CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sulla istanza avanzata dalla Corte di Appello di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento alla sentenza del 20/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata indicata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; rilevato che dal controllo degli atti risulta che la parte civile non aveva avanzato alcuna istanza di liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità ed era assente all'udienza pubblica di trattazione del processo davanti alla Corte di cassazione, sicché nulla deve essere liquidato in suo favore a titolo di spese processuali; che, ad ogni buon conto, la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di secondo grado deve ritenersi implicita nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati soltanto i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio ed all'elemento soggettivo del reato, statuizione che ha determinato, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio per prescrizione; P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere in difetto di istanza di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso, il 12/