Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37123/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, del 25.3.2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari del 28.3.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di lesioni aggravate dai futili motivi e dall'utilizzo di armi, ai danni di un giovane extracomunitario di colore e di due italiani - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intervenuti a difenderlo da un'aggressione inizialmente contestata come mossa da motivi di discriminazione razziale, aggravante esclusa sin dal primo grado di giudizio; l'aggressione è stata realizzata scagliando contro il giovane di colore bottiglie di vetro e poi percuotendo ripetutamente con calci e pugni i due italiani intervenuti in sua difesa.

Le lesioni provocate hanno determinato, per le vittime, prognosi, rispettivamente, di cinque e sette giorni, conseguenti a ferite al volto e traumi.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che, tenuto conto della data di commissione (il 19.5.2012), sarebbe maturata, nei termini massimi e computate le sospensioni, il 27.2.2021, e, quindi, prima della pronuncia d'appello.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata già in epoca precedente alla sentenza d'appello.

2. Il ricorrente ha adeguatamente segnalato e rappresentato la sequenza procedimentale in base alla quale ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, decorsa già prima della pronuncia della sentenza d'appello, con ciò superando qualsiasi obiezione relativa ad un difetto di autosufficienza, che una parte della giurisprudenza di legittimità pone quale limite all'ammissibilità del ricorso proposto in tale prospettiva (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495), facendo derivare tale convincimento dal presupposto, innegabile, che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, sicchè il suo accertamento non è frutto di mero computo aritmetico.Nel caso di specie, il ricorrente ha enunciato i passaggi che conducono, a suo giudizio, alla prescrizione, mentre l'accertamento dell'esattezza dell'invocata estinzione del reato rimane comunque compito della Cassazione, cui, come giudice, spetta in ogni momento la verifica dell'estinzione del reato per decorrenza del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), sicchè deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

La prescrizione del reato, invero, è maturata in data 11.3.2021, tenuto conto dei termini massimi previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen. e computate le sospensioni del termine, ai sensi dell'art. 159 cod. pen. (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dal 19.4.2018 e dal 20.9.2018).

Emerge dagli atti che la Corte d'Appello si è affidata al calcolo di un ulteriore periodo di sospensione pari a 112 giorni, dal 4.6.2015 al 24.9.2015, che avrebbe determinato lo spostamento ulteriore in avanti del termine prescrizionale.

Tuttavia, tale periodo non può essere valutato come termine di sospensione della prescrizione perché nel rinvio disposto in quell'udienza vi è stata anche la modifica dei capi d'imputazione da parte del pubblico ministero (che li ha portati a ricomprendere lesioni ulteriori subite dalla parte civile), sicchè i termini a difesa richiesti si innestano in questo contesto — e non importa che vi siano state concomitanti ragioni di rinvio della difesa per esaminare documentazione medica prodotta dall'accusa -, con conseguente impossibilità di sospendere la prescrizione in tale lasso di tempo, tanto che il giudice di primo grado, infatti, non ne dà atto.

La sentenza d'appello, invece, sbagliando nel computare tale tempo di sospensione, ha tenuto conto di un termine massimo errato, laddove invece il termine è scaduto 112 giorni prima di quello fissato e, dunque, prima della data di emissione della sentenza di secondo grado oggi impugnata (che è del 25.3.2021).

3. Il ricorrente non ha impugnato le statuizioni civili disposte nel corso del processo, in favore della persona offesa costituita parte civile.

In relazione ad esse, pertanto, il Collegio rileva la loro perdurante valenza, dal momento che, come detto, non vi sono le condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito che, si rammenta, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, può essere emessa soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di fie accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, perché il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, del 25.3.2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari del 28.3.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di lesioni aggravate dai futili motivi e dall'utilizzo di armi, ai danni di un giovane extracomunitario di colore e di due italiani - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intervenuti a difenderlo da un'aggressione inizialmente contestata come mossa da motivi di discriminazione razziale, aggravante esclusa sin dal primo grado di giudizio; l'aggressione è stata realizzata scagliando contro il giovane di colore bottiglie di vetro e poi percuotendo ripetutamente con calci e pugni i due italiani intervenuti in sua difesa. Le lesioni provocate hanno determinato, per le vittime, prognosi, rispettivamente, di cinque e sette giorni, conseguenti a ferite al volto e traumi. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che, tenuto conto della data di commissione (il 19.5.2012), sarebbe maturata, nei termini massimi e computate le sospensioni, il 27.2.2021, e, quindi, prima della pronuncia d'appello. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata già in epoca precedente alla sentenza d'appello. 2. Il ricorrente ha adeguatamente segnalato e rappresentato la sequenza procedimentale in base alla quale ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, decorsa già prima della pronuncia della sentenza d'appello, con ciò superando qualsiasi obiezione relativa ad un difetto di autosufficienza, che una parte della giurisprudenza di legittimità pone quale limite all'ammissibilità del ricorso proposto in tale prospettiva (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495), facendo derivare tale convincimento dal presupposto, innegabile, che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, sicchè il suo accertamento non è frutto di mero computo aritmetico.Nel caso di specie, il ricorrente ha enunciato i passaggi che conducono, a suo giudizio, alla prescrizione, mentre l'accertamento dell'esattezza dell'invocata estinzione del reato rimane comunque compito della Cassazione, cui, come giudice, spetta in ogni momento la verifica dell'estinzione del reato per decorrenza del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), sicchè deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. La prescrizione del reato, invero, è maturata in data 11.3.2021, tenuto conto dei termini massimi previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen. e computate le sospensioni del termine, ai sensi dell'art. 159 cod. pen. (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dal 19.4.2018 e dal 20.9.2018). Emerge dagli atti che la Corte d'Appello si è affidata al calcolo di un ulteriore periodo di sospensione pari a 112 giorni, dal 4.6.2015 al 24.9.2015, che avrebbe determinato lo spostamento ulteriore in avanti del termine prescrizionale. Tuttavia, tale periodo non può essere valutato come termine di sospensione della prescrizione perché nel rinvio disposto in quell'udienza vi è stata anche la modifica dei capi d'imputazione da parte del pubblico ministero (che li ha portati a ricomprendere lesioni ulteriori subite dalla parte civile), sicchè i termini a difesa richiesti si innestano in questo contesto — e non importa che vi siano state concomitanti ragioni di rinvio della difesa per esaminare documentazione medica prodotta dall'accusa -, con conseguente impossibilità di sospendere la prescrizione in tale lasso di tempo, tanto che il giudice di primo grado, infatti, non ne dà atto. La sentenza d'appello, invece, sbagliando nel computare tale tempo di sospensione, ha tenuto conto di un termine massimo errato, laddove invece il termine è scaduto 112 giorni prima di quello fissato e, dunque, prima della data di emissione della sentenza di secondo grado oggi impugnata (che è del 25.3.2021). 3. Il ricorrente non ha impugnato le statuizioni civili disposte nel corso del processo, in favore della persona offesa costituita parte civile. In relazione ad esse, pertanto, il Collegio rileva la loro perdurante valenza, dal momento che, come detto, non vi sono le condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito che, si rammenta, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, può essere emessa soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di fie accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, perché il reato
Sentenza Cassazione n. 37123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris