettica sull’attendibilità dei prezzi all’esportazione della [SSM], procedendo ad un confronto con i prezzi minimi in conformità dell’impegno sui prezzi e con i prezzi all’esportazione nei paesi terzi. Se incida sulla soluzione di tale questione il fatto che, come nel caso della [SSM] e del regolamento [n. 1279/2007], le istituzioni, nell’esercitare i loro poteri in relazione alla valutazione del carattere duraturo del cambiamento delle circostanze attinenti all’esistenza del dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, decidano di modificare le misure antidumping (di ridurre il dazio antidumping). 2) Se, dalla soluzione della prima questione risulti che, in presenza delle circostanze descritte nella parte del regolamento [n. 1279/2007] concernente la determinazione del prezzo all’esportazione [della SSM], nonché alla luce del fatto che in tale regolamento non è stato dimostrato espressamente un cambiamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento base, cambiamento che giustificherebbe l’applicazione di un nuovo metodo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare il metodo di determinazione del prezzo all’esportazione impiegato nell’ambito dell’inchiesta originaria, nella specie quello di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base. 3) Tenuto conto delle soluzioni della prima e della seconda questione: se il regolamento [n. 1279/2007], nella parte concernente la determinazione e l’imposizione delle misure antidumping individuali in relazione alle importazioni dei [prodotti di cui trattasi] fabbricati dalla [SSM], sia stato adottato in violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base di un fondamento giuridico invalido, e se, in quanto tale, esso, limitatamente a siffatta parte, debba essere dichiarato invalido». Sulla ricevibilità 24. Il governo bulgaro esprime dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce della giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA] (C‑188/92, EU:C:1994:90). [OSCURATO:PERSONA] solleva, a sua volta, l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale. 25. Secondo il governo bulgaro e il [OSCURATO:PERSONA], in forza di detta giurisprudenza, qualora l’interessato non abbia contestato un atto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in conformità all’articolo 263 TFUE, non può impugnarlo indirettamente mediante una domanda di pronuncia pregiudiziale nella misura in cui l’atto in parola lo riguardi direttamente e individualmente. 26. Al riguardo, il governo bulgaro sostiene che, secondo il punto 21 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/99, EU:C:2001:101), un regolamento che istituisce un dazio antidumping può riguardare direttamente e individualmente non soltanto i produttori‑esportatori in esso citati, ma anche gli importatori che hanno un collegamento con i produttori e i cui prezzi di vendita delle merci in parola sono alla base della costruzione del prezzo all’esportazione. 27. Il governo bulgaro considera che tenuto conto della sua qualità di rappresentante commerciale esclusiva della SSM in Bulgaria, si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia un’importatrice collegata alla SSM, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente. A sostegno di tale argomentazione esso cita la sentenza ISO/Consiglio (118/77, EU:C:1979:92), in cui la Corte ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese, importatrice esclusiva di un produttore giapponese cui erano stati imposti dazi antidumping con regolamento del Consiglio, era associata in modo sufficientemente stretto a tale produttore e, quindi, era direttamente e individualmente interessata dal regolamento. Il governo bulgaro ritiene che la controversia principale sia simile a quella della causa sfociata in tale sentenza e che sia pertanto possibile considerare che la [OSCURATO:PERSONA] è collegata alla SSM in modo sufficientemente stretto per essere direttamente e individualmente interessata dal regolamento n. 1279/2007, in quanto quest’ultimo istituisce un dazio antidumping sull’importazione da parte della SSM dei prodotti di cui trattasi. 28. Va osservato che la possibilità per il singolo di far valere dinanzi al giudice adito l’invalidità delle disposizioni contenute negli atti dell’Unione presuppone che tale parte non fosse legittimata a proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali disposizioni (v. sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], EU:C:1994:90, punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], C‑494/09, EU:C:2011:87, punto 22). 29. Risulta, tuttavia, da questa stessa giurisprudenza che un simile ricorso diretto deve essere ricevibile senza alcun dubbio (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2011:87, punto 23). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, gli elementi trasmessi unitamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché quelli forniti dal governo bulgaro e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle loro osservazioni orali non consentono alla Corte di concludere che tale ricorso diretto sarebbe stato ricevibile. 30. I regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, infatti, pur avendo, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, possono riguardare direttamente ed individualmente quelli tra i produttori ed esportatori del prodotto in parola ai quali vengono attribuite le pratiche di dumping, avvalendosi dei dati derivanti dalla loro attività commerciale. Ciò accade, in generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 11 e 12). 31. Lo stesso vale per quegli importatori del prodotto di cui trattasi i cui prezzi di vendita sono stati considerati ai fini della costruzione dei prezzi all’esportazione e che, pertanto, sono interessati dagli accertamenti relativi all’esistenza di una pratica di dumping (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punto 15, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑156/87, EU:C:1990:116, punto 18). 32. La Corte ha del pari deciso che importatori associati con esportatori di paesi terzi i cui prodotti sono soggetti a dazi antidumping possono impugnare i regolamenti che istituiscono tali dazi, in particolare nel caso in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato comunitario praticati da tali importatori e nel caso in cui il dazio antidumping stesso sia calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑305/86, EU:C:1990:295, punti 19 e 20). 33. Inoltre, il riconoscimento del diritto di talune categorie di operatori economici di proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento antidumping non impedisce tuttavia che anche altri operatori possano essere individualmente interessati da tale regolamento, a causa di determinate qualità che sono loro peculiari e che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 16). 34. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non appartiene a nessuna delle categorie di operatori economici individuate supra, nei confronti delle quali la Corte ha ammesso un diritto di ricorso diretto avverso regolamenti che istituiscono un dazio antidumping. Inoltre, non si può ritenere che essa si trovasse in una situazione analoga a quella dell’impresa di cui trattavasi nel procedimento sfociato nella sentenza ISO/Consiglio (EU:C:1979:92). 35. Infatti, va osservato che, da una parte, secondo le informazioni trasmesse dal giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di impresa importatrice indipendente, non era collegata alla SSM e non ha partecipato al procedimento amministrativo organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’inchiesta diretta a determinare il dazio antidumping. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nel corso dell’udienza, che, anche se essa importava in Bulgaria i prodotti della SSM, tra gli altri, non si poteva per contro ritenere che essa fosse un suo rappresentante commerciale o che avesse concluso un contratto di rappresentanza esclusiva con tale società. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, inoltre, che, alla data dell’avvio del procedimento di riesame, la Repubblica di Bulgaria non era ancora membro dell’Unione e che essa non importava i prodotti considerati, di modo che non si poteva ritenere che essa avesse la legittimazione ad agire contro il regolamento n. 1279/2007 alla data dell’adozione di quest’ultimo. 36. D’altra parte, come risulta da detto regolamento, i prezzi di rivendita praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono stati utilizzati ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione della SSM. 37. Di conseguenza, occorre constatare che detto regolamento riguarda la [OSCURATO:PERSONA] non in ragione di talune qualità che le sono specifiche oppure di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro, bensì a causa della sua sola qualità oggettiva di importatrice dei prodotti di cui trattasi, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore che si trovi, attualmente o potenzialmente, in un’identica situazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 231/82, EU:C:1983:220, punto 9). 38. In tal contesto è giocoforza constatare che la domanda pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali 39. Con le sue tre questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1279/2007 sia valido in quanto istituisce un dazio antidumping sull’importazione dei prodotti di cui trattasi fabbricati dalla SSM, alla luce degli articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. Sulla legittimità dell’adozione di un metodo diverso da quello dell’esame iniziale ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione nell’ambito del riesame 40. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, è indubitabile che, come risulta da questa disposizione, per regola generale, il metodo di calcolo dei margini di dumping seguito in occasione di un riesame deve, in linea di principio, essere lo stesso utilizzato all’atto dell’inchiesta originaria sfociata nell’imposizione del dazio antidumping. 41. Detto articolo 11, paragrafo 9, prevede tuttavia un’eccezione che consente l’applicazione di un metodo diverso nel caso in cui le circostanze siano cambiate. 42. Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 43. In secondo luogo, è necessario osservare che, sebbene la Corte abbia già avuto occasione di precisare che l’eccezione alla regola generale istituita dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che prevede l’applicazione all’atto del procedimento di riesame di un metodo identico a quello utilizzato nel corso della procedura originaria deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, tale necessità non può consentire alle istituzioni dell’Unione di interpretare e di applicare detta disposizione in modo incompatibile con la formulazione e la finalità di essa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punti 17 e 19). 44. È pur vero che il regolamento n. 1279/2007 non qualifica espressamente come cambiamento di circostanze, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, i motivi che sono stati all’origine dell’applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta originaria. 45. Occorre nondimeno osservare, anzitutto, che dal considerando 61 del regolamento n. 1279/2007 risulta che praticamente tutte le esportazioni effettuate da un esportatore russo verso la Comunità sono state compiute nel contesto di un impegno sui prezzi, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di agosto del 2001. In questo contesto, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati non solo in base all’esame del comportamento passato degli esportatori, ma anche in base all’analisi del probabile andamento dei loro prezzi. Si è posta in particolare la questione se l’esistenza del suddetto impegno avesse influenzato il livello dei prezzi all’esportazione al punto da renderli inaffidabili ai fini della determinazione del comportamento futuro delle esportazioni. 46. Occorre poi osservare che, come precisato al considerando 62 di tale regolamento, si è esaminato se i prezzi all’esportazione richiesti dall’esportatore a clienti aventi sede nella Comunità potessero validamente servire per calcolare il suo margine di dumping nel contesto dell’inchiesta di riesame, malgrado l’esistenza di un impegno sui prezzi. Si trattava, in particolare, di esaminare se i prezzi attuali all’esportazione verso la Comunità fossero fissati in modo artificioso rispetto ai prezzi minimi all’importazione, oppure no, e se fossero dunque sostenibili in futuro. Dall’inchiesta è però emerso che il sistema usato per stabilire i numeri di controllo del prodotto ai fini dell’inchiesta di riesame era più sofisticato del sistema di classificazione applicato al momento in cui l’impegno venne accettato nel 2001. Ciò ha permesso di concludere che qualsiasi comparazione tra i numeri di controllo del prodotto dei prezzi minimi all’importazione e quelli dell’inchiesta di riesame sarebbe stata priva di valore. 47. Infine, al considerando 63 di detto regolamento, è indicato che si è proceduto a una comparazione, tipo per tipo, tra i prezzi all’esportazione verso la Comunità e i prezzi richiesti ad altri paesi terzi. Ne è emerso che i prezzi d’esportazione verso i paesi terzi erano in media molto più bassi. Si è perciò concluso che i prezzi d’esportazione nella Comunità praticati dalla SSM non potevano essere usati per calcolare, nel contesto del riesame intermedio, prezzi d’esportazione attendibili nel senso dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Mancando prezzi d’esportazione affidabili per dette vendite, verso gli Stati membri, per stimare tali prezzi sono state prese in considerazione le vendite ad altri paesi. 48. Tenuto conto delle circostanze appena descritte ai punti da 45 a 47 della presente sentenza, validamente il Consiglio ha potuto concludere, al considerando 124 del regolamento n. 1279/2007, che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi sono stati considerati più affidabili. 49. Pertanto, è giocoforza constatare che, tenuto conto, da una parte, del cambiamento di circostanze rispetto all’inchiesta originaria, derivante dagli impegni sui prezzi cui erano assoggettate le esportazioni della SSM, e, dall’altra, dell’assenza di affidabilità ai fini del riesame del metodo utilizzato per l’inchiesta originaria, le istituzioni interessate, avvalendosi dell’eccezione a deroga prevista all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, erano legittimate ad applicare, nel corso delle procedure di riesame, un metodo diverso da quello applicato per l’inchiesta originaria. Sulla legittimità del metodo utilizzato 50. Per rispondere in modo completo alle questioni presentate, è necessario anche verificare se le istituzioni interessate potessero validamente basare la loro analisi sui prezzi all’esportazione della SSM verso paesi terzi per ottenere le conclusioni pertinenti nel contesto delle procedure di riesame. Altrimenti detto, si tratta di stabilire se l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, dello stesso regolamento, sia stato rispettato allorché tali istituzioni, dopo aver constatato che i prezzi realmente pagati all’esportazione non erano affidabili a causa di circostanze diverse da quelle previste da quest’ultima disposizione, hanno utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione che non era espressamente specificato nella detta disposizione. 51. Al riguardo, occorre previamente ricordare che, nel settore della politica commerciale comune, e più in particolare in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale a causa della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Il controllo giurisdizionale di tale discrezionalità deve quindi essere circoscritto alla verifica del rispetto delle regole procedimentali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], C‑351/04, EU:C:2007:547, punti 40 e 41, nonché Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63). 52. Tali considerazioni si applicano in particolare alle valutazioni cui le istituzioni procedono nel contesto delle procedure di riesame. Da una parte, per quanto riguarda il riesame delle misure in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si tratta essenzialmente di valutare se la soppressione della misura antidumping iniziale possa favorire la reiterazione o la ricomparsa del dumping e del pregiudizio. D’altra parte, riguardo al riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, tra l’altro, esaminare se le circostanze riguardanti il dumping e il pregiudizio siano mutate sensibilmente o se le misure esistenti abbiano prodotto gli effetti previsti e eliminato il pregiudizio accertato in precedenza, al fine di proporre di abrogare, di modificare o di mantenere il dazio antidumping istituito all’esito dell’inchiesta originaria. 53. Al riguardo, va osservato che l’articolo 11 del regolamento di base non prevede, né al suo paragrafo 2, né al suo paragrafo 3, metodi o modalità specifici che le istituzioni interessate devono osservare per realizzare le verifiche previste da tale disposizione. 54. Ai sensi del dettato dell’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del citato regolamento, al fine di stabilire se le circostanze riguardanti il dumping e il pregiudizio siano mutate sensibilmente, si tiene soltanto conto «di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati». 55. Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il controllo che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] operare al riguardo può condurla ad effettuare non soltanto un’analisi retrospettiva dell’evoluzione della situazione considerata, a partire dall’istituzione della misura definitiva iniziale, per valutare la necessità del mantenimento di tale misura oppure della sua modifica allo scopo di controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio, ma anche un’analisi prospettica della probabile evoluzione della situazione, a partire dall’adozione della misura di riesame, per valutare il probabile impatto di una soppressione o di una modifica di detta misura. 56. Occorre anche ricordare che la procedura di riesame si distingue, in linea di principio, da quella di inchiesta originaria, che è disciplinata da disposizioni diverse del regolamento di base [v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]‑Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, punto 49, e [OSCURATO:PERSONA] and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 65], in quanto la Corte ha già dichiarato che talune di queste disposizioni non sono applicabili alla proce dura di riesame, considerati l’economia generale e gli obiettivi del sistema (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] and Alloys, EU:C:2010:68, punto 77). 57. L’obiettiva differenza tra i due procedimenti risiede, infatti, nella circostanza che le importazioni soggette ad una procedura di riesame sono quelle che sono già state sottoposte a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati in linea di principio raccolti elementi di prova sufficienti per accertare che l’eliminazione di tali misure probabilmente favorirebbe la prosecuzione o la riapparizione del dumping e del danno. Per contro, qualora importazioni vengano assoggettate a un’inchiesta iniziale, l’oggetto di quest’ultima consiste appunto nel determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping [sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Con (Deutschland)/Consiglio, EU:C:2005:56, punto 50]. 58. In proposito, si deve osservare che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base esige esclusivamente che le disposizioni di cui all’articolo 2 di detto regolamento siano prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta di riesame, senza che sia effettuato un espresso rinvio ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo, a differenza dei paragrafi 11 e 12 dello stesso. 59. È certamente corretto che l’esistenza di un impegno sui prezzi non è espressamente menzionata all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento tra le circostanze che possono giustificare l’uso di un metodo diverso da quello previsto all’articolo 2, paragrafo 8. Tali circostanze, tuttavia, non sono elencate in modo esaustivo e la constatazione secondo cui i prezzi all’esportazione non sono affidabili, a causa di detto impegno, giustifica anch’essa l’applicazione di tale articolo, in quanto i prezzi sono costruiti su una «base equa». 60. In tal contesto, è giocoforza constatare che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il Consiglio non ha effettuato una scelta inappropriata o irragionevole avendo deciso di utilizzare i prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalla SSM come elemento indicatore dei prezzi all’esportazione verso la Comunità che sarebbero praticati dalla SSM in assenza di un impegno sui prezzi. 61. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 1279/2007. Sulle spese 62. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1279/2014 — Fons Iuris — Fons Iuris