CassazionesentenzaSezione UDecisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 42090/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12414-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DICASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 325, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 65/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, vogliano annullare la sentenza n. 65/21 del 21/1/2021 con rinvio al [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12414 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Il CDD di Roma applicò all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della radiazione in relazione ad una duplice articolata incolpazione disciplinare correlata al fatto di aver carpito la fiducia dei fratelli Alda ed [OSCURATO:PERSONA]Eusanio (presentandosi falsamente agli stessi come avvocato e prospettando loro la possibilità di effettuare un vantaggioso acquisto all'asta) e di essersi fatto consegnare la somma complessiva di 355.170,00 euro, senza che a ciò fosse seguita né la partecipazione all'asta né la restituzione della somma versata. Provvedendo sull'impugnazione dello Strippoli, il C.N.F. ha confermato l'accertamento della responsabilità, ritenendo tuttavia «che la complessiva valutazione dei fatti, avuto anche riguardo alla riconosciuta incertezza circa l'avvenuta spendita del titolo di avvocato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi delle parti esponenti, come fattualmente contestata, nonché al comportamento dell'incolpato che ha dato prova di aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute, porti a ritenere più adeguata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre»; in parziale accoglimento del ricorso, il C.N.F. ha pertanto applicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tre anni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Cassazione; un successivo ricorso, contenente richiesta incidentale di sospensione, è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Anche l'Ordine degli Avvocati di Roma ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] P.M. 1. Con l'unico motivo, il P.M. impugna la sentenza «per eccesso di potere»: richiamati i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni adottate dal C.N.F., segnala «la palese contraddittorietà della motivazione con la quale il CNF ha ritenuto più adeguata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale», giacché la valutazione espressa dalla sentenza «si pone in insanabile contraddizione con la gravità dei fatti accertati, secondo quanto dettagliatamente esposto alle pagine 10, 11 e 12, ed alla ritenuta irrilevanza della mancata spendita del titolo di avvocato nei confronti dei fratelli D'Eusanio»; aggiunge che la decisione «presenta una ulteriore grave e non sanabile contraddizione nella parte in cui la mitigazione della sanzione viene fondata sul "comportamento dell'incolpato che ha dato prova di aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute"», rilevando -al riguardo- che l'affermazione non trova adeguato riscontro documentale e che «si fonda su una mera dichiarazione di volontà alla restituzione, mai concretizzatasi in effettivi atti ripristinatori»; conclude che «la decisione assunta dal CNF non solo si appalesa illogica, ma perviene alla applicazione di una sanzione oggettivamente incongrua ed inadeguata se confrontata con il gravissimo pregiudizio patito dai fratelli D'Eusanio». 1.1. Il motivo è fondato. Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del C.N.F., questa Corte può senz'altro «esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale» (Cass., SU n. 24647/2016), da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (come interpretato a partire da Cass. SU n. 8053/2014), onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico" e alla "motivazione apparente", anche il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Tanto premesso, deve ritenersi che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata a giustificazione della mitigazione della sanzione sia viziata da una irriducibile contraddittorietà interna e risulti meramente apparente. Invero, detta mitigazione è basata sul duplice rilievo della «riconosciuta incertezza circa l'avvenuta spendita del titolo di avvocato» e del «comportamento dell'incolpato che ha dato prova di aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute»; si tratta, tuttavia, sotto entrambi i profili, di elementi del tutto privi di idoneità ad integrare una ragionevole motivazione (cfr. Cass., SU n. 20344/2018). Quanto al fatto della spendita della qualifica di avvocato, è la stessa sentenza a evidenziarne (a pag. 11) l'irrilevanza laddove afferma che «la sussistenza dell'inganno ai danni degli esponenti sussiste quindi indipendentemente dalla circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia speso il titolo, all'epoca non posseduto, di avvocato»; dal che consegue che una circostanza considerata irrilevante non può essere "recuperata" come significativa ai fini dell'applicazione della sanzione. Egualmente priva -di per sé- di significatività è la circostanza che lo Strippoli possa aver formulato proposte di restituzione, ove non risulti -come nel caso- che le stesse siano state onorate o che non abbiano avuto seguito per fatto imputabile ai D'Eusanio. 1.2. Il motivo va pertanto accolto, con cassazione della sentenza in relazione ad esso e con rinvio al C.N.F., in diversa composizione. IL RICORSO DELL'AVV. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo denuncia la «violazione dell'art. 59, lett. f), L. n. 247 del 2012 e 22, 23 e 24 Reg. CNF n. 2/2014 ad opera del CDD di Roma e del CNF». Il ricorrente censura, siccome comportante una patente e grave violazione del diritto di difesa, la revoca operata in seno all'udienza del'11 dicembre 2018, celebrata avanti al C.D.D. di Roma, dei testi della difesa dell'incolpato che erano stati precedentemente ammessi. 2.1. Il motivo è inammissibile perché investe la sentenza di primo grado (sotto il profilo delle violazioni insite nella revoca di prove già ammesse) anziché quella del C.N.F.; peraltro, le censure sono illustrate in totale carenza di specificità quanto all'oggetto delle prove ammesse e poi revocate e difettano di indicazioni sul "come" le singole norme richiamate in rubrica sarebbero state violate. 3. Il secondo motivo deduce la «violazione del principio dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale come sancito dall'art. 54, comma 1, L. n. 247/2012». Il ricorrente evidenzia che un'ulteriore e patente violazione di legge a carico del CNF, e -prima ancora- del CDD, risiede «nell'aver totalmente vilipeso il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale», per non avere i giudicanti neppure tentato di discostarsi dall'impianto del processo penale; conclude che la fattispecie integra un «illecito meramente civile, scevro da ogni e qualsivoglia rilevanza penale». 3.1. Il motivo si connota per l'assoluta genericità, limitandosi a postulare una carenza di autonomia del giudizio disciplinare rispetto alle risultanze penali (peraltro contraddetta dal riconoscimento, da parte dello stesso ricorrente, dell'avvenuta autonoma valutazione in punto di spendita del titolo di avvocato), in funzione di un approdo di merito volto a sostenere la rilevanza meramente civilistica dell'illecito; al che consegue, anche per esso, l'inammissibilità. 4. Trattandosi di ricorsi autonomi rispetto ai quali non è stata svolta resistenza, non deve provvedersi sulle spese di lite, e ciò anche in relazione alla posizione dell'Ordine degli Avvocati di Roma che, senza notificare un controricorso avverso il ricorso dello Strippoli, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in vista dell'odierna udienza pubblica 'cartolare'.Deve infatti considerarsi che (non cadendo nel periodo compreso fra il 10 agosto e il 30 settembre 2021) l'odierna udienza è disciplinata dall'art. 23, co. 8 bis del d.l. n. 137/2020 convertito (con modificazioni) dalla I. n. 176/2020, la cui applicazione è stata estesa al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 dall'art. art. 7, co. 1 del d.l. n. 105 del 23.7.2021, convertito in I. n. 126 del 16.9.21; ciò comporta che l'Ordine -parte intimata e non costituita- era informato che, in difetto di istanza di discussione orale, l'udienza pubblica sarebbe stata tenuta con modalità "cartolari" e, quindi, avrebbe potuto proporre esso stesso, nel termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza, l'anzidetta istanza di discussione per poter svolgere le difese riversate nella memoria; va esclusa pertanto per l'Ordine la possibilità di giovarsi della giurisprudenza (da esso invocata, con specifico richiamo a Cass. n. 6592/2021) sviluppatasi in relazione all'entrata in vigore dell'art. 380 bis.1 c.p.c. che, nel consentire il deposito della memoria alla parte che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini previsti, ma che avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale in base alla vecchia normativa, ha inteso sopperire al venir meno di tale facoltà determinata dal non prevedibile mutamento di disciplina. 5. Sussistono, in relazione al ricorso dello Strippoli, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, cassa la sentenza in relazione e rinvia al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso dello Strippoli. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis