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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18951/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è inammissibile sia perché genericamente addotto, sia perché manifestamente infondato alla luce della coerente, logica ed esaustiva motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale dà conto della «negativa personalità dell'imputato desumibile non solo dalla entità dei fatti ascritti, commessi con particolare disinvoltura, ma anche dalla [...] sussistenza dei numerosi precedenti penali da cui è gravato» il ricorrente (cfr. p. 5 della sentenza di appello), rendendo la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PrØsde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è inammissibile sia perché genericamente addotto, sia perché manifestamente infondato alla luce della coerente, logica ed esaustiva motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale dà conto della «negativa personalità dell'imputato desumibile non solo dalla entità dei fatti ascritti, commessi con particolare disinvoltura, ma anche dalla [...] sussistenza dei numerosi precedenti penali da cui è gravato» il ricorrente (cfr. p. 5 della sentenza di appello), rendendo la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PrØsde
Sentenza Cassazione n. 18951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris